Pos. 1   Prot. N. /28.07.11 



Oggetto: Trattamento di missione. Regione siciliana. Assessore regionale. Problematiche relativa al trattamento di missione.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Assessore.

PALERMO


E, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Presidente


Segreteria Generale.


  PALERMO  




ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE.

Dipartimento regionale bilancio e tesoro.

PALERMO



1. Con nota n. 10687 del 13 febbraio 2007 l'Assessore regionale per i lavori pubblici poneva all'attenzione dello Scrivente Ufficio talune problematiche riguardanti il trattamento di missione ed i relativi rimborsi spese degli Assessori regionali.
In particolare, nella richiesta venivano manifestate perplessità in merito al contenuto della nota presidenziale 11 settembre 2000 (trasmessa in allegato) con la quale venivano impartite direttive in ordine ai rinnovati criteri, derivanti dalla sostituzione dell'art. 2 della l.r. 8/1956 operata dal comma 6 dell'art. 57 della l.r. 10/99, relativi al pagamento dei rimborsi e delle indennità per le missioni effettuate dagli Assessori regionali.
Veniva richiamata precipuamente la parte finale della precitata direttiva presidenziale ove è stabilito che "il sistema ivi delineato si riferisce ai costi delle trasferte effettuate fuori dal territorio regionale ovvero nelle isole minori siciliane".
Altrettanti dubbi si prospettavano in merito alla nota della Segreteria Generale n. 4044 del 30 Luglio 2003 nonché alla nota del Dipartimento regionale del bilancio n. 19179 del 18 settembre 2003, le quali, concordemente, precisano che nessun'indennità o rimborso sono dovuti per gli spostamenti all'interno del territorio siciliano, con l'esclusione delle isole minori.
Nella nota dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si invitava, altresì, la Segreteria Generale, cui pure la richiesta era trasmessa, a fornire allo Scrivente Ufficio eventuali utili contributi.
Con lettera n. 4152 del 7 marzo 2007 quest'Ufficio rivolgeva alla Segreteria Generale l'invito a fornire allo Stesso le informazioni in merito all' attualità della direttiva dell'11 settembre 2000, attesa l'acquisizione da parte dello Scrivente di una recente nota della medesima Segreteria generale, indirizzata tra gli altri all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con la quale venivano trasmessi i dati aggiornati relativi all'ammontare delle indennità spettanti a deputati e vicepresidenti dell'ARS, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della l.r. 8/56 e successive modificazioni.
In data 28 maggio 2007 perveniva allo Scrivente la nota n. 3406/C1/22 del 25 maggio 2007 con la quale la Segreteria Generale, nel trasmettere la nota n. 4044 del 30 luglio 2003 indirizzata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la nota n. 2510 dell'8 maggio 2003 rivolta al Presidente della Regione (che in calce ne condivideva il contenuto), confermava l'indirizzo interpretativo di cui è questione.
Lo Scrivente, acquisite le informazioni richieste al precitato Generale Ufficio, rende quindi il richiesto parere ed evidenzia quanto segue.

2. L'art. 2 della l. r. 8/1956, come da ultimo sostituito dall'art. 57 della l.r. 10/99, prevede la corresponsione al Presidente ed agli Assessori regionali dei medesimi rimborsi ed indennità spettanti ai deputati regionali, nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio.
A seguito dell'entrata in vigore della anzidetta disposizione il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2000 e successive modificazioni, ha diramato la direttiva dell'11 settembre 2000 per l'applicazione della disposizione in discorso.
Dal contenuto della stessa si evince che il Presidente della Regione ha ritenuto di interpretare restrittivamente l'art. 2 appena citato e, in particolare, la locuzione sopra rimarcata, limitandone l'applicazione e specificando in quali casi i costi di trasferta dei componenti della Giunta regionale determinano il rimborso delle spese e l'indennità.
A parere dello Scrivente l'adottato indirizzo interpretativo, secondo cui sono ritenuti rimborsabili esclusivamente i costi delle trasferte effettuate fuori dal territorio regionale o nelle isole minori, non sembra destare perplessità.
Al contrario, la scelta autolimitativa che scaturisce dal contenuto della direttiva sembra trovare la sua ratio nella preminente e più ampia determinazione di intensificare l'attuazione di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa controllando le dinamiche d'impatto sugli stanziamenti a carico del bilancio regionale, secondo i principi posti in tema di patto di stabilità.
Conseguentemente, essendo stato l'orientamento presidenziale riconfermato, lo Scrivente, nel segnalare per completezza che, le determinazioni in argomento, relative alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese delle trasferte effettuate nell'esercizio delle funzioni, riguardano, oltre che il Presidente della Regione, tutti gli Assessori regionali indipendentemente dalla qualità di deputato regionale eventualmente rivestita, non può che esimersi dall'esprimere qualunque altra ulteriore osservazione.

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  

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