Pos. 3   Prot. N. 4902- 41.07.11  


Oggetto: Contratti della p.a.- Appalto di servizi. Art. 34 d.lgs. n. 163/2006. Possibilità di un GEIE di partecipare ad un raggruppamento temporaneo di imprese.




Allegati n...





                  ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E                     DELL'AMBIENTE 
                  Dipartimento urbanistica                                                     PALERMO 




1- Con nota 12 marzo 2007, n. 19479 codesto Dipartimento rileva che l'art. 34 del d. lgs. n. 163/2006 alla lettera d) ammette alla partecipazione alle gare di appalto "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)" e chiede se a tale previsione consegua l'esclusione dalla possibilità di associazione temporanea con i gruppi europei di interesse economico previsti dalla successiva lettera f), come soggetti autonomamente ammessi alle gare.

2. Come può rilevarsi dalla Comunicazione della Commissione Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. C 285 del 20/09/1997 pag. 0017 - 0024, il gruppo europeo d'interesse economico è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, al fine di creare a livello comunitario uno strumento giuridico destinato a facilitare la cooperazione transnazionale fra imprese e costituisce un elemento importante nel processo di realizzazione del mercato interno.
Il GEIE è una "struttura elastica e leggera che permette ai suoi membri, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme una parte delle loro attività economiche. La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale attività."
Il Gruppo " è equiparabile alle società di persone nella misura in cui, ad esempio, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del gruppo pur presentando talune caratteristiche che sono proprie a forme più strutturate di società" e "può essere considerato in grado di svolgere tutte le funzioni che possono incombere a qualsiasi altro tipo di raggruppamento che partecipi ad un appalto pubblico o a un programma finanziato con fondi pubblici".
Si tratta, quindi, di un'istituto di diritto comunitario, sottratto alla disponibilità del legislatore nazionale (cfr. Tedeschi-Torno, in " Consorzi, riunioni temporanee GEIE" ed Giuffrè, 1999, pag, 507).
Per l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ( cfr. punto 12 del massimario sull'art. 10 della legge n. 109/1994, pubblicato sul sito dell'Autorità) "strutturalmente il gruppo GEIE coincide con i consorzi di cooperazione con attività esterna. Si tratta di un organismo associativo con rilevanza esterna. Lo stesso ha, infatti, la capacità, a proprio nome, di essere titolare di obbligazioni e di diritti di qualsiasi natura ed è dotato di capacità processuale". (sull'assimilabilità al consorzio cfr. pure Tedeschi - Torno, op. cit,. pag. 526).
L'art. 10 del Lgs. 23-7-1991 n. 240, recante le norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico, lo equipara espressamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ai fini della disciplina applicabile ai in materia di appalti di lavori e forniture.
Seppure in base alle superiori premesse il GEIE, previsto come organismo autonomamente ammesso alle gare avrebbe forse potuto essere annoverato fra i soggetti che possono a loro volta riunirsi temporaneamente con altre imprese e società al fine della partecipazione ad una pubblica gara, tuttavia la chiara lettura dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 (che sul punto nulla ha innovato rispetto a quanto previsto dalla legge n. 109/1994) ed il canone interpretativo in base al quale la legge "ubi voluti dixit" non consentono di pervenire a tale conclusione e sembra che il GEIE sia stato considerato dal legislatore come una forma associativa alternativa al raggruppamento temporaneo di imprese e che per tale ragione non sia stato incluso fra i soggetti indicati dalla lettera d) dell'art. 34 citato.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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