POS. I Prot._______________/56.11.2007

OGGETTO: Agricoltura e foreste - Consorzi di bonifica - Cessione attività di gestione acquedotto rurale idro-potabile.

Assessorato regionale agricoltura e foreste
Dipartimento regionale agricoltura e foreste
PALERMO



1. Con nota 22 marzo 2007, n. 27879, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla problematica di seguito riassunta.
Ai sensi dell'art. 9, comma 8, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, è fatto obbligo ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica di cui alla l.r. 25 maggio 1995, n. 45, di definire le liquidazioni entro il 31 dicembre 2006, rendendo il conto della gestione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Dipartimento interventi infrastrutturali, passando la gestione delle attività residue, a quella data, direttamente in capo all'indicato Assessorato.
Tra le attività residue di uno dei consorzi risulta compresa la gestione di un acquedotto rurale idro-potabile le cui strutture, composte da vasche e pozzi, appartengono in parte al demanio regionale e in parte al soppresso consorzio.
Riferisce codesto Dipartimento che, nel tempo, è venuto meno il carattere di ruralità dell'acquedotto che oggi serve, oltre le aziende agricole e zootecniche, anche un'utenza civile ripartita, per il 75%, sul territorio del comune di Catania, per il 20-22%, sul territorio del comune di Carlentini, in provincia di Siracusa, e, per la restante percentuale, sul territorio di Lentini, anch'esso in provincia di Siracusa.
La problematica posta, relativa al trasferimento e all'affidamento della gestione dell'acquedotto, va affrontata, ad avviso della richiedente Amministrazione, alla luce della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" - c.d. "legge Galli" - recepita in Sicilia, con modifiche, dall'art. 69 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, che detta norme per l'istituzione del soggetto responsabile del governo ed uso delle risorse idriche, cioè l'ambito territoriale ottimale (ATO).
Rileva, a tal proposito, il Dipartimento in indirizzo che l'acquedotto in discorso rientrerebbe nel piano d'ambito dell'ATO 8 Siracusa dove non è ancora "operativa" la gestione del servizio idrico.
La stessa situazione, viene riferito, è in atto presso l'ATO 2 Catania, mentre il Comune di Catania, dove peraltro ricadono la maggior parte delle utenze servite dall'acquedotto, sarebbe in grado di gestire la rete idrica, attraverso l'affidamento alla società - interamente partecipata dallo stesso comune - che in atto gestisce la rete idrica di Catania in attesa che la gestione passi alla società aggiudicataria dell'intero sistema idrico integrato dell'ATO 2.
In virtù della situazione descritta, l'Assessorato in indirizzo nutre perplessità sull'affidamento diretto della gestione dell'acquedotto alla società del comune di Catania, ritenendo invece preferibile il preventivo passaggio gestorio al comune di Catania, il quale, successivamente, dovrebbe provvedere a ritrasferirne la gestione alla società da esso interamente partecipata.
Riferisce infine l'Amministrazione in indirizzo di volersi comunque riservare il diritto di trasferire la proprietà degli impianti al comune di Carlentini, dove si trovano le strutture acquedottistiche, ad eccezione di un quarto della rete che ricade nel comune di Catania.

2. In ordine alla complessa fattispecie sottoposta si rassegna quanto segue.
Il comma 9 dell'art. 24, comma 9, della l.r. 45/1995 - recante: "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari" - con una norma di chiusura del sistema, ha disposto che "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione".
La richiamata disposizione, disciplinante la successione nei rapporti giuridici imputati ai soppressi consorzi, è stata autenticamente interpretata dall'art. 31, comma 3, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, con la specificazione che il subentro nei detti rapporti, per l'Assessorato, è riferito ai soli rapporti giuridici instaurati dai soppressi enti che non siano relativi all'esercizio di funzioni attribuite ai nuovi consorzi.
L'art. 69 della l.r. 10/1999 ha recepito la legge 36/1994 (c.d. Galli) sul governo e l'uso delle risorse idriche, richiamando espressamente i principi, le finalità e gli obiettivi della legge statale, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg. 7.8.2001) la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e le relative modalità di costituzione.
La lettera h) del comma 1 del citato art. 69 della l.r. 10/1999 ha, poi, disposto che le disposizioni della legge 36/1994, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione in Sicilia, in mancanza di diversa disciplina da parte di specifiche norme regionali.
Il rinvio alla normativa statale è da considerare dinamico e, conseguentemente, in virtù dell'abrogazione della legge 36/1994, disposta all'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - recante "Norme in materia di tutela ambientale" - è da ritenere, in prima approssimazione, di immediata applicazione in ambito regionale - con particolare riferimento alla parte terza del decreto legislativo - contenente "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" - nel caso in cui il legislatore regionale non abbia provveduto a disciplinare diversamente la materia delle risorse idriche (nel senso dell'applicabilità nella Regione siciliana della parte terza e quarta del D.Lgs. 152/2006 questo Ufficio si è già espresso con parere 30 novembre 2006, prot. 20100/263.11.2006).
Si evidenzia che l'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 ha disposto che gli acquedotti e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
I beni utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato appartengono dunque al demanio dello Stato, delle Regioni o degli altri Enti locali e non possono essere oggetto di trasferimento di proprietà, ma solo di concessione.
Consegue da quanto sopra detto, che la titolarità delle strutture acquedottistiche, non trasferite ai consorzi di nuova istituzione e residuate alla chiusura della gestione liquidatoria, in virtù anche della previsione riportata al comma 9 dell'art. 24 della l.r. 45/1995, è riconducibile alla Regione.
In via generale, con riferimento al quesito relativo all'individuazione dell'ATO, nonché del soggetto cui assegnare la gestione delle strutture acquedottistiche, si rileva che già nell'abrogata legge Galli (art. 10, ultimo comma) si disponeva, facendo salve le gestioni preesistenti, che nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici avessero la titolarità di servizi idrici, ne affidassero la gestione nelle forme indicate (concessione a terzi, aziende speciali, società miste). Anche la legge regionale (art. 69, lett. c) si fa carico di salvaguardare le gestioni preesistenti disponendo che vengano individuate, contestualmente alle determinazioni degli ambiti territoriali, quali gestioni esistenti corrispondano ai criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
Da ultimo, l'art. 9 della l.r. 9 agosto 2002, n. 11, come modificato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 14 aprile 2006, n. 16, dispone che "Al fine di garantire la costante erogazione di acqua......, le opere di approvvigionamento idrico.......che, singolarmente o perchè parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, uno o più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione può essere assegnata direttamente a società costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e del D.P.Reg. 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate.".
In virtù della previsione regionale surriportata, nonché della competenza della Regione in materia di aggiornamento e revisione del Piano regolatore generale degli acquedotti (aggiornato, da ultimo, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 26 maggio 2006, in G.U.R.S.,Parte I, n. 32 del 30 giugno 2006, S.O. n. 1), tenuto altresì conto che l'acquedotto in questione ha un uso multiplo (per fini irrigui e per approvvigionamenti civili) e che interessa e coinvolge più ambiti territoriali ottimali, si ritiene che della problematica in oggetto vada interessata l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, istituita per "assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque" che "quale autorità di regolazione dei servizi idrici,........deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque............" (art. 7, commi 1 e 3, l.r. 22 dicembre 2005, n. 19).
La problematica sottoposta pare, invero, riconducibile alle competenze ascritte all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque che provvede, con particolare riferimento alle previsioni riportate alle lettere d), e), f) e t), comma 3, dell'art. 7 della l.r. 19/2005 :
d) "a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche";
e) "a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito";
f) "alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale";
t) "al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente .......alla gestione delle opere".
Si suggerisce pertanto all'Amministrazione richiedente di interessare l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della problematica in oggetto e si resta disponibili per eventuali ulteriori approfondimenti che si ritenessero necessari.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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