Pos. 3   Prot. N. 5581 - 42.07.11  


Oggetto: Trasporti. Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente. Iscrizione di un consorzio di imprese.




Allegati n...vari.....................









ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
PALERMO
       
       
                       

I - Con nota 8 marzo 2007, n. 614 -Serv. I codesto Dipartimento sottopone all'esame di quest'Ufficio il verbale di assemblea straordinario di un consorzio di imprese ed il relativo statuto al fine di verificare se per la sua iscrizione nel registro in oggetto siano venute meno le cause impeditive in precedenza rilevate da codesta Amministrazione. Per una più chiara esposizione del caso si riassume la vicenda.
Il consorzio aveva avanzato richiesta di iscrizione al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, richiesta al cui accoglimento si riteneva ostativo il fatto che l'oggetto statutario della sua attività non fosse rivolto in via esclusiva all'attività di noleggio di autobus. Infatti, come osservato col precedente parere di quest'Ufficio 5-6-2006, n. 9879/116/06.11, il decreto assessoriale 14 ottobre 2004 (pubblicato sulla GURS, p. I, n. 52 del 3-12-2004) recante le modalità e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro in argomento, prevede espressamente, all'art.3, lett. a) che l'impresa richiedente l'autorizzazione ( e la conseguente iscrizione nel registro) debba comprovare lo svolgimento esclusivo dell'attività di trasporto viaggiatori su strada.
Con l'ulteriore richiesta di parere viene trasmesso il verbale dell'assemblea consortile 25-10-2006 col quale è stato modificato lo statuto e ridimensionato lo scopo sociale al fine di verificare se tale variazione consenta il superamento delle condizioni ostative all'iscrizione.

2. La precedente richiesta di parere era stata limitata alla questione relativa all'incompatibilità con l'esclusivo esercizio dell' attività di trasporto viaggiatori su strada, prescritto dal decreto assessoriale 14-10-2004, di quella di agenzia di viaggio, tour operator e intermediazione nella stipula di contratti di viaggio. Per effetto della modifica dell'oggetto sociale del consorzio, conseguente alla deliberazione dell'assemblea straordinaria 25-10-2006 e della riduzione dell'oggetto dell'attività sociale indicata dall'art. 4 del suo statuto, è venuta meno tale attività; tuttavia la mancata modificazione dell'ulteriore oggetto sociale indicato, seppure in via complementare, dal successivo art. 5 suscita residue perplessità in quanto restano previste quelle di consulenza e di attività formativa in favore di imprese private e organismi pubblici delle quali sfugge il nesso con l'oggetto principale quale ridimensionato dalla volontà espressa dalla citata assemblea straordinaria. Né risulta chiaro in che modo e misura dette attività possano considerarsi accessorie o funzionali all'oggetto principale.
Benché si possa presumere che tale incongruenza sia dovuta ad un mancato raccordo fra le due disposizioni non sembra allo scrivente che sia in tal modo venuta meno la condizione preclusiva all'iscrizione nel registro in argomento.
Corre però l'obbligo di osservare che l'esclusività dell'esercizio dell'impresa di autonoleggio, prescritta dal su richiamato decreto assessoriale, non trova corrispondenza nelle disposizioni legislative che regolano la materia e che tale previsione, impedendo, ad esempio, l'iscrizione di un'impresa che con un proprio ramo d'azienda eserciti tale attività, appare motivata da finalità corporative che poco si conciliano con quelle di liberalizzazione del servizio espressamente perseguite dalla stessa legge n. 218/2003. Tale circostanza potrebbe dar luogo all'impugnazione in parte qua del decreto con esito incerto in ordine alla sua legittimità.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




















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