Pos. 2   Prot. N. / 89.11.07 



Oggetto: Personale della Aziende sanitarie comandato ex art. 1, c.10, l.r. 15/2004 - Trattamento economico.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo
sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione
e per l'informatizzazione del settore sanitario

PALERMO




1 - Con nota dell'Area affari generali n. 1665 del 27 aprile 2007, codesto Dipartimento, con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.1, c.10, della l.r. n. 15 del 2004, ha riferito quanto segue.
Tra il personale comandato dalle Aziende sanitarie presso codesto Assessorato rientrano dipendenti dell'area della dirigenza. A costoro è stato, con contratto, attribuito da codesto Dipartimento il trattamento economico previsto dal C.C.R.L. per l'area della dirigenza regionale.
La Ragioneria centrale, in sede di esame dei decreti approvativi dei relativi contratti "esitati nel corso dell'anno 2005", ha eccepito l'illegittimità dell'attribuzione del trattamento previsto per i dipendenti dell'Amministrazione di destinazione basando il rilievo sul disposto dell'art. 56 del testo unico degli impiegati civili dello Stato e sulla considerazione che il comando lascia immutato il rapporto con l'ente di appartenenza che conserva, pertanto, la titolarità alla determinazione di ogni aspetto relativo al rapporto.
Dopo un excursus sulle modifiche intervenute nella disposizione normativa in parola, e nel presupposto che, ai sensi della norma vigente, l'onere per il trattamento del personale comandato è posto a carico dell'Amministrazione regionale, codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente "in ordine alla possibilità di applicare al personale dirigenziale in comando...il CCRL dell'Area della dirigenza con la conseguente conforme stipula dei contratti individuali di lavoro".

2 - Come evidenziato da codesto Dipartimento, il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2004 ha subito nel tempo modifiche.
Nella sua formulazione originaria, la norma poneva a carico dell'Amministrazione di appartenenza gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile. Con la legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ( art. 127, c.74 ) venivano soppresse le parole "ed accessorio, fisso e variabile", con ciò mantenendo a carico dell'ente di appartenenza il solo trattamento principale. Per ultimo, con il comma 17 dell'art. 19 della l.r. 22 dicembre 2005 n. 19 lo stesso trattamento principale viene posto a carico dell'Amministrazione di destinazione.
La ricostruzione delle suddette modifiche legislative risulta utile per la definizione del trattamento economico spettante pro tempore al personale comandato.
Con la formulazione originaria, infatti, essendo l'onere per il trattamento economico del personale in parola mantenuto a carico dell'Amministrazione di appartenenza, la relativa disciplina non avrebbe che potuto essere quella riferita ai dipendenti della stessa. Altrimenti opinando, si ammetterebbe l'imposizione unilaterale di un possibile onere ulteriore a carico dell'ente di provenienza.
Le modifiche intervenute nel senso di porre a carico della Regione prima il trattamento accessorio, fisso e variabile, e poi il complessivo onere economico (trattamento principale ed accessorio ), induce a ritenere interesse preminente dell'Amministrazione regionale l'utilizzazione del personale in discorso e consente di affrontare il problema della disciplina applicabile al relativo trattamento.
Quanto al trattamento fondamentale, posto che la posizione di comando non comporta la creazione di un nuovo rapporto d'impiego in sostituzione di quello precedente, poiché lasciando inalterato il vincolo di dipendenza organica del dipendente dall'Amministrazione di provenienza si risolve in una modifica del solo rapporto di servizio, ne deriva che il trattamento giuridico ed economico fondamentale resta regolato alla stregua della disciplina propria dell'ente di appartenenza. A conforto di tale tesi nella fattispecie che ci occupa, si cita l'art. 70, c. 12, del d. lgs. n. 165 del 2001 che recita :" In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale". Nel presupposto ( come sopra rilevato ) della mancata incidenza della posizione di comando sullo status del dipendente comandato, la mancata specificazione rispetto al trattamento da rimborsare lascia intendere che lo stesso sia quello che l'ente di appartenenza eroga al proprio dipendente secondo il proprio ordinamento.
Relativamente al trattamento accessorio si osserva quanto segue.
La retribuzione accessoria dei dirigenti pubblici espleta la funzione premiale di valorizzazione del merito e della professionalità del dipendente, in relazione alle diverse responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni ed ai risultati di gestione conseguiti.
Dispone, infatti, l'art. 24 del d. lgs. n. 165 del 2001 che" la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità ". Identica norma è contenuta nell'art. 13 della l.r. n. 10 del 2000.
La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche ha una componente principale, o fondamentale, che rappresenta la retribuzione fissa, o di base, generalmente uguale per tutti in quanto rapportata all'appartenenza del dirigente ad una determinata fascia, e l'indennità di posizione, legata alla natura dell'incarico ricoperto, alla complessità ed all'onerosità delle funzioni attribuite ed alle relative responsabilità. L'indennità di risultato, poi, va determinata in relazione ai risultati raggiunti con riferimento all'entità ed alla natura degli obiettivi prefissati.
Così, nell'ottica della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il trattamento economico accessorio del dirigente assume, nel sinallagma contrattuale, la funzione propria di corrispettivo della specifica prestazione lavorativa richiesta al dirigente stesso.
Essendo, pertanto, legato alle particolarità delle prestazioni richieste al dirigente, il trattamento accessorio va determinato con riferimento alla disciplina vigente per l'ordinamento dell'amministrazione che tale dirigente utilizza. Il fatto, poi, nel caso al nostro esame, che l'intero trattamento economico sia posto a carico dell'ente di destinazione conferma il preminente interesse della Regione al comando per la realizzazione di funzioni che le sono proprie e giustifica la retribuzione di tali funzioni secondo il trattamento vigente per il proprio personale.
Si rende opportuno, tuttavia, chiarire che nell'attribuzione del trattamento economico individuato va esclusa - con riferimento alle diverse discipline contrattuali applicabili - ogni forma di duplicazione di compensi della stessa natura (ad esempio l'indennità di posizione parte fissa).
Ciò premesso, si evidenzia come nella Regione l'incarico al dirigente si conferisce con la stipula di un contratto individuale che determina l'oggetto, gli obiettivi e la durata dell'incarico ( art. 9 l.r. 10/2000 ), nonché gli istituti del trattamento economico accessorio ed i relativi importi ( art. 13 l.r. 10/2000). Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, il contratto individuale dovrà contenere l'indicazione del trattamento economico accessorio negoziato secondo le disposizioni del CCRL dell'Area della dirigenza, nonché l'indicazione del trattamento economico fondamentale spettante.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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