Pos. I Prot. 3994/39.2007.11


OGGETTO: Lavoro.- Ente pubblico e privato.- Rapporto a tempo determinato.- Trasformazione.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 21229 del 2 marzo 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata si ripropone all'attenzione dell'Ufficio la problematica della trasformazione dei rapporti di lavoro degli operai stagionali dell'ESA, da tempo determinato a tempo indeterminato, già affrontata dallo scrivente in occasione di una precedente richiesta di consulenza (cfr. parere reso con nota prot. n. 15703/190. 06.11 del 27 settembre 2006).
Nel rappresentare che la questione viene dall'ESA riproposta in relazione ad un diverso presupposto su cui si ritiene possa fondarsi la trasformazione del rapporto, si segnala l'urgenza dell'acquisizione del richiesto parere.

2.- La richiesta avanzata da taluni lavoratori dell'Ente si fonda sull'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per operai agricoli e florovivaisti 10 luglio 2002, rubricato "Trasformazione del rapporto", secondo cui l'effettuazione di 180 giorni di effettivo lavoro, in qualità di operai a tempo determinato, presso la stessa azienda, determina l'insorgere del "diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato".
In relazione alla problematica proposta - premesso che l'Ente di sviluppo agricolo ha natura di ente pubblico non economico (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, 16 settembre 2002, n. 13481) - si osserva che l'obbligo di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a termine in uno a tempo indeterminato può trovare applicazione nei confronti del personale (impiegatizio ed operaio) di una pubblica amministrazione soltanto laddove una precisa fonte normativa ne legittimi la possibilità, recependo il principio nell'ambito e nei limiti connessi all'esercizio della potestà organizzatoria dell'ente (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 22 giugno 1998, n. 918).
Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la prevista trasformazione del rapporto può trovare applicazione soltanto in via suppletiva, laddove la propria normativa non consenta, sia pure per l'esercizio di particolari compiti, le assunzioni a termine anche reiterate nel tempo (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I, 22 luglio 1996, n. 1269).

Si osserva ancora, con valenza generale, che la ratio dell'impossibilità della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in indeterminato, è stata ravvisata (cfr. Sergio Salvatore Manca, Conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. a tempo determinato in tempo indeterminato, in Leggiweb.it) nella necessità di evitare che, attraverso una simile possibilità, si aggirasse e violasse il principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione e più volte richiamato dalla Corte costituzionale, con conseguente lesione dei principi di eguaglianza e di buon andamento.
Tale considerazione - assolutamente ostativa alla trasformazione in discorso - assume ancora più pregnanza in presenza di precise disposizioni normative e regolamentari relative all'Ente di sviluppo agricolo (cfr. art. 28, primo e settimo comma, l.r. 10 agosto 1965, n. 21 e correlati regolamenti organici) che nel rinviare, per quanto attiene alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato, ai principi dell'impiego statale, impongono all'Ente il sistema del pubblico concorso.

Nei termini l'avviso dello scrivente, succinto per ragioni di urgenza, e con riserva di eventuali approfondimenti.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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