POS. II Prot._______________/91.07.11

OGGETTO: Istanze per l'accesso a benefici comunitari non in regola con l'imposta di bollo. Conseguenze.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO




1. Con nota prot. 834/Serv. VI del 30 aprile 2007 codesta Agenzia, ha rappresentato che alcuni Uffici provinciali del lavoro -incaricati della definizione istruttoria delle istanze presentate per l'accesso a benefici comunitari- hanno segnalato che alcune delle istanze in questione risultavano "prive o private di marca da bollo", e che di tali fatti si è provveduto alla segnalazione alla locale autorità giudiziaria e alla Procura regionale della Corte dei conti. Stante che tali Uffici, nel provvedere all'istruttoria, hanno lasciato momentaneamente in sospeso le pratiche prive delle marche da bollo, ha chiesto allo Scrivente se in mancanza di dette marche da bollo, e prima che l'autorità giudiziaria definisca il procedimento in corso, tali istanze possano esser ammesse a beneficio o se si debba richiedere comunque alle imprese la regolarizzazione dell'imposta.


2. Sulla questione suesposta si rileva quanto segue.

L'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Disciplina dell'imposta di bollo") dispone che i funzionari e dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti o gli atti e registri non in regola con le disposizioni del decreto medesimo, prevedendo, tuttavia, che gli atti non in regola siano inviati, per la regolarizzazione al competente (quello nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio: circolare Min. Finanze 30 nov. 1994, n. 196/E) ufficio registro (oggi Agenzia per le entrate), anche in copia (v. art. 31, ultimo comma, DPR 642/1972).

Pertanto non sarebbe legittima qualunque determinazione che discrimini, anche solo ritardandola, la definizione di un procedimento amministrativo o sancisca l'esclusione per l'inosservanza delle norme sul bollo (v. TAR Palermo, I sez., sent. 5787 del 16/9/1987; Tar Palermo, II Sez., sent. n. 573 del 5/7/1989; CGA, Sez. giurisd., sent. 355 dell'1/8/1991).

Quanto riferito deve trovare applicazione anche per il caso che si sia avuto il sospetto di furto delle marche già apposte sull'atto (e che sia stata informata del fatto l'autorità giudiziaria), poiché la qualificazione dell'assenza delle marche dall'atto (mancata apposizione o asportazione ad opera di terzi) non può esser data dall'autorità amministrativa che, in ogni caso, non può sottrarsi, per ciò solo, all'obbligo di provvedere ex art. 19 DPR 642/1972.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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