Pos. 2   Prot. N. / 55.11.07 



Oggetto: Occupazione forestale - Contingente ex art. 44, c.3, l.r. 14/06 - Criteri per la copertura dei posti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
LAVORO, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento del lavoro
PALERMO


p. c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA
AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento delle foreste

PALERMO





1 - Con nota n. 12074 del 22 marzo 2007 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sull'applicazione dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, commi 3 e 4.
In particolare, il suddetto articolo 44, nell'istituire ( al comma 3 ) un contingente di personale con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue ai fini previdenziali, dispone ( al comma 4 ) che alla copertura dei relativi posti si provvede attingendo dalle graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale n. 16 del 1996.
Codesto Dipartimento nel rilevare che le suddette graduatorie, redatte secondo i criteri dettati nell'art. 59 della stessa legge n. 16 del 1996, " hanno registrato nelle prime posizioni coloro che, a parità di punteggio attribuito (50 punti ) per l'anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici, hanno fatto valere un maggiore periodo di disoccupazione ( precedendo coloro che possedevano una ben più ampia anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici)", manifesta il proprio rammarico sul fatto che il legislatore, nel prevedere il contingente in parola, " avrebbe potuto ulteriormente specificare il sistema di reclutamento dei novelli centocinquantunisti".
In base a dette considerazioni viene chiesto l'avviso dello Scrivente "sull'applicabilità delle graduatorie redatte secondo i criteri dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 per l'accesso al contingente di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n.14".

2 - La legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, all'art. 44 "Misure urgenti per l'occupazione forestale" ha istituito ( comma 3 ) "alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni".
Il successivo comma 4 dispone che "La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima".
Con l'istituzione, pertanto, del contingente in parola ne viene fissata la consistenza numerica, mentre per l'individuazione delle qualifiche riguardate nonché per la loro distribuzione nei contingenti distrettuali per ciascuna provincia viene operato un rinvio alle disposizioni della legge regionale n. 16 del 1996.
Lo stesso rinvio è effettuato per la formazione del nuovo contingente: in particolare è fatto riferimento al personale di cui all'art. 56 della suddetta l.r. n. 16/96 come ordinato nelle rispettive graduatorie.
E per tale personale i criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica sono elencati nel successivo articolo 59 della l.r. 16/96 che ribadisce, comunque, le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 57.
Per la soluzione del quesito posto con la nota in riferimento non occorre individuare i suddetti criteri ( oggetto, peraltro di interventi legislativi e giurisprudenziali ), ma, applicando letteralmente la norma in questione, occorre operare sulle graduatorie esistenti per il personale di cui all'art. 56 della l.r. 16/96 nella formulazione scaturente dalle disposizioni della stessa legge regionale.
In presenza, infatti, di una norma di immediata lettura e comprensione ("attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 "), non è consentito all'interprete di attribuire una diversa portata al disposto legislativo.
La considerazione che l'applicazione di tale meccanismo ha un effetto non rispondente alle esigenze che diedero luogo alla approvazione della norma in discussione, può solo incidere sulla valutazione della necessità di intraprendere apposita iniziativa legislativa di modifica della suddetta norma.
Anche a tal fine il presente parere è portato a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, competente nella materia.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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