Pos.1   Prot. N. 36.07.11 



Oggetto: Leggi, decreti e regolamenti. Referendum ed iniziativa legislativa popolare ex l.r. 1/2004. Titolarità dell'esercizio e autenticazione delle sottoscrizioni.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Servizio11°/Elettorale.
PALERMO




1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito all'interpretazione delle disposizioni della l.r. 1/2004 relative all'iniziativa legislativa popolare e, più specificamente, in merito all'interpretazione delle disposizioni relative alla sottoscrizione delle proposte ed all'autenticazione delle stesse.
Nella nota cui si risponde viene riferito che sono stati richiesti, da un movimento che intende proporre un iniziativa legislativa popolare, chiarimenti circa la possibilità di sottoscrizione dell'iniziativa legislativa da parte di elettori siciliani residenti all'estero e circa l'individuazione dell'autorità abilitata all'autenticazione della predetta sottoscrizione.
Il Dipartimento richiedente, nel sintetizzare la normativa di riferimento evidenzia preliminarmente che, in esecuzione dell'art. 12 dello Statuto, la normativa di attuazione statutaria di cui alla citata legge regionale 1/2004 dispone che la sottoscrizione delle proposte è riservata ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e che le stesse sottoscrizioni possono essere autenticate da tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni e dai deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.
Sempre pregiudizialmente, il Dipartimento evidenzia che l'art. 31 della già citata l.r. 1/2004 rinvia, per tutto quanto non previsto dai titoli II e III ed in quanto compatibili, alle disposizioni relative alla elezione dell'Assemblea regionale e rileva che l'art. 4 del D.P.R. 223/1967 e successive modificazioni, ove è previsto che sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali anche i cittadini compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) risulta applicabile alle elezioni dell'Assemblea regionale ad opera del rinvio contenuto nell'art. 6 della l.r. 29/51 e, in conseguenza di quanto disposto dal sopraccitato art. 31 della l.r. 1/2004, anche al caso di specie.
Circa gli aspetti relativi all'autenticazione, il Dipartimento richiedente ipotizza l'applicabilità dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000, il quale attribuisce la competenza in discorso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Nella nota cui si risponde viene ancora evidenziato che dall'esame delle disposizioni soprarichiamate può reputarsi ammissibile la sottoscrizione di un'iniziativa legislativa anche da parte di soggetti residenti all'estero, argomentando che nel disciplinare gli istituti di partecipazione popolare il Legislatore regionale non avrebbe potuto intendere limitare l'esercizio del relativo diritto.
Tale orientamento risulterebbe in armonia con la normativa statale (di cui alla legge 352/1970 e successive modificazioni) che disciplina l'iniziativa legislativa popolare, ove è prevista la sottoscrizione delle relative proposte anche da italiani residenti all'estero nonché l'autentica delle stesse sottoscrizioni da parte del console d'Italia competente.
Concludendo l'analisi del caso posto codesto Dipartimento riferisce un ulteriore questione, per certi aspetti conseguente alla risposta positiva al quesito principale, e manifesta perplessità circa l'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della più volte citata l.r. 1/2004 con riferimento alle difficoltà del raggruppamento per comune d'iscrizione nelle liste elettorali "delle sottoscrizioni apposte da elettori provenienti da diversi comuni e stabilitisi all'estero".
2. In merito a quanto sopraesposto si osserva.
Circa il primo quesito, relativo alla possibilità di sottoscrizione di un iniziativa legislativa popolare da parte di elettori siciliani residenti all'estero, si condividono sostanzialmente le considerazioni di codesto Dipartimento.
Infatti, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 32 della l.r. 1/2004 il requisito oggettivo richiesto per la presentazione della proposta dei progetti di legge di iniziativa popolare (così come pure, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della stessa legge, per potere richiedere il referendum abrogativo) è costituito dall'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della Regione e non vi è dubbio che, in applicazione dell'art. 4, D.P.R. 223/1967 e successive modificazioni, i cittadini compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero sono, al pari dei cittadini inclusi nell'anagrafe della popolazione residente, iscritti d'ufficio nelle liste elettorali.
In merito al secondo quesito, lo Scrivente non ritiene di poter condividere interamente quanto ipotizzato dal Dipartimento richiedente.
Invero, l'art. 37 della l.r. 1/2004 nel prevedere che l'elettore apponga sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma, rinvia al precedente art. 6 della medesima legge per quanto attiene alle indicazioni che devono corredare le sottoscrizioni, per la disciplina dell'autenticazione delle firme e per l'individuazione dei soggetti competenti alla detta autenticazione (lett. a) e b) del comma 2).
Ora, il puntuale riconoscimento di quali soggetti siano abilitati a compiere le autenticazioni in discorso ( "i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90" e "i deputati regionali che abbiano dichiarato la disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale") e il precipuo carattere delle dette autenticazioni finalizzate, com'è noto, a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione diretta del corpo elettorale, farebbero ritenere le disposizioni recate dall'art. 6 sopracitato quali norme di stretta interpretazione, nei confronti delle quali il rispetto del dato letterale si pone come canone interpretativo essenziale.
Conseguentemente, per la soluzione del problema posto , lo Scrivente non può che, in via prudenziale, proporre che la rimozione dell'ostacolo al pieno esercizio del diritto in argomento trovi la sua fonte in una integrazione legislativa delle disposizioni recate dall'art. 6 della più volte citata l.r. 1/2004.
Non sembra, infatti, risolutivo il rinvio legislativo operato dall'art. 31 della più volte citata l.r. 1/2004 alle disposizioni relative all'elezione dell'Assemblea regionale "per quanto non previsto ed in quanto compatibili". Ciò, in quanto nel corpo normativo della l.r. 29/1951 non si rinviene alcuna disposizione che disciplini fattispecie assimilabili al caso che ci occupa ovvero che rimandi a norme statali applicabili (come rilevato dallo stesso Dipartimento richiedente l'art. 6 della l.r. 29/51 ha riguardo all'osservanza delle norme statali in materia di iscrizione, compilazione, tenuta delle liste elettorali e relativi ricorsi).
Né sarebbe, altresì, ipotizzabile, come ritiene codesto Dipartimento, l'applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Tale disposizione, infatti, sebbene disciplini in via generale la legalizzazione delle firme di atti da e per l'estero, non pare che, in ogni caso, possa attagliarsi al caso che ci occupa, riguardando in modo specifico l'autenticazione di firme apposte in atti e documenti formati all'estero da autorità estere (comma 2) ovvero di firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero (comma 1).
In effetti, non può non rilevarsi l'eventualità di una disarmonia del sistema normativo ove alla sussistenza del diritto alla sottoscrizione di una proposta di legge regionale popolare, da parte dei cittadini compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, non corrisponda la possibilità dell'autentica della stessa sottoscrizione nello stato estero di residenza, prodromica all'effettivo esercizio del diritto.
Conseguentemente, considerato che la materia di cui trattasi confluisce sostanzialmente nella disciplina relativa all'autenticazione e legalizzazione di firme la cui regolamentazione appartiene alla competenza dello Stato, lo Scrivente, fermo restando quanto sopra proposto in merito ad un auspicabile intervento legislativo, suggerisce di valutare preventivamente l'opportunità di sentire l'avviso dell'Amministrazione dello Stato circa la possibilità di applicare analogicamente al caso di specie le norme relative all'autenticazione delle firme previste dalla legge 352/70.
Circa l'ultimo quesito non si vede quali problemi applicativi possa comportare il disposto del comma 4 dell'art. 6 della più volte citata l.r. 1/2004.
Invero, la legge 470/88 e successive modificazioni, istitutiva delle anagrafi dei cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.), prevede che le dette anagrafi siano affidate ai Comuni e che in queste siano raccolte le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono; la legge 470 prevede altresì, che presso il Ministero degli interni, siano tenute le anagrafi su base nazionale, contenenti i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6 della precitata legge (art. 1, commi 1 e 2).
Orbene, considerato che l'iscrizione nell'A.I.R.E. è, di norma, effettuata a seguito della dichiarazione che l'interessato è tenuto a rendere al Comune italiano di ultima residenza e al Consolato della circoscrizione di immigrazione ed è finalizzata anche all'annotazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali (art. 1 comma 7), non sembra che possano ravvisarsi difficoltà nell'individuazione del comune siciliano di riferimento né pare, quindi, che possano intravedersi problemi relativamente al raggruppamento per comune d'iscrizione nelle liste elettorali disposto dal comma 4 dell'art. 6 della l.r. 1/2004.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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