Pos. 3   Prot. N. /43.07.11 



Oggetto: Soppressione dell'indennità di trasferta.




Allegati n........................       
                                                   
                          Assessorato regionale del Lavoro,                             Previdenza sociale, Formazione                             Professionale ed Emigrazione 

Dipartimento Lavoro
PALERMO

                  e p.c.     Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale  

PALERMO


  1-Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente se, per effetto del recepimento delle norme statali operato dall'art.10 della finanziaria regionale per il 2007 (l.r. n.2 del 2007) a decorrere dal I gennaio 2007, siano entrate a far parte dell'ordinamento regionale anche le disposizioni che, in deroga a quelle dettate per la generalità dei dipendenti pubblici, consentono l'erogazione dell'indennità di trasferta a talune categorie di dipendenti, tra le quali il personale ispettivo statale del lavoro, in ragione dei particolari compiti loro affidati. 
  La richiesta di parere è finalizzata all'emanazione di apposita circolare che chiarisca il trattamento da applicare per gli ispettori del lavoro della regione. 


  2-All'indomani dell'entrata in vigore della normativa statale soppressiva dell'indennità di trasferta quest'Ufficio, chiamato a valutarne la diretta applicabilità in Sicilia, nell'esprimersi in senso negativo concludeva rammentando che la Regione poteva però in base ad una scelta autonoma mutuare nel proprio ordinamento le innovazioni introdotte dalla legge statale ( parere 82 /06 ). 
  Mostrando di condividere la finalità perseguita in ambito statale il legislatore siciliano è intervenuto al riguardo con l'art.10 della l.r.2 del 2007 che così recita: 

"Soppressione dell'indennità di trasferta.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono soppresse le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dal presente comma."
  La tecnica utilizzata è invero discutibile specie ove letteralmente si prevede l'applicazione di norme statali che sopprimono articoli di leggi statali e disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali.  
  Tuttavia lo scopo perseguito dalla norma regionale (anche a prescindere dalla rubrica dell'articolo) si appalesa chiaramente sol che si rifletta sulla circostanza che l'applicazione delle disposizioni statali ha per destinatari i soggetti di cui all'art. 1. co.1 della l.r. 10 del 2000. Da tale riferimento si desume infatti agevolmente che per il personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione gli istituti che formano oggetto delle disposizioni recepite vengono ridisciplinati conformemente a quanto dalle stesse previsto. Di conseguenza in applicazione dell'art.1, comma 213, ad esempio, risultano soppresse le indennità di trasferta già stabilite nei CCRL dell' Area della Dirigenza e del Personale del Comparto. 
  Quanto alla possibilità o meno di attribuire detto trattamento retributivo alla categoria di personale regionale degli ispettori del lavoro, in quanto omologa a quella statale lasciata indenne dalla soppressione in virtù della disposizione derogatoria di cui all'art.1,comma 213bis, è tranciante la semplice constatazione, peraltro già riferita da codesto Dipartimento, che la norma regionale non rinvia a tale comma nè contiene alcuna formula che induca a considerare non esaustiva la nuova disciplina che introduce per l'indennità di trasferta, prescrivendo invece con l'ultimo periodo l'abrogazione di tutte le disposizioni regionali in contrasto. 
  Deve quindi concludersi che per attribuire agli ispettori del lavoro l'indennità de qua sia necessario intervenire con un' apposita norma di legge. 


  3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. 


  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 



       


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