POS. I Prot._______________/96.11.2007

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Ente Autonomo Fiera XXXX- Eccedenza di personale e mobilità.

Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO

1. Con nota 3 maggio 2007, n. 1021, codesto Assessorato chiede il parere di questo Ufficio su un quesito posto dall'Ente Autonomo Fiera XXXX, con nota 3 aprile 2007, n. 1501, che di seguito si riassume.
Con il piano triennale 2007-2009, di risanamento aziendale dell'Ente fieristico, si è previsto, tra le altre misure, la riduzione del personale.
In ragione di ciò, si vuole conoscere quale sia la normativa applicabile; in particolare se l'Ente possa avvalersi dei processi di mobilità disciplinati dagli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Sulla problematica posta si espone quanto segue.
Preliminarmente si osserva che gli enti fieristici sono enti pubblici economici. Sul punto la giurisprudenza è pacificamente concorde da tempo, considerando, in ordine alla natura e alla qualificazione di detti enti, che "ha rilievo il fatto che l'ente, a termini di statuto, svolga la sua attività conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite, mentre non sono decisivi né il perseguimento di utilità di carattere generale, che attiene alla sua pubblicità, né la mancanza di un fine speculativo, inteso come conseguimento e distribuzione degli utili; pertanto, l'ente autonomo fiera ... - che provvede alle spese con il ricavo dei fitti degli spazi e con i proventi di speciali iniziative e concessioni, nonché con altri cespiti patrimoniali e gestionali, mentre sono meramente eventuali i proventi costituiti da donazioni, legati, oblazioni ed altri contributi - ha natura di ente pubblico economico," (cfr. Cass., 28-12-1990, n. 12207) sicchè il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti ha natura privatistica, e, conseguentemente, i provvedimenti assunti dall'Ente stesso, in qualità di datore di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti, configurano atti privatistici di gestione dei singoli rapporti di lavoro (cfr. Cass., 24-11-1986, n. 6890).
Consegue da ciò - come già rilevato da questo Ufficio in un precedente parere relativo ad altro ente pubblico economico regionale (cfr. parere 60/2001) - che la Regione non possiede potestà legislativa, né esclusiva né concorrente, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di detti enti, regolamentato dallo statuto e dai contratti collettivi di lavoro.
Ciò premesso si rileva che, non rientrando gli enti pubblici economici tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (cfr., peraltro, art. 1, l.r. 15 maggio 2000, n. 10) il personale dell'ente fieristico risulta automaticamente sottratto all'ambito di applicazione dello stesso D.Lgs. 165/2001, con l'impossibilità dunque di adottare procedure di mobilità dei relativi dipendenti verso le amministrazioni pubbliche di cui all'indicato art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
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