POS. II Prot._______________/65.11.2007

OGGETTO: Formazione professionale - Enti gestori - Personale -Emolumenti - Insufficienza delle somme impegnate - Risorse utilizzabili.



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
PALERMO





1. Con nota prot. n.667 del 4 aprile 2007 codesto Dipartimento, premesso che il costo del personale dipendente dagli enti gestori della formazione professionale è risultato eccedente rispetto agli importi decretati in programmazione, ha chiesto allo Scrivente se e come sia possibile utilizzare risorse aggiuntive.
Codesta Amministrazione rappresenta che la problematica concerne il pagamento di emolumenti, che vengono testualmente così indicati: "1. Emolumenti dovuti ad operatori impegnati in interventi formativi assegnati ad enti gestori nell'ambito del piano regionale dell'offerta formativa ma non finanziati per carenza di risorse finanziarie; 2. Arretrati contrattuali dovuti a seguito di rinnovo del contratto di lavoro per categoria....; 3. Emolumenti dovuti in dipendenza di fattispecie previste dall'art.2 lett. c della legge regionale 24/76 (contrattazione corsuale estiva); 4. Applicazione di istituti contrattuali (ad es. indennità di mensa e/o indennità per i formatori impegnati con i cosiddetti soggetti a rischio quali detenuti, soggetti diversamente abili, schizofrenici ed altro)".
Al riguardo codesto Dipartimento sottolinea che le predette fattispecie sono causa di molteplici contenziosi che, per gli anni in cui il rapporto tra Amministrazione regionale ed enti gestori "è inquadrabile nella fattispecie sovvenzionata e non convenzionale", possono comportare "la chiamata in garanzia, cosiddetta impropria, dell'Amministrazione".
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento chiede se sia possibile fare ricorso alla previsione di cui all'art.26, L.r. 10.12.2001, n.21 -che dispone che l'Assessore regionale per il lavoro, per i fini di cui all'art.17 della L. 24.06.1997, n.196 e all'art.118, comma 9, della L. 23.12.2000, n.388, può autorizzare gli enti gestori ad integrare le risorse di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000, utilizzando gli avanzi di gestione delle attività pregresse- sospendendo il recupero dei crediti derivanti da avanzi di gestione (che altrimenti confluirebbero in entrata sul capitolo 3724 del bilancio della Regione) e consentendo agli enti in oggetto di utilizzare le somme detenute sui c/c per sanare le fattispecie su indicate.
Sottolinea, infine, codesta Amministrazione che la soluzione proposta avrebbe il pregio di evitare tanto i contenziosi quanto la chiamata in garanzia della Regione e la ricerca di fondi aggiuntivi da assegnare agli enti in parola.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art. 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", testualmente così dispone:
"Formazione professionale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro per i fini di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può autorizzare gli enti gestori ad integrare le risorse di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000, utilizzando gli avanzi di gestione delle attività pregresse.".

Dall'esame della norma, risulta di tutta evidenza che:
- gli enti gestori possono utilizzare gli avanzi di gestione delle attività pregresse, soltanto previa autorizzazione dell'Assessore regionale per il lavoro;
- la predetta autorizzazione, com'è sua natura, è discrezionale ("può");
- gli avanzi di gestione "trattenuti" dagli enti possono da questi essere utilizzati soltanto "per i fini" indicati dal legislatore che richiama al riguardo l'art.17, L. 24.06.1997, n.196 e l'art. 118, comma 9, L. n.23.12.2000, n.388.

Occorre pertanto passare all'esame delle predette norme statali, per verificare a quali fini le predette somme sono vincolate per legge.
L'art.17, L.n.196/1997 cit., recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", (c.d. pacchetto Treu), è espressamente dedicato al "Riordino della formazione professionale" sostenendo la valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro e definendo i criteri di accreditamento per i soggetti formatori e la certificazione dei percorsi, la trasformazione dei centri in agenzie formative, una maggiore integrazione con il mondo della scuola, la costituzione di una fondazione per la formazione continua.

L'art.118, L. n.388/2000 cit., nel disciplinare interventi in materia di formazione professionale, al comma nono, prevede il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione.

Infine, si ricorda che il D.M. 12 aprile 2000, espressamente richiamato dalla norma regionale, all'art.1, lettera c) ha destinato lire 100 miliardi per il riordino della formazione professionale.

Ciò premesso, pare allo Scrivente che la lettera e la ratio dell'art.26, l.r. n.21/2001 cit. non consentano l'utilizzazione di risorse derivanti da avanzi di gestione per finalità diverse da quelle del riordino e della ristrutturazione degli enti di formazione. Rimane, pertanto, esclusa la possibilità di impiegare i medesimi per il pagamento degli emolumenti in oggetto.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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