POS. II Prot._______________/90.11.2007

OGGETTO: Cantieri di servizi ex art.1, l.r. n.5/2005 - Reddito minimo di inserimento - Adeguamento.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO -
Dipartimento Lavoro
PALERMO






1. Con nota prot. n.17795 del 30 aprile 2007 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità di incrementare l'indennità corrisposta ai soggetti avviati ai cantieri di servizi -istituiti a norma dell'art.1 della legge regionale 19 maggio 2005, n.5 in favore dei comuni della Sicilia già destinatari della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento ai sensi del D.Lgs. 18 giugno 1998, n.237-, nella misura di 5.16 euro all'anno, al fine di fare recuperare ai predetti soggetti la perdita del potere di acquisto, così come era previsto dall'art.8, D.Lgs. ult. cit. per il reddito minimo di inserimento.
Ricorda codesto Dipartimento che in forza di tale ultima disposizione, per il triennio di sperimentazione 1998-2000, il reddito minimo d'inserimento fu incrementato di lire 10.000 all'anno per i due anni successivi al primo e che, a seguito della sua prosecuzione disposta dall'art.80, L. 23 dicembre 2000, n.388, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzò con direttiva il pari aumento di lire 10.000 all'anno per gli anni 2001-2002.
Codesto Dipartimento ha chiesto altresì se sia corretto applicare il predetto incremento annuale, ove ritenuto possibile, soltanto dal 2005 e cioè da quando sono stati avviati i cantieri di servizi, "non considerando il periodo di interruzione e cioè dal 2002 al 2004 durante il quale tale tipologia di intervento non era operativa".


2. Prima di affrontare la questione suesposta, devono essere brevemente richiamati i due diversi istituti coinvolti e cioè: a) il reddito minimo d'inserimento e b) i cantieri di servizi.

a) L'istituto del reddito minimo d'inserimento è stato introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n.237, come "misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli" (v. art.1), per una durata non superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni autorizzati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000 (art.2, primo comma).

La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, veniva attribuita ai comuni che erano sede della sperimentazione stessa (art.3, primo comma).

In particolare, ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento, veniva stabilito che "i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo." (art.6, primo comma).

Il D.Lgs. n.237/1998 cit. stabiliva, infine, che "L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno 1998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto." (art.8, primo comma).

I comuni in cui realizzare la sperimentazione, furono individuati, a norma dell'art.4, D.Lgs. n.237/1998 cit., con D.M. 5 agosto 1998, che inserì per la regione Sicilia, Enna ed alcuni comuni nella relativa provincia e Catania (circoscrizioni Monte Po e Villaggio S.Giuseppe).

Con l'art.80, L. 23 dicembre 2000, n.388, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237, sono stati autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento (art.80, primo comma, lettera a).
La medesima norma, al primo comma, lettera b), estendeva la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento anche "ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali..." così come specificati dalla stessa disposizione.

Altri comuni venivano di seguito individuati, per la realizzazione della sperimentazione, con i DD.MM. 20 aprile 2001 e 7 maggio 2001 (Catania Sud, vari comuni nella provincia di Caltanissetta e altri comuni nella provincia di Enna).

b) I cantieri di servizi si inseriscono in un diverso filone normativo che ha origine, per quanto concerne la normativa regionale, nella L.R. 1 luglio 1968, n.17, che autorizzava l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei comuni della regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, la cui gestione veniva affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti (art.1, primo e secondo comma).
All'art.4 il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, nonchè del personale direttivo e istruttore addetto ai cantieri medesimi, veniva fissato in assegni giornalieri di importo differente a seconda dei carichi familiari.

Il legislatore è poi intervenuto sulla materia con molteplici successive disposizioni (v., tra le tante, L.R. 21 febbraio 1976, n.9 che autorizzava speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale; L.R. 13 dicembre 1983, n.120, recante nuove norme per i cantieri di lavoro; L.R. 12 marzo 1986, n.12; L.R. 27 maggio 1987, n.24; L.R. 15 maggio 1991, n.27; L.R. 1 settembre 1993, n.25).

In ordine al trattamento economico, va segnalato che l'importo dell'assegno giornaliero è stato nel tempo incrementato con specifiche disposizioni di legge (cfr. art.1, l.r. n.120/1983 cit.; art.51, l.r. 29 aprile 1985, n.22; art.14, comma 1, l.r. 1 settembre 1993, n.25 che, incrementato l'importo per l'anno in corso, autorizzava l'Assessore regionale per il lavoro a rideterminare con proprio decreto la misura dell'assegno con riferimento alla data del primo gennaio di ogni anno).

L'istituto dei cantieri di lavoro si incrocia, per così dire, con quello già esaminato del reddito minimo di inserimento, nella disposizione di cui all'art.24 della legge regionale 31 maggio 2004, n.9 che autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare per l'anno 2004 l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo n.237/1998, per i quali il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della legge stessa ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso (primo comma).
Al terzo comma veniva ulteriormente specificato che "Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento".
Lo scopo della previsione è chiaramente quello di sostegno di tali soggetti, nel momento in cui veniva a cessare la sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

Infine, l'art.1 della legge regionale 19 maggio 2005, n.5 ha autorizzato l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi. Si tratta, secondo la definizione datane dalla norma stessa, di programmi di lavoro temporalmente definiti, utili ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata (secondo comma).

I cantieri di servizi sono autorizzati dalla norma in esame "in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso." (primo comma).
Al terzo comma viene ulteriormente specificato che: "Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento." (prima parte).
Infine, in ordine al trattamento economico, il legislatore dispone espressamente che: "L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Viene, infine, disposto che "Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi." (quinto comma).


3. Tutto ciò premesso, è agevole rilevare che il reddito minimo di inserimento ed i cantieri di servizi sono istituti ben differenti, ciascuno con una propria disciplina distinta, per cui non è possibile applicare analogicamente una disposizione dettata per il primo ai secondi, in mancanza di un apposito rinvio da parte del legislatore.

Invero l'art.1, l.r. n.5/2005, avendo il fine di sostegno all'occupazione, individua i soggetti destinatari in coloro, disoccupati o inoccupati, che avevano già fruito del reddito minimo di inserimento, facendo riferimento, per la misura dell'indennità, alla "medesima misura del reddito minimo di inserimento".

Tuttavia, come sopra visto, la predetta disposizione cristallizza espressamente il parametro cui fare riferimento all'importo cui ammontava il reddito minimo di inserimento "alla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto, a fronte di tale specifica volontà legislativa, che non rinvia genericamente alla disciplina dettata in ordine alla determinazione del reddito minimo di inserimento, nè peraltro, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a rideterminare di anno in anno, con proprio decreto, la misura dell'indennità (come prima era stato previsto per i cantieri di lavoro: v. supra), non è possibile incrementare con provvedimento assessoriale l'indennità per i soggetti avviati ai cantieri di servizi di cui all'art.1, l.r. n.5/2005.

Codesto Assessorato potrà farsi promotore di un intervento legislativo in tal senso.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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