Pos. I Prot. 11695/105.2007.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Agenzia per le politiche mediterranee.- Problematiche conseguenti alla avvenuta abrogazione della norma istitutiva.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria Generale
(Rif. nota n. 1685 del 16 maggio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dopo avere succintamente richiamato una serie di atti, normativi ed amministrativi, che hanno condotto all'assunzione, con apposito decreto dirigenziale, di un impegno di spesa (propedeutico all'emissione di un mandato di pagamento di pari importo), a valere sul capitolo 104539 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006, in favore dell'Agenzia per le politiche mediterranee istituita dall'art. 15 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, e dato atto dell'avvenuta abrogazione del richiamato art. 15 della l.r. 20/2003, disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 55, comma 18, della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, si rassegna che il Presidente di detto Ente, a seguito della deliberata abrogazione della norma istitutiva, e nella presupposizione della conseguente avvenuta soppressione dell'Agenzia, ha comunicato a codesta Segreteria Generale la sussistenza di individuate obbligazioni assunte e rimaste insoddisfatte ed ha trasmesso la relativa documentazione giustificativa.
Ciò premesso, e rilevata la necessità di una chiara definizione dei profili giuridico-contabili sulla scorta dei quali legittimare l'attività di codesta Amministrazione tesa a soddisfare le obbligazioni assunte dall'Agenzia e non soddisfatte, si procede ad individuare tutta una serie di elementi di criticità - qui di seguito brevemente riportati - in ordine ai quali si chiede allo scrivente di esprimere il proprio avviso.
A) Innanzitutto, rammentando che l'Agenzia non è stata dotata del previsto Collegio dei revisori, si riferisce che ciò indurrebbe la richiedente Segreteria Generale ad operare un'attività di controllo, ancorchè non prevista e regolata, che postula tuttavia la previa definizione di un quadro di ammissibilità degli interventi di spesa disposti dall'Agenzia.
B) Nell'ipotesi in cui si ritenga che codesta Segreteria Generale possa accollarsi i debiti della soppressa Agenzia, si pone la questione se, attesa la mancata emanazione di un provvedimento di determinazione dei compensi degli organi di amministrazione, sia necessario uno specifico provvedimento in tal senso ovvero se possa procedersi al pagamento degli stessi.
C) Sempre in subordine, si chiede di sapere se, in assenza di specifiche previsioni in tal senso, possa procedersi alla liquidazione delle spese (di viaggio) sostenute da Consiglieri residenti fuori sede per partecipare alle sedute dell'Organo collegiale di amministrazione.
D) Se, in ogni caso, il compenso al Presidente della soppressa Agenzia vada corrisposto dalla data della sua nomina o da quella di insediamento del Consiglio di amministrazione.
E) Se le spese - riguardanti in particolare i compensi degli organi dell'Agenzia e gli emolumenti del personale - relative al periodo successivo al 1° gennaio 2007 vadano enucleate dal computo degli oneri da soddisfare con un ipotetico pagamento a valere sull'impegno assunto con riferimento all'esercizio 2006.
F) Se taluni contratti di collaborazione, stipulati in data 29 dicembre 2006 e concernenti attività da espletarsi ed effettivamente prestata nel corso dell'anno 2007, possano viceversa trovare copertura sull'importo impegnato atteso che l'intervento di spesa trova rispondenza nel programma elaborato dall'Agenzia per l'anno 2006.

2.- La soluzione della complessa problematica proposta all'attenzione dello scrivente induce la necessità di un previo accertamento circa la (presupposta) avvenuta estinzione della Agenzia per le politiche mediterranee, ovvero la sua perdurante sussistenza quale centro di imputazione di diritti e di obbligazioni.
Allo scopo si osserva che l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 55, comma 18, della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, non sembra abbia determinato l'automatica perdita della soggettività dell'Ente, necessitando a tale scopo una specifica fase amministrativa finalizzata alla liquidazione di tutti i rapporti in essere.
Ed invero, come ha ritenuto la Corte di Appello di Roma (cfr. sentenza 15 dicembre 1986) "la soppressione di un ente pubblico non ne determina la immediata estinzione, ma soltanto il suo passaggio alla fase di liquidazione, con la permanenza della soggettività giuridica dell'ente stesso nelle situazioni attive e passive che ad esso fanno capo, fino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione."
La richiamata pronuncia appare esprimere quel generale principio costantemente sancito dalla giurisprudenza, ancorchè con preciso riferimento alle persone giuridiche private (cfr. Cassazione, 10 gennaio 1959, n. 41), e ad ogni specie di società (cfr. Cassazione, 22 ottobre 1970, n. 2099), secondo cui lo stadio della liquidazione rappresenta un momento necessario ed insopprimibile per giungere all'estinzione di un entità giuridica.
In altri termini, sempre secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia (cfr., per tutte, Cassazione, 7 settembre 1979, n. 4736) non è possibile ritenere l'estinzione di una persona giuridica "se non si sia verificata la liquidazione effettiva, e non soltanto formale, di tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo".
A conferma dell'assunto, di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che "la soppressione ope legis di un ente pubblico non determina sempre ed automaticamente il venir meno della sua soggettività che, invece, si prolunga anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della disposizione soppressiva" (cfr. Sezione lavoro, 7 luglio 2003, n. 6940).
E dunque, nella fattispecie in esame, si ritiene che per giungere alla definitiva estinzione dell'Agenzia per le politiche mediterranee sia necessario ed imprescindibile procedere alla fase della liquidazione, la cui gestione andrebbe attribuita ad un organo del medesimo Ente, costituito appunto al fine dello svolgimento di tale funzione.
Ciò posto, ed atteso che dalla abrogata norma istitutiva, era rimesso alla competenza del Presidente della Regione non soltanto il provvedere alla nomina della quasi totalità degli organi di amministrazione e controllo dell'Agenzia, alla dotazione organica della medesima, alla fissazione dei compensi di tutti gli organi dell'Ente ed alla determinazione del trattamento economico spettante all'assegnato personale con qualifica dirigenziale, ma soprattutto un potere di controllo preventivo di legittimità sui principali atti della stessa nonché i più ampi poteri generali di vigilanza, si ritiene che - in assenza di puntuali disposizioni di legge in ordine alla procedura di liquidazione - debba ascriversi allo stesso Presidente della Regione la nomina di un Commissario liquidatore con il compito di definire i rapporti in essere e consentire così l'estinzione dell'Ente.

Dalla delineata impostazione discende che ad ogni riscontro circa l'ammissibilità delle conferenti spese dovrà procedere, con i poteri attribuiti con l'atto di nomina, l'organo di liquidazione che provvederà a riscontrarne la legittimità e la congruenza.
Nel medesimo atto di nomina, poi, andrà sancito un termine per l'adozione dei provvedimenti di competenza (auspicabilmente breve, nella considerazione che gli atti da porre in essere si sostanziano soprattutto nell'adozione di semplici mandati di pagamento), ed andrà individuato il compenso spettante all'indicato organo, e potranno altresì essere formulate direttive ed indirizzi da osservarsi in sede di liquidazione.
Il risultato finale della liquidazione, con una puntuale esposizione degli atti allo scopo adottati, andrà infine sottoposto - giusta l'attribuzione di potestà di cui al comma 15 della disposizione istitutiva dell'Agenzia - al Presidente della Regione per il dovuto riscontro da concretizzarsi, nella fattispecie, in un provvedimento di approvazione della chiusura della liquidazione.

Rilevato che la soluzione individuata rende superflua la trattazione degli specifici quesiti proposti nell'ottica di una riconducibilità a codesta Segreteria Generale della competenza alla liquidazione delle spese in discorso al fine di soddisfare le obbligazioni assunte dall'Agenzia, ci si limita a segnalare che, per quanto attiene alla corresponsione dei compensi, e di eventuali rimborsi spese, a favore degli organi istituzionali, si ritiene imprescindibile che, anche in sanatoria, si proceda da parte del Presidente della Regione (ex comma 12 dell'abrogata disposizione istitutiva dell'Agenzia) alla determinazione dei relativi ammontari. Ed invero, la carenza dell'atto amministrativo generale che ne fissi gli importi, non consente di procedere alle relative erogazioni che risulterebbero prive di fonte in ordine al quantum.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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