Pos. 3  Prot. N. 4659 - 32.07.11  


Oggetto: Opere pubbliche. Consorzio ASI Agrigento - lavori completamento diga foranea del porto di Licata - prezzo chiuso.




Allegati n



   
                  ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
                  DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  


                                      PALERMO 
       


1. Con nota 22 febbraio 2007, prot,. n 7772 - Serv.III, codesto Dipartimento espone che la ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto ha chiesto al Consorzio appaltante l'applicazione del "prezzo chiuso" in misura del 5% per ciascuno dei tre anni di ritardo nella consegna dei lavori. Il Consorzio, da parte sua, ritiene, sulla scorta di precedenti pareri resi da quest'Ufficio, che la maggiorazione spetterebbe soltanto per il periodo di sei mesi pari alla durata convenuta per l'esecuzione dei lavori. La questione viene pertanto sottoposta al parere dello scrivente.

2. L'appalto in questione è stato aggiudicato il 15 gennaio 2001 e, pertanto, sotto il vigore della l.r. n.10 del 1993, il cui art. 57 ha sostituito l'art. 45 della l.r. 21/1985 relativo alla disciplina del " prezzo chiuso". Il comma 4 di detto articolo prevede che " Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito."
Il comma successivo regola la modalità di calcolo dell'adeguamento dell'importo e dispone che " Nel caso di cui al comma 4, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara, e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

Come espresso da quest'Ufficio con precedenti pareri il succitato quarto comma dell'art. 57 della lr. N. 10/1993 non distingue, ai fini della sua applicazione, tra appalti di durata inferiore o pari a ventiquattro mesi (come invece disposto dal II comma del precedente art. 56) e contratti di durata superiore ed il ritardo nella consegna dei lavori dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.  
In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera .
Il successivo comma 5 dell'art. 57 innova il sistema di decorrenza degli incrementi percentuali rispetto alla previsione del comma 1, dal momento che è stato previsto che la stessa non è più ancorata al momento della consegna dei lavori ma obbliga a tenere conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte ( data che, nel caso di trattativa privata, può corrispondere a quella di stipula del contratto) e la data della consegna dei lavori, fermo restando, per il periodo successivo, il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto dal relativo programma.       L' applicazione automatica del prezzo chiuso deve pertanto ritenersi limitata dalla succitata disposizione al solo periodo compreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione dei lavori. I pareri del 2001, citati da codesto Assessorato nella richiesta di parere, avevano anche ritenuto che la frase "fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma" andasse intesa nel senso che, qualunque fosse la durata del ritardo, in ogni caso il periodo di applicazione dell' aumento del 5% non potesse superare quello del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori. Nessun precedente giurisprudenziale è dato riscontrare su tale interpretazione che lo scrivente ritiene di dover confermare. Il computo seguito dal Consorzio, in adesione ai citati pareri, attribuisce il prezzo chiuso per un solo anno atteso che il periodo di esecuzione dei lavori previsto contrattualmente risulta addirittura inferiore a tale periodo.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




















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