Pos. 3   Prot. N. /30.07.11 



Oggetto: Art.19 l.r. 8 febbraio 2007 n.2: decorrenza.




Allegati n........................       
                                                   
                      Presidenza della Regione 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
                      Palermo 


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede un parere urgente sulla questione in oggetto, rappresentando che, nelle more della sua acquisizione, ha sospeso l'erogazione della retribuzione di parte variabile del mese di febbraio ad un dirigente il cui trattamento supera il limite introdotto dalla norma de qua. 
  Le perplessità del richiedente muovono dal raffronto dell'art 19 con il successivo art.60 che prevede per l'applicazione delle disposizioni della legge l'unico termine iniziale del I gennaio 2007. 
  La norma che interviene sul trattamento economico dei dirigenti a contratto per fissarne in 250.000 euro annui l'emolumento spettante però, al comma 2, fa anche obbligo di adeguare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,i contratti in corso con ciò potendo indurre a ritenere che il tetto massimo operi dalla data della modifica del contratto. Quest'ultima opzione appare inoltre più corretta perchè salvaguarderebbe il rapporto in essere da effetti retroattivi pregiudizievoli. 


  2-Come correttamente rappresentato da codesto Dipartimento l'applicazione dell'articolo 19 in discorso con l'una o l'altra decorrenza comporta o meno il riconoscimento dell'efficacia retroattiva del medesimo. 
  Giova quindi rammentare come normalmente, in applicazione del principio di non retroattività di cui all'art.11 delle preleggi, lo ius superveniens non si applichi ai fatti compiuti, intendendosi per tali quei fatti che il legislatore ha considerato come totalmente passati e che si sono svolti nella vigenza della legge anteriore, mentre è applicabile ai fatti, pur se pregressi, che il legislatore stesso consideri nei loro effetti futuri allo scopo di escluderli o modificarli. 
  Tutta la giurisprudenza concorda però che il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a rango costituzionale, salvo che per la materia penale e quindi il legislatore ben può emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che siano - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. 
  E del pari è pacificamente ritenuto che, poichè l'irretroattività della legge costituisce tuttavia un principio generale dell'ordinamento giuridico operante come direttiva di carattere generale da applicare per la certezza dei rapporti giuridici, in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la mens legis, rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro; quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. 
  Premesso ciò, bisogna accertare appunto se la norma medesima oltre ad applicarsi ai rapporti pendenti regoli diversamente gli effetti già prodotti da questi.(cfr.C. Stato, sez. VI, 12-12-1994, n. 1797). 
  Al riguardo si ritiene che la necessità di far luogo alla modifica contrattuale comporta per i contratti in essere l'applicabilità del tetto a partire dalla data della nuova stipulazione alla quale deve procedersi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che coincide con quella della sua pubblicazione nella GURS.  
  Infatti la previsione dell'obbligo di adeguare i contratti non può giustificarsi esclusivamente con la necessità di sancire l'applicabilità del nuovo limite retributivo anche ai dirigenti già titolari di un contratto. Al riguardo può osservarsi che se il rapporto protraendosi nel tempo è esposto a tutte le discipline giuridiche entrate in vigore nel corso della sua esistenza l'adeguamento contrattuale si appaleserebbe superfluo se inteso come semplice presa d'atto di una modifica già avvenuta. Ed ancor di più qualora si ritenga che il legislatore abbia previsto la necessità della modifica ad opera degli stessi contraenti per mettersi al riparo da censure circa la diretta incidenza della norma su un rapporto di natura contrattuale. 
  Deve perciò concludersi che il comma 2 dell'art.19 produce l'effetto di differire l'applicabilità della disposizione recata dal comma 1 fino a quando il contratto non verrà modificato ed insieme di obbligare le parti a procedere alla modifica entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge 8 febbraio 2007, n.2. 

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".     


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