Pos. I Prot. _______ /38.07.11


OGGETTO: Programmazione - Misure POR Sicilia - Modalità e termine di presentazione di varianti a progetti finanziati.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale della pesca
Servizio Disciplina Comunitaria
(rif. nota 27 febbraio 2007, n. 675)
PALERMO

1. Il punto 3.2 del paragrafo 3 delle Informazioni generali del bando pubblico relativo alle Misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 (in G.U.R.S. n. 18 del 23 aprile 2004, S.O. n. 2), prevede, tra l'altro che eventuali varianti tecniche dell'intervento ammesso a contributo, "potranno essere proposte all'amministrazione regionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso della prima metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto, calcolato a partire dalla data di inizio dei lavori".
In relazione a tale previsione codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, rileva che -in assenza di un esplicito chiarimento circa la natura perentoria o ordinatoria del termine ivi previsto- dalla "semplice lettura" della disposizione sopra riportata "non sembrerebbe emergere in alcun modo la perentorietà di tale termine".
Rileva altresì codesto Dipartimento che l'interpretazione proposta appare aderente "alle necessità di snellezza ed efficienza dell'Amministrazione Pubblica nell'adattare il proprio operato alle esigenze che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dei progetti ammessi a contributo".
Ciò premesso, considerato che già nel corso della procedura relativa al primo bando delle due Misure sopra indicate è stata adottata una "nota di chiarimento" laddove si precisava la natura ordinatoria del termine fissato per la presentazione di varianti, e tenuto conto altresì che molti beneficiari dei contributi a valere sul secondo bando relativo alle Misure de quibus -assolutamente identico sul punto- hanno presentato varianti fuori dal termine previsto, vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità di adottare, anche per il secondo bando relativo alle predette Misure, una "nota di parziale chiarimento" sulla natura del termine per la proposizione di varianti tecniche previsto nel punto 3.2 delle Informazioni generali sopra riportato.

2. Preliminarmente pare opportuno evidenziare che il paragrafo 5 delle informazioni generali del bando pubblico relativo alle Misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006, citato in premessa, prevede, tra l'altro che "il mancato rispetto , da parte del beneficiario del contributo, dei termini e/o delle procedure previsti ai precedenti punti 3.2, 3.3 e 3.4 del paragrafo 3, comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione, da parte del destinatario, dell'eventuale anticipazione ricevuta ..."; conseguentemente, la natura perentoria del termine fissato, per la presentazione di varianti tecniche, dal punto 3.2 del paragrafo 3 delle Informazioni generali del predetto bando, sebbene non sia esplicitamente dichiarata dal medesimo punto 3.2 può implicitamente desumersi dalla sanzione di decadenza espressamente comminata in forza della disposizione testè riportata.
Ciò detto, trattasi ora di accertare se, in deroga al sistema sopra ricostruito, sussistano le condizioni per riconsiderare la natura del termine in esame ed affermarne espressamente il carattere ordinatorio.
Anzitutto, dal punto di vista formale, si fa presente che il termine in questione è previsto da un bando pubblico, ossia dall'atto amministrativo che disciplina la procedura selettiva per l'accesso ai contributi relativi alle Misure di che trattasi; conseguentemente, poichè non si rinviene alcuna disposizione normativa che prescrive espressamente il carattere perentorio del predetto termine, deve affermarsi il potere dell'Amministrazione di procedere ad una riconsiderazione delle prescrizioni contenute nell'atto amministrativo adottato.
Dal punto di vista sostanziale, si rileva poi che, in via generale, la previsione di un termine quale onere da rispettare per la concessione di contributi o di altri benefici economici è funzionale al rispetto dei principi di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa, rispondenti alla duplice necessità di conoscere preventivamente, al fine di rispettare i vincoli di bilancio, il numero dei richiedenti ed i contenuti delle richieste nonché di porli su un piano di parità in ordine alla possibilità di beneficiare delle scelte amministrative da compiersi.
I termini di che trattasi hanno, generalmente, natura perentoria attesa la duplice necessità dell'Amministrazione da un lato di porre un limite cronologico alle istanze dei privati, e dall'altro di garantire la par condicio dei richiedenti nella ipotesi di una selezione degli stessi ai fini della erogazione di contributi o altri benefici economici.
Ciò detto in via generale, si osserva ora che, nella fattispecie, non vengono in rilievo le richiamate esigenze di interesse pubblico in considerazione delle quali dovrebbe necessariamente sostenersi la natura perentoria del termine di cui al punto 3.2 delle Informazioni generali del bando relativo alla Misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006; ed invero, il predetto termine non riguarda la presentazione dell'istanza per accedere ad una selezione tra più partecipanti, ma attiene alla presentazione di varianti tecniche all'intervento già ammesso a contributo.
Il medesimo termine non assolve, dunque, ad una funzione di certezza nella individuazione del numero dei beneficiari del contributo e nella quantificazione del relativo onere finanziario; esso, piuttosto, ha lo scopo di indicare un limite cronologico entro cui deve essere proposta alla competente Amministrazione la variante tecnica del progetto finanziato.
Pertanto, sotto tale profilo, ben potrebbe affermarsi il carattere ordinatorio del termine di che trattasi.
Del resto, al fine di accertare se sussistono le condizioni per riconsiderare la natura del termine in esame, vanno formulate ulteriori considerazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, nella fattispecie, interesse pubblico prevalente è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi connessi alle Misure 4.16 e 4.17 di sostegno in favore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di assicurare l'erogazione, nei confronti dei soggetti ammessi a contributo, delle risorse a valere sulle predette Misure.
A tal proposito si osserva altresì che, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), l'Amministrazione ha il potere-dovere di apprestare tutti gli strumenti e le misure più adeguate ed opportune ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, e ciò acquista rilievo, in particolare, nelle ipotesi caratterizzate da complessità e rigidità della procedura amministrativa.
Va infine precisato che la possibilità di riconsiderare la natura del termine in esame al fine di affermarne il carattere ordinatorio non trova ostacolo nel rispetto del principio della par condicio dei beneficiari delle agevolazioni, nella considerazione che, come già rilevato, il predetto termine non attiene alla fase della procedura relativa all'accesso ai benefici in questione, bensì riguarda interventi già ammessi a contributo per i quali si pone la necessità di proporre, nei limiti ammessi, una variante tecnica.
Pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra formulate, nulla sembra ostare a che codesta Amministrazione adotti una determinazione circa la natura del termine al fine di sancirne il carattere ordinatorio.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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