Pos. 2   Prot. N. / 101.11.07 



Oggetto: Componente di collegio sindacale di Azienda sanitaria - Divieto di cumulo di incarichi ex art. 3, c.6, l.r. 22/95.




Allegati n...........................








ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
Segreteria tecnica

PALERMO





1 - Con nota n. 3361 del 9 maggio 2007, è stato posto allo Scrivente il seguente quesito.
Un professionista esterno è stato nominato componente dei collegi sindacali di due diverse Aziende sanitarie, con atto dei rispettivi Direttori generali, a seguito di designazioni provenienti per l'organo di un'Azienda dal Ministero della salute e per l'organo dell'altra dall'Assessorato regionale della Sanità.
Codesto Assessorato ha perciò invitato il detto professionista ad optare per uno dei due incarichi, nella considerazione del divieto di cumulo degli stessi ai sensi dell'art. 3, c.6, della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 ("Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale") e successive modifiche.
L'interessato ha contestato tale invito mettendo in discussione l'applicabilità del suddetto art. 3, c. 6, della l.r. 22/95 alle Aziende sanitarie nonché affermando che le nomine a componente dei diversi collegi sindacali provengono da Enti diversi (Ministero e Regione ) e che il provvedimento ( di nomina ) del Direttore generale dell'Azienda sanitaria costituisce solo una presa d'atto delle designazioni ricevute.
Codesto Ufficio, confutando approfonditamente le obiezioni sollevate dal professionista interessato, chiede l'avviso dello Scrivente sull'applicabilità del divieto di cumulo di incarichi di cui al citato art. 3, c. 6, l.r. 22/95 " ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie anche nelle ipotesi in cui le designazioni provengano da enti diversi (Ministero e Regione ) o da diversi rami dell'Amministrazione regionale..".

2 -Sulla questione si condividono le argomentazioni addotte da codesto Assessorato avverso le obiezioni formulate dal professionista interessato.
Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1995 dispone che "Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili " specificando ( a seguito della modifica introdotta dall'art. 61 della l.r. n. 6 del 2001 ) le eccezioni a tale regola: " fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge".
L'art. 1 della stessa legge regionale, al comma 1, indica gli ambiti di applicabilità della normativa : "agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.".
Come già affermato da quest'Ufficio nel parere n. 138 del 31 maggio 2006, citato da codesta Segreteria, tale disposizione ha carattere generale e si riferisce alle nomine di tutti gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti indicati con le sole eccezioni ( per gli organi elettivi degli enti territoriali e per quelli le cui nomine sono di competenza dell'Assemblea regionale ) testualmente sancite. Altra eccezione viene disposta con l'art. 67 della l.r. n. 10 del 1999 che statuisce l'inapplicabilità del comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 19 del 1997 (sostitutivo dell' art. 3 della l.r. n. 22 del 1995 )" ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15".
Tali esplicite eccezioni alla regola generale fanno propendere per l'inclusione tra i soggetti contemplati nella norma in parola delle Aziende sanitarie, sicuramente configurabili quali enti pubblici sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della Regione. Ove, infatti, il legislatore avesse voluto escludere detti soggetti dall'ambito di applicazione della norma lo avrebbe fatto contestualmente alle eccezioni ivi previste.
Quanto alla provenienza delle nomine o designazioni quale condizione legittimante l'applicazione del divieto di cumulo in parola, va evidenziata, preliminarmente, la ratio ispiratrice del suddetto divieto. Si ritiene che il fine perseguito dal legislatore sia quello di evitare che in capo ad uno stesso soggetto possano cumularsi gli incarichi disciplinati dalla l.r. n. 22 del 1995, ossia gli incarichi presso gli organi contemplati dall'art. 1. Ciò in obbedienza ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza nella gestione degli enti riguardati dalla norma.
E il suddetto art. 1 fa riferimento agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti o sottoposti a tutela, controllo o vigilanza e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici.
Non vi è dubbio che, come sopra detto, i collegi sindacali delle Aziende sanitarie sono organi di un ente vigilato dalla Regione.
Dalla lettura della norma non pare rilevare la titolarità della nomina nel caso che ci occupa. Infatti l'inciso "alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici" sembra riferita alle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica.
In ogni caso, ove così non fosse, rileverebbe il fatto che alla nomina del collegio sindacale delle Aziende sanitarie concorrono sia la Regione, attraverso le designazioni di sua spettanza ( v. art. 10 l.r. n. 30 del 1993 ) nonché la stessa Azienda sanitaria attraverso la nomina del collegio da parte del Direttore generale.
L'obiezione formulata dall'interessato in ordine alla natura del provvedimento con il quale il direttore generale dell'Azienda nomina il collegio sindacale, qualificato come "semplice presa d'atto delle designazioni da parte degli enti preposti per legge" non può essere condivisa. Vero è che il provvedimento di nomina costituisce atto dovuto e vincolato, ma solo nel contenuto con riferimento alla designazione del soggetto da nominare. Non va in ogni caso confuso l'istituto della designazione che ha il ruolo di individuare un soggetto, con il distinto provvedimento di nomina che ha il ruolo di conferire al soggetto individuato status e poteri ( cfr. C. Stato sez. per gli atti normativi n. 1354/02). La nomina, pertanto, dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie proviene dal Direttore generale delle stesse ( rientranti negli altri enti pubblici riguardati dall'art. 1 della l.r. 22/95 ).

L'ulteriore elemento di criticità apportato dall'interessato concernente la provenienza della designazione ( una del Ministero e l'altra della Regione ), non rileva ai fini che qua interessano.
Infatti, la prescrizione recata dal comma 6 dell'art. 3 in questione "Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili" non dà spazio per differenziare gli stessi incarichi in base alla loro provenienza .
Gli incarichi riguardati dalla legge sono quelli presso gli organi indicati all'art. 1 della stessa legge ( organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti...). Pertanto, si ritiene che il suddetto divieto di cumulo comporta che il medesimo soggetto non possa ricoprire contemporaneamente incarichi presso gli organi indicati all'art. 1 della stessa legge regionale tra cui rientrano sicuramente i collegi sindacali delle Aziende sanitarie.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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