POS. I Prot._______________/15 bis.11.2007

OGGETTO: Credito e risparmio - Consorzi di garanzia fidi - Problematiche applicative degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 1998/2006.



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale
finanze e credito
PALERMO


1. Facendo seguito al parere 28 febbraio 2007, rilasciato n. 5671/15.11.2007, questo Ufficio ha fornito la propria consulenza prioritariamente sui quesiti concernenti l'oggetto relativi al comma 881 dell'art. 1 della legge 296/2006 - atteso il carattere d'urgenza rappresentato dall'Amministrazione in indirizzo - con la presente trattazione si affrontano i quesiti relativi al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, anche alla luce dei chiarimenti che sono stati oggetto della riunione del 30 marzo c.a. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - in ordine alla concreta applicazione delle discipline sugli aiuti di Stato alla luce delle recenti modifiche intervenute.
I quesiti posti - inerenti l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis", di cui al Reg. (CE) 1998/2006 - con riferimento ai regimi di garanzia in connessione con le previsioni della l.r. 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" - sono i seguenti:
a) se il nuovo regime "de minimis" consenta di estendere i benefici disposti dalla l.r. 21 settembre 2005, n. 11, alle imprese del settore dei trasporti e del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) se le agevolazioni oggetto dell'art. 12 della l.r. 11/2005 possano essere concesse in regime "de minimis", secondo le modalità di calcolo del valore degli aiuti indicate dalla norma, considerato che la l.r. 11/2005 non è stata notificata alla Commissione europea e che pertanto la metodologia da essa prevista non è stata accettata dalla medesima Commissione europea secondo quanto disposto dal "considerando" n. 15 del Reg. 1998/2006;
c) se, ai fini del calcolo dell'agevolazione - premesso che, per i regimi di garanzia, la soglia generale "de minimis" di 2000.000 euro, sva trasposta in una specifica soglia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende la garanzia e la metodologia per determinare la soglia specifica, così come indicato dal considerando n. 15 del Reg. 1998/2006, si basa sul fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo di insolvenza netto del 13%, una garanzia pari a 1.500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale "de minimis" - qualora la parte garantita del prestito sotteso rappresenti solo una percentuale della soglia indicata all'art. 2, comma 2, dello stesso regolamento, l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia corrisponda alla stessa misura;
d) se i beneficiari del regime "de minimis", ai fini del calcolo del valore dell'aiuto, con particolare riferimento alle agevolazioni previste dagli artt. 3 "Integrazione regionale fondi rischi" e 21 "Contributi per i confidi che procedono alle fusioni" della l.r. 11/2005, siano i singoli consorzi di garanzia o le imprese.

2. Con riferimento ai quesiti posti, in via preliminare, si indicano i criteri generali e le novità oggetto del nuovo regolamento sul regime "de minimis".
Lo Stato e le altre pubbliche Amministrazioni possono erogare aiuti alle imprese solo nei limiti dei massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, espressamente autorizzati dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve, quindi, al fine di consentire il dovuto controllo, essere notificato alla stessa Commissione. Fanno eccezione alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione e gli aiuti di importanza minore per i quali l'Unione europea presume che non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Questi ultimi aiuti possono essere erogati alle imprese di qualsiasi dimensione e settore (tranne quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della regola "de minimis") senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni attualmente fissate dal Regolamento CE della Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2006, n. L 379), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2007 in sostituzione del Reg. CE 69/2001.
Per beneficiare del regime in "de minimis" è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri:
1) L'importo totale massimo degli aiuti ottenuti da un'impresa non può superare i 200.000 (espresso in equivalente sovvenzione lordo, ESL) ovvero il limite di 100.000 euro per le imprese di trasporto su strada, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello della concessione e i due precedenti).
2) I massimali di cui al punto 1) comprendono tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo ed a prescindere dalla loro provenienza (comunitaria, nazionale, locale). Per stabilire se un'impresa possa ricevere un'agevolazione in regime "de minimis", nonché l'ammontare dell'agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti che l'impresa ha ottenuto, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa ha già ottenuto o potrà ottenere sulla base di un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si supera l'intensità di aiuto prevista per quell'intervento nello specifico regolamento d'esenzione o in una decisione della Commissione (cfr. considerando n. 11).
3) L'impresa che richiede un aiuto in "de minimis" deve dichiarare quali altri aiuti in "de minimis" ha già ottenuto affinchè l'Amministrazione concedente possa verificare la disponibilità residua sul massimale individuale a disposizione dell'impresa in quel momento. Se l'agevolazione da concedere in "de minimis" supera il massimale individuale a disposizione dell'impresa in quel momento, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte che non eccede quella soglia.
L'aiuto ""de minimis"" si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a riceverlo, cioè dal momento in cui l'aiuto entra nella disponibilità giuridica ed economica del beneficiario e, da tale data, inizia a decorrere il triennio di riferimento, che terminerà decorsi tre anni da tale data.
Il periodo di riferimento, cioè gli anni da prendere considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa dello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4) Il reg. 1998/2006 si applica solo agli aiuti trasparenti, cioè quelli per i quali è possibile calcolare con precisione il beneficio espresso in ESL ex ante, senza che necessiti un'analisi del rischio: non sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o le misure a favore del capitale di rischio, a meno che l'apporto pubblico di capitali non superi la soglia del "de minimis" per ogni impresa beneficiaria.
Gli aiuti concessi sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato sono considerati trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo del beneficio è calcolato come differenziale rispetto ai tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione (nella regolamentazione precedente il calcolo del differenziale era effettuato rispetto al tasso di riferimento comunitario).
E' stata poi introdotta la possibilità di regolare in "de minimis" anche gli aiuti erogati in forma di garanzia, trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso, concesso nell'ambito del regime di garanzia, non supera 1,5 milioni di euro per impresa (limite ridotto a 750.000 euro per le imprese di trasporto su strada) e la garanzia non supera l'80% del prestito sotteso.

3. In ordine al quesito sub a), assume rilievo un'altra importante novità introdotta dal nuovo regolamento sul regime "de minimis" riguarda l'estensione del campo di applicazione dello stesso. Rispetto alla precedente regolamentazione (Reg. CE 69/2001) dal 1° gennaio 2007 infatti possono essere concessi aiuti in "de minimis" anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - ove siano rispettate le condizioni espressamente riferite dal Reg. CE 1998/2006 (cfr. considerando 3, 4 e 5) - e nel settore dei trasporti, benchè nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria.
Per il settore dei trasporti e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è disposto - all'art. 5 e al considerando n.18 - che il regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo Reg. 1998/2006, dato che il regolamento precedente (69/2001) non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma "de minimis", e data l'esiguità dell'importo "de minimis" applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli aiuti che non dovessero invece soddisfare tali condizioni vanno sottoposti al vaglio della Commissione.
Dunque, i benefici oggetto della l.r. 11/2005 possono essere estesi anche al settore dei trasporti e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto, indistinto per ogni settore, di tutte le condizioni riportate agli articoli 1 e 2 del regolamento di che trattasi.
Si rileva a tal proposito, ed in via generale, che, poiché i vari strumenti in "de minimis" previsti dalla normativa regionale, operativi alla data di entrata in vigore del Reg. 1998/2006, non sono adeguati alla nuova disciplina comunitaria - richiamandosi invero la regolamentazione precedente del (Reg. (CE) 69/2001 - necessiterebbe un formale adeguamento alla stessa, quantomeno da porre in essere in sede di disposizioni applicative della l.r. 11/2005, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze 2 agosto 2006.

4. In ordine al quesito sub b), si evidenzia che la possibilità di utilizzare una "metodologia accettata" dalla Commissione - diversa, dunque, da quella indicata nel regolamento de quo, per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie - affinchè i regimi di garanzia siano considerati trasparenti - presuppone che la metodologia "alternativa" proposta per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie sia stata approvata, dopo essere stata notificata, dalla Commissione e che si tratti di metodologia esplicitamente riferita al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese all'applicazione del regolamento "de minimis". Ad esempio, nel caso in cui gli Stati membri intendano offrire garanzie su prestiti per importi superiori a 1,5 milioni di euro, dovranno dimostrare che l'elemento d'aiuto insito nella garanzia non superi i 200.000.
La previsione di una metodologia accettata dalla Commissione, riportata al considerando n. 15, sembrerebbe però riservata - secondo le indicazioni fornite nella riunione del 30 marzo c.a. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - solo agli Stati, unitariamente intesi, e non ad altre entità territoriali. L'ufficio scrivente non condivide detta interpretazione, ma allo stato, non è in possesso di elementi per valutare l'esatta portata della previsione.
In ogni caso, la proposizione alla Commissione di un meccanismo di calcolo alternativo per quantificare l'equivalente sovvenzione lordo, deve dimostrare che l'elemento di aiuto insito in una garanzia non supera la soglia di riferimento generale di 200.000 euro.
Si osserva tuttavia che la previsione relativa alla "modalità accettata" si riferisce ad un differente metodo di calcolo per addivenire ad un valore dell'equivalente sovvenzione lordo che dia un risultato, in modo trasparente, equivalente alla soglia generale di 200.000.
Le previsioni di cui all'art. 12 della l.r. 11/2005 si riferiscono, invece, semplicemente, al calcolo del valore dei singoli aiuti che, si ritiene, possano essere erogati secondo il regime "de minimis", quali aiuti trasparenti, laddove, con riferimento all'aiuto di cui alla lettera a), il valore della garanzia venga calcolato (come più volte ammesso da decisioni dalla Commissione europea su aiuti di Stato, cfr per tutte decisione 6-7-1998, aiuto n. 645/98-Italia-Abruzzo) sulla base della differenza tra il tasso d'interesse di mercato del prestito e quello effettivamente accordato a seguito della concessione della garanzia, diminuito del premio pagato per quest'ultima e, con riferimento all'aiuto di cui alla lettera b), confermato alla previsione del considerando n. 13 del Reg. 1998/2006 che espressamente ammette i contributi in conto interesse, nel rispetto, in generale, delle condizioni contenute nei commi da 2 a 5 dell'art. 2 del Reg. CE 1998/2006.
Le due tipologie di aiuti di cui alla l.r. 11/2005 sembrano, inoltre, in linea con le previsioni oggetto della Comunicazione della Commissione europea 11 marzo 2000, relativa agli aiuti sotto forma di garanzie, laddove è previsto che per le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato in un anno può essere calcolato o come riduzione del tasso di interesse pagato al mutuante grazie all'esistenza di una garanzia pubblica, o come riduzione ( o assenza) del premio pagato per ottenere la garanzia. Il primo criterio normalmente si applica alle garanzie individuali, il secondo ai regime ai regimi (punto 3.2 della comunicazione suindicata).
Si evidenzia che il calcolo dell'ESL va effettuato sulla base dei tassi praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto, considerando che i tassi di riferimento applicabili ai fini dello stesso regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet (cfr. considerando n. 12 del Reg. CE 1998/2006).

5. In ordine al quesito sub c), si assume che l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia - con la metodologia indicata al considerando n. 15 del regolamento 1998/2006 - corrisponde all'indicato massimale di 200.000, di cui all'art. 2, comma 2.
Qualora l'ESL del prestito garantito corrisponda solo ad una percentuale di quella soglia, all'impresa resterà una disponibilità residua sul massimale individuale a disposizione della stessa in quel momento, come meglio chiarito sopra al punto 2, par. 3), della presente trattazione.

6. Infine, sull'ultimo quesito, relativamente in particolare all'integrazione regionale dei fondi rischi dei confidi, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. 11/2005, si espone quanto segue.
In passato la Commissione europea ha sempre ritenuto ammissibili gli aiuti alle imprese erogati attraverso integrazione dei fondi rischi dei confidi, qualora venissero rispettate talune condizioni; e, tra queste: che i confidi fungano semplicemente da intermediari e i beneficiari finali siano le imprese; che i fondi pubblici non vengano utilizzati per la gestione e per le operazioni di ordinaria amministrazione dei confidi; che tutte le risorse siano convogliate in fondi specifici e non vengano utilizzate a scopi diversi; che i confidi tengano una contabilità separata per le operazioni connesse alla fornitura di garanzie.
Il rispetto delle suindicate condizioni, imposto dalla Commissione europea per l'ammissibilità degli aiuti di che trattasi (cfr. decisione 10-5-2004, Aiuti di Stato/Italia-Campania, Aiuto n. 536/2003; decisione Aiuti di Stato/Italia n. 241/2001; decisione 16-6-2000, Aiuto di Stato n. 546/99 - Italia/Umbria; decisione 11-5-2005, aiuto di stato n. 557/2004-Italia/Basilicata; decisione 8-8-2001, Aiuto di Stato n. 62/2001 -Italia/Camere di commercio Piemonte e Veneto; - per l'individuazione, sotto il profilo della selettività, dei reali beneficiari finali degli aiuti nel caso in cui i contributi pubblici sono erogati tramite soggetti che svolgono il ruolo di intermediari -) ha il fine di evitare che i soggetti "veicolo" risultino beneficiari di cifre molto alte e difficilmente compatibili col Trattato CE. E' dunque pacifico che gli enti pubblici possano erogare contributi tramite soggetti terzi, quali i confidi, salvo poi identificare chiaramente i beneficiari finali.
L'utilizzo dell'integrazione ai fondi rischi unicamente per la fornitura di garanzie alle imprese e per la copertura della sole esposizioni delle imprese - discendente direttamente dai vincoli di destinazione posti dagli enti pubblici sui fondi erogati - risulta oggi problematico e di difficile conciliazione con le previsioni riportate al comma 881 della legge finanziaria 2007 - già oggetto del precedente parere - giacchè, per i confidi vigilati l'attribuzione delle risorse e dei fondi al patrimonio a fini di vigilanza avviene senza vincoli di destinazione che, laddove sussistenti, decadono con l'imputazione al patrimonio utile ai fini di vigilanza. Ciò perchè - come viene affermato nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", di cui alla circolare della Banca d'Italia 27-12-2006, n. 263 (pubbl. nel S.O.n. 13 della G.U.R.I., serie generale, n. 17 del 22-01-2007) e alla succitata normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 - gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio vigilato devono essere nella piena disponibilità dei soggetti vigilati, in modo da potere essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite.
Come è evidente, ciò pone dei problemi, con riferimento ai criteri da sempre suggeriti dalla Commissione europea per le integrazioni ai fondi rischi, giacchè, per i confidi vigilati, decadrebbero i vincoli imposti dalla Comunità che garantiscono l'utilizzo dei contributi solo a garanzia delle specifiche operazioni e posizioni delle imprese. I contributi pubblici, infatti, non sarebbero più destinati a fondi intoccabili dall'interdiario, se non per addebito insolvenze, e con la conseguenza che, astrattamente, il confidi, imputando quei fondi a capitale sociale, potrebbe scaricare sullo stesso anche perdite dovute a meri costi di gestione, oltre a coprire rischi e perdite di qualunque natura con il patrimonio di vigilanza, con il rischio, in tal caso, che i fondi pubblici operano non più come contributi alle imprese ma alla gestione dei confidi.
Non si rinvengono criticità, invece, per il contributo straordinario di cui all'art. 21 della l.r. 11/2005, erogato secondo il regime "de minimis".
Nei termini il reso parere.
******

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale