POS. I Prot._______________/67.11.2007

OGGETTO: Contabilità e Finanza Pubblica - Oneri convenzione ex Agensud.

Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione
Servizio Interventi Infrastrutturali
PALERMO

   

1. Con nota 5 aprile 2007, n. 7814, codesto Dipartimento chiede se sia legittimo - alla luce delle previsioni contenute nel D.P.C.M. 12 settembre 2000, nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002 e nell'art. 38 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 - che un Consorzio di bonifica, in qualità di soggetto attuatore, abbia imputato - all'importo allo stesso assegnato per la prosecuzione degli interventi, di cui all'indicato D.P.C.M., attinenti alle convenzioni ex Agensud - gli oneri derivanti da un contenzioso tra una ditta appaltatrice di lavori e il consorzio di bonifica, relativo al mancato pagamento di riserve sui lavori.

2. Il D.P.C.M. 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario del Mezzogiono - convenzioni ex Agensud", all'art. 1, comma 1, dispone: "Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alle Regioni finalizzate all'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti, conferite alla Regioni medesime........., relativamente alla prosecuzione ed al completamento degli interventi compresi nei Piani.................., i cui finanziamenti sono regolati dalle convenzioni, stipulate tra la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori............ .".
Il D.M. 3 ottobre 2002, recante: "Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (D.P.C.M. 12 settembre 2000)", all'art. 8, così dispone: "Le risorse di cui al precedente art. 2 non comprendono gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento, eccedenti i limiti dell'importo trasferito, che restano a carico dello Stato come stabilito dal punto 3 della delibera del C.I.P.E. n. 175 del 5 novembre 1999.".
Il citato art. 2 del decreto ministeriale rimanda alla previsione riportata all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. che quantifica le risorse finanziarie da trasferire in misura pari all'ammontare occorrente per il completamento degli interventi nei limiti dell'importo complessivo stabilito in ciascuna convenzione, quale risulta dalla situazione contabile di ciascun intervento rilevata alla data del 29 febbraio 2000.
Il richiamato punto 3 della delibera del C.I.P.E. 5 novembre 1999, n. 175 stabilisce il campo di applicazione degli interventi (quelli di cui agli artt. 8 e 9 bis del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96), per i quali è disposto che le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello Stato gli oneri derivanti dai contenziosi relativi a fatti precedenti il trasferimento e solo se eccedenti i limiti degli importi trasferiti (se quindi i limiti delle somme trasferite possono contenere detti oneri, gli stessi si imputano ai medesimi importi).
Si evidenzia innanzitutto che dalla prevista successione della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente riconducibili al Ministero, al Cipe e alla Cassa depositi e prestiti, consegue che al pagamento degli eventuali oneri del contenzioso, come specificati dalla delibera del Cipe e dall'art. 8 del decreto ministeriale del 2002, deve provvedere la Regione subentrante, la quale, poi, verificato che gli oneri di che trattasi scaturiscono da fatti riconducibili all'Ente finanziatore e non trovano capienza negli importi trasferiti, provvederà a richiedere la differenza allo Stato.
Si specifica, altresì, come esattamente indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 26423 del 5 agosto 2003, che gli oneri da considerare sono quelli scaturenti da fatti direttamente riferibili (secondo gli esiti del contenzioso) all'originario Ente finanziatore e non quelli che, pur originando da fatti antecedenti il trasferimento, sono riconducibili a fatti e comportamenti dell'Ente attuatore (come, a quanto si assume nella stessa nota, nella fattispecie sottoposta, in cui i fatti oggetto della sentenza sono stati assegnati alla responsabilità del Consorzio e, quindi, addebitabili all'attuale Ente attuatore degli interventi, succeduto al precedente) che, conseguentemente, dovrà farsene direttamente carico, senza possibilità di far gravare detti oneri sulle somme assegnate per il completamento dei lavori.
Non si condivide, invece, l'orientamento espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota suindicata, nella parte in cui è detto che il contenzioso da considerare sarebbe solo quello instaurato prima del trasferimento e non definito a quella data. Si ritiene infatti che il contenzioso ben potrebbe instaurarsi successivamente alla data di trasferimento, purchè originante da fatti precedenti il medesimo trasferimento e sempre che, si ribadisce, i fatti siano riconducibili a responsabilità dell'Ente finanziatore (Stato, Cipe, Cassa depositi e prestiti).
Si ritiene infatti che la portata della norma contenuta nell'art. 8 del decreto ministeriale 3 ottobre 2002, "gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento,.......restano a carico dello Stato......", in applicazione del criterio dell'interpretazione letterale (art. 12 preleggi), non dia adito a dubbi sull'imputabilità allo Stato degli oneri scaturenti da contenziosi che si riferiscono a fatti antecedenti il trasferimento delle risorse e delle competenze.
Per "fatti" devono intendersi quelli oggetto di obbligazioni, avuto riguardo alla data o al periodo da cui sia derivata l'obbligazione che, se precedente al trasferimento, imputa l'onere finanziario relativo in capo allo Stato, se alla sua responsabilità riferito.
"Nè può dirsi che la norma richieda, concorrentemente, che il contenzioso preesista al trasferimento delle competenze, in quanto, piuttosto, la lettera della legge fa chiaro riferimento agli oneri che derivino dal contenzioso innestato in ragione di quei fatti fonte di obbligazione, senza porvi limiti di tempo circa il momento del suo sorgere" (cfr. su sito www.unicz.it/lavoro, Tribunale di Pisa, causa n.415/03, attinente all'interpretazione dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26.05.2000 - relativo al conferimento alle Regioni di funzioni e compiti in materia di indennizzi ex l. 210/92 - contenente una disposizione di contenuto identico a quella riportata all'art. 8 del D.M. 3 ottobre 2002).
Si ritiene, infine, che anche la previsione riportata al comma 3 dell'art. 38 della l.r. 4/2003 - secondo la quale trova applicazione, a valere sulle risorse già trasferite per gli interventi del programma 1990-1992, l'art. 8 del D.M. 3 ottobre 2002 - va intesa nei termini specificati nella presente trattazione.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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