Pos. 3   Prot. N. /19bis.11.07 



Oggetto: Delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio:effetti sull'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione



Allegati n........................                       
              Assessorato regionale                                     Cooperazione,Commercio                                 Artigianato e Pesca 
                          Dipartimento Cooperazione, 
                          Commercio e Artigianato  
                          Palermo 


  1- Codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente di tornare ad esprimersi sulla questione oggetto del parere reso lo scorso 14 marzo (prot.4771/19.11.07) in quanto rileva che l'Ufficio, oltretutto senza citare la recente giurisprudenza contraria, ha ritenuto che con il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica sia venuto meno il regolamento economico della separazione tranne che per l'aspetto relativo al mantenimento della prole. Il Dipartimento ribadisce quindi l'orientamento già manifestato circa la necessità che alla modifica dei rapporti patrimoniali discendenti dalla separazione si giunga attraverso la riforma della relativa sentenza nella parte in cui ha disposto per la ex coniuge. 


  2-Le due sentenze della Cassazione, sez.I, alle quali l'Amministrazione fa riferimento, nn. 4202 del 23-3-2001 e 11793 del 7-6-2005, affermano che il diritto alla percezione dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non é rimesso in discussione dalla sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio. 
  Poiché la consultazione richiesta verteva su una fattispecie concreta nella quale la sentenza ecclesiastica è intervenuta invece dopo una sentenza di separazione la superiore giurisprudenza non è state ritenuta conferente ai fini della soluzione del quesito nella considerazione che l'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione, legale o consensuale omologata, ha natura diversa da quello divorzile attenendo ad un regime che presuppone la persistenza del matrimonio (cfr.Cass.,sez.I,1-8-1986,n.4915;Cass.,sez.I,3-9-2004,n.17830).                              




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