Pos. 1   Prot. N. 66.07.11 



Oggetto: Enti locali. Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. Revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.




Allegati n...........................



  ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 


Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Servizio x "Risorse umane e sistemi organizzativi degli Enti locali".

PALERMO




1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento, a seguito della lettera dello Scrivente con la quale si evidenziava di non poter dare corso alla richiesta di consulenza inoltrata direttamente da un ente locale, rivolge a quest'Ufficio il medesimo quesito posto dal comune di XXXX e relativo alla possibilità del mantenimento dell'incarico di Comandante del servizio di polizia municipale nei confronti di un ispettore della polizia municipale al quale, con provvedimento del Prefetto, è stata revocata la qualità di agente di pubblica sicurezza.
In particolare, viene riferito, e risulta dalla nota del Comune di XXXX allegata alla richiesta cui si risponde, che presso il medesimo comune presta servizio in posizione di comando un ispettore della polizia municipale del comune di YYYY cui è stata attribuita la responsabilità dell'Area vigilanza e commercio.
Tale ispettore è stato, con il rito del patteggiamento, condannato ad un anno di reclusione con il beneficio della sospensione della pena.
A seguito della sopracitata sentenza di condanna il Prefetto della Provincia di YYYY ha disposto la revoca della qualità di agente di p.s. precedentemente conferitagli ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 65/1986.
Codesto Dipartimento evidenzia ancora che con nota della Prefettura di YYYY (anch'essa allegata alla richiesta), dietro richiesta del sindaco di XXXX, è stato negato un nuovo conferimento della qualità di agente di p.s. nei confronti del soggetto in discorso a causa della condanna di cui si è sopra accennato segnalando, inoltre, la pendenza di quattro procedimenti penali a carico del più volte citato ispettore.
Concludendo l'esame fattuale relativo al quesito codesto Dipartimento nel chiedere il parere dello Scrivente sulla questione, evidenzia che il comune di XXXX propenderebbe per il mantenimento dell'incarico di responsabile dell'Area vigilanza e commercio nei confronti del soggetto de quo a cagione dell'esiguità del personale della polizia municipale del Comune.

2. In merito alla questione posta lo Scrivente esprime le seguenti osservazioni.
Gli articoli 3 e 5 della legge 65/1986 come introdotta dalla l.r. 17/90, il cui art. 4 precisa ulteriormente le funzioni della polizia municipale, disciplinano i compiti del personale addetto al servizio di p. m. prevedendo che, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali previste dalla stessa legge, nel territorio di competenza collaborano con le Forze di Polizia dello Stato nei casi ivi previsti (art. 3). Sempre nell'ambito del territorio di competenza Il predetto personale esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5, comma 1). A tal fine, secondo l'espressa previsione del comma 2 dell'art. 5 il Prefetto, previa comunicazione del sindaco, conferisce al personale comunale di cui trattasi la qualità di agente di pubblica sicurezza subordinatamente all'accertamento di specifici requisiti espressamente elencati il cui difetto comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi sempre con provvedimento del Prefetto (art. 5, comma 3).
Ora, dal tenore delle disposizioni sopraricordate si evince che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale per il personale della polizia municipale; l'arma non è, infatti, in dotazione obbligatoria a tutti gli Agenti di polizia municipale ma solo a quelli in possesso della suddetta qualità (Cfr. Con. St. sez. IV, sent. 27 luglio 1998, n. 1100; TAR Toscana - Firenze, sez. II, 15 gennaio 2007, n. 8).
Conseguentemente, in linea di principio, il personale cui non è attribuito lo status in discorso ovvero il personale cui è stato revocato il detto status, ben può esercitare le altre funzioni istituzionali del servizio di polizia municipale che non comportano l'uso delle armi.
Tuttavia, sembra allo Scrivente che debbano essere fatte alcune ulteriori considerazioni.
In primo luogo, l'art. 9 della l.r. 17/90 dispone che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 della legge 65/86, il regolamento comunale della polizia municipale deve disciplinare, tra gli altri, l'organico, le qualifiche e i profili professionali (lett. b, comma 1), le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto (lett. d, comma 1), le modalità di svolgimento del servizio armato secondo le direttive del Ministro dell'interno (lett. g, comma 1).
Ed ancora, l'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987, contenente "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", emanato ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 65/86, rinvia al regolamento dell'ente di appartenenza per la determinazione dei servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di p.s. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
Il medesimo rinvio al regolamento comunale viene operato dall'art. 6 in ordine alle modalità di assegnazione dell'arma ed all'indicazione di quali servizi dovranno essere espletati con armi e quali senza, determinando anche i casi in cui l'assegnazione dell'arma al personale, in possesso della prescritta qualifica di p.s., potrà avvenire in via continuativa o di volta in volta.
Infine, il comma 2 del successivo art. 20, indica, ove non siano determinati o determinabili i servizi che devono essere espletati a mezzo di personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza munito dell'armamento in dotazione, le attività essenziali che devono essere espletate da personale in possesso della qualità di agente di p.s. munito dell'armamento in dotazione (servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, servizi notturni e di pronto intervento).
Ora, mentre da un lato sembra che la questione posta non possa, comunque, che essere esaminata alla luce delle disposizioni regolamentari comunali del servizio di polizia del comune di XXXX (che lo Scrivente non ha modo di apprezzare) e di quanto prescritto per l'effettivo esercizio delle funzioni del responsabile del servizio e del relativo personale anche sotto il profilo della disciplina concernente l'armamento, non può farsi a meno di sottolineare che il coordinamento dei servizi essenziali di prevenzione di cui al comma 2 dell'art. 20 sopracitato (il cui svolgimento presuppone la qualità di agente di pubblica sicurezza munito dell'armamento in dotazione a tutela dell'incolumità del personale incaricato), non può considerarsi affatto disgiunto dalla partecipazione alle relative azioni, soprattutto nei comuni, come quello in questione, in cui le dotazioni organiche di personale sono, secondo quanto viene riferito, assai ridotte.
Ciò posto, fermo restando, come soprariferito, quanto disposto dal regolamento locale, l'amministrazione comunale di XXXX dovrà valutare, alla stregua dei principi di funzionalità ed efficienza dei servizi comunali e degli adempimenti necessari a garantire al personale della polizia municipale le condizioni di sicurezza nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3 della legge 65/86, l'opportunità di mantenere al vertice della struttura in cui è incardinato il servizio di polizia municipale un dipendente (peraltro, in posizione di comando) privo dello status di agente di p.s.
In secondo luogo, atteso che il provvedimento che dispone o revoca il comando o il distacco di un pubblico dipendente ha natura ampiamente discrezionale, la intervenuta conoscenza da parte del comune di XXXX del provvedimento prefettizio di dichiarazione della perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza del responsabile dell'Area vigilanza di cui è questione (nonché dei procedimenti penali pendenti a carico del soggetto di cui si discute) si configura quale legittimo presupposto della revoca (Cfr. Con. St., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 2) cui, naturalmente, può fare seguito una nuova richiesta di comando di personale con qualifica di agente di p.s. presso altra amministrazione ovvero il ricorso alle altre previste modalità di provvista del personale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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