Pos. 2   Prot. N. / 82.07.11 



Oggetto: Acquisto di beni e servizi in forma consorziata da parte delle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 24, c.29, della l.r. n. 2 del 2007.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo
sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione
e per l'informatizzazione del settore sanitario

PALERMO



1 - Con nota n. 1614 del 26 aprile 2007, codesto Dipartimento con riferimento all'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2( "Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria"), ed in particolare ai commi 5 e 29 dello stesso, sottopone allo scrivente le seguenti questioni.
Il comma 5 del suddetto art. 24 dispone che"La spesa per l'acquisizione di beni e servizi nel triennio 2007/2009 deve essere ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005..".
In tale ottica, il successivo comma 29 statuisce che "Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali...sono tenute a procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata..".
Alla luce delle suddette disposizioni viene chiesto se:
- gli importi complessivi delle procedure di acquisto sopra o sotto soglia debbano essere elemento discriminante per dar corso a procedure di approvvigionamento consorziato. Ritiene codesto Dipartimento immotivata l'esclusione delle procedure sotto soglia;
- costituisce ottemperanza ai suddetti obblighi normativi l'aderire ad aggiudicazioni già definite (non in forma consorziata ) da altre aziende. Vengono espresse a tal proposito perplessità sulla legittimità e l'opportunità di tali pratiche;
- il divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione ( ribadito dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare del 15 novembre 2001 ) impedisca di sollecitare le Aziende sanitarie a ricontrattare le quotazioni economiche ove risulti che altre aziende sanitarie hanno conseguito, per lo stesso bene,condizioni più vantaggiose;
- sia applicabile alle Aziende sanitarie regionali la disposizione contenuta nell'art. 3 della l.r. n. 5 del 2007 che prevede la possibilità del rinnovo dei contratti per l'acquisto e fornitura di servizi a certe condizioni e, per quanto qui interessa, subordinatamente ad una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento.

2 - In ordine al primo quesito, va rilevato che il comma 29 dell'art. 24 della l.r. n. 2 del 2007 impone alle Aziende sanitarie di effettuare gli acquisti di beni e servizi con il ricorso a procedure consorziate, senza distinzione degli stessi in base al loro valore. Si concorda, pertanto, con le conclusioni di codesto Assessorato
Anche con riferimento alla possibilità che alcune aziende sanitarie aderiscano ad aggiudicazioni già definite, non in forma consorziata, da altre aziende, si condividono le perplessità a tal proposito evidenziate da codesto Dipartimento.
Infatti, va considerato che tale percorso risulta contrastare sia con il dettato del suddetto comma 29 che prescrive l'acquisto in forma consorziata, sia con le disposizioni del d. lgs. n. 163 del 2006 in tema di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture.
Relativamente al quesito sul divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare, si ritiene che la circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie del 15 novembre 2001, citata da codesta Amministrazione nella nota cui si risponde, vada letta con riferimento a quanto affermato nel parere della Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 12 ottobre 2001 posta a fondamento della suddetta circolare.
Il Consiglio di Stato, infatti, mentre afferma in via generale il divieto della rinegoziazione dell'offerta dopo l'aggiudicazione nelle procedure ad evidenza pubblica, prende in considerazione, a conforto della suddetta tesi, altre ipotesi che possono dar luogo a soluzione diversa. Così giustifica una pronuncia del TAR Campania che aveva ritenuto legittimo il comportamento dell'Ammministrazione che, in sede di aggiudicazione a seguito di licitazione privata, si era successivamente avvalsa dell'offerta da parte dell'aggiudicatario di un ulteriore ribasso del prezzo già definito. Ciò sarebbe ammissibile, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato, in presenza di condizioni legittimanti l'annullamento della gara ( prezzo evidentemente fuori mercato ), avvalendosi della manifestata disponibilità dell'aggiudicatario a riequilibrare le condizioni del rapporto al fine di evitare il travolgimento dell'intera gara.
Pertanto, al di fuori delle fattispecie riconducibili a tale ultima ipotesi, non può addivenirsi alla rinegoziazione delle offerte dopo l'aggiudicazione.
Infine, quanto all'applicabilità alle Aziende sanitarie della disposizione contenuta nell'art. 3 della l.r. n. 5 del 2007, si rileva - come riconosciuto da codesto Dipartimento - l'estraneità delle Aziende in discorso rispetto ai soggetti destinatari della norma : enti locali e Regione.
La suddetta disposizione prevede la possibilità del rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a fronte di una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%, dei contratti per acquisti e forniture da parte degli enti locali e della Regione, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008.
Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che hanno natura eccezionale le norme che consentono la proroga o il rinnovo di contratti in essere, in quanto rappresentano una deroga al principio generale ( di origine comunitaria ) di apertura e concorrenzialità delle procedure per l'affidamento di appalti pubblici.
Pertanto la suddetta norma regionale essendo norma eccezionale ( nonché speciale quanto ai suoi destinatari ed al periodo di riferimento temporale dei contratti rinnovabili ) deve essere applicata con particolare rigore e non è suscettibile di applicazione estensiva a destinatari non contemplati.
Va rilevato inoltre che l'art. 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) prevede, infatti la sola proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi. Ancora, a seguito dell'intervento abrogativo della stessa legge comunitaria sull'art. 6, c.2, ultimo periodo della l. n. 537 del 1993, è stata ribadita, adeguandosi ai principi della legislazione comunitaria, la volontà del legislatore di eliminare in via generale fattispecie di rinnovo contrattuale sia tacito che espresso per tutelare il principio dell'evidenza pubblica in materia di contratti della pubblica amministrazione. Tale indirizzo risulta confermato dal nuovo codice dei contratti pubblici ( d. lgs. n. 163 del 2006 ) che all'art. 57 detta regole rigorose per l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Si ritiene, pertanto, che alle fattispecie in discorso non possa essere applicato l'istituto del rinnovo contrattuale previsto dalla l.r. n. 5 del 2007.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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