Pos. 1   Prot. N. 107.2007.11 



Oggetto: Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del trattamento di fine rapporto.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

- Dipartimento regionale delle foreste.


PALERMO



1. Con nota n. 9412 del 7 maggio 2007 pervenuta il successivo 21 maggio, codesto Dipartimento volge allo Scrivente un quesito, posto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di XXXX, in merito all'applicazione della riforma della previdenza complementare e della disciplina della scelta relativa al conferimento del maturando trattamento di fine rapporto agli operai forestali assunti dagli Ispettorati Ripartimentali ai sensi dell'art. 57 della l.r. 16/96 e successive modificazioni.
Nella nota cui si risponde, si evidenzia che la questione non riguarda i "dipendenti di ruolo" ai quali la detta riforma non si applicherebbe immediatamente in quanto dipendenti pubblici e si chiede se, ai fini della inclusione tra i destinatari della anzidetta riforma, gli operai forestali di cui trattasi debbano essere considerati "dipendenti pubblici" ovvero "lavoratori privati".
Il richiedente Dipartimento ritiene che i sopradetti operai forestali andrebbero qualificati quali lavoratori di diritto privato e che agli stessi dovrebbero quindi essere applicate le disposizioni relative alla manifestazione, entro il 30 giugno 2007, della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando.
Nel ritenere la problematica posta dal precitato Ispettorato attinente, comunque, ad aspetti generali riguardanti la totalità dei lavoratori agricoli e forestali, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito.

2. Circa i quesiti posti va, in primo luogo, premesso che lo Scrivente non può che condividere la valutazione di codesto Dipartimento in ordine alla natura del rapporto di lavoro degli operai inseriti nei particolari contingenti con garanzia occupazionale di cui si avvale l'Amministrazione regionale ai sensi delle norme contenute nella l.r. 16/96 e successive modificazioni, essendosi già espresso, in occasione di precedenti consultazioni, sull'essenza dell'impiego degli operai forestali che non integra la costituzione di un rapporto di pubblico impiego bensì un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Tuttavia, tale qualificazione del rapporto di lavoro non comporta, come invece sembra ritenere codesto Dipartimento, una necessaria correlazione con la categoria di soggetti al quale si riferisce il comma 1 dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007 ("dipendenti del settore privato") e cui va applicata immediatamente la nuova disciplina della previdenza complementare.
Ed invero, sembra allo Scrivente che per la soluzione del sostanziale problema posto cioè se i soggetti di cui è questione siano da ritenere tra i destinatari della anzidetta normativa relativa alla espressione, in maniera esplicita o tacita, della volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, occorra verificare il significato e la ratio dei termini adoperati nella locuzione "dipendenti del settore privato" del precitato art. 1, comma 1, del D.M. 30-1-2007.
Ora, se sotto il profilo semantico con il sostantivo "dipendente" si suole intendere genericamente qualsiasi soggetto che esercita la prestazione lavorativa con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (Cfr. art. 49 TUIR), con riguardo al sintagma "settore privato"non può darsi luogo ad analoga univoca interpretazione.
Quindi, al fine di chiarire ed individuare esattamente la ratio, l'ambito applicativo della disciplina che ci occupa ed i destinatari cui la medesima disciplina si rivolge, si riassumono brevemente le disposizioni normative e di attuazione che regolano la materia della previdenza complementare.
Ed invero, con il comma 1 dell'art. 1 della legge 243/2004 il Legislatore statale ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a liberalizzare l'età pensionabile, eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari, rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
La lett. p) del successivo comma 2 della medesima legge ha stabilito che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 ed allo stesso comma 2 saranno applicati al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico.
In attuazione della delega di cui alla legge 243/2004 il Governo ha emanato il decreto legislativo 252/2005 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, individuando all'art. 2 in via generale i destinatari e, tra questi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati (comma 1, lett. a)) e disciplinando al successivo art. 8 le modalità di finanziamento delle dette forme pensionistiche.
Per ciò che concerne l'entrata in vigore del sistema che qui interessa l'art. 23 dello stesso decreto legislativo aveva prescritto la data dell'1 gennaio 2008, mentre il successivo comma 6 aveva stabilito, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'esclusiva ed integrale applicazione della previgente disciplina fino al momento dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione del precitato art. 1, comma 2, lett. p), della legge 243/2004.
Con la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) e, precisamente, con il comma 749 dell'art. 1 il Legislatore statale ha ritenuto di dover dare un'accelerazione all' avvio del nuovo sistema ed ha modificato l'art. 23 del decreto legislativo 252/2005 disponendo l'entrata in vigore dello stesso decreto a far data dall'1 gennaio 2007, ma mantenendo inalterato il comma 6 dello stesso art. 23, con la relativa ultrapplicazione della previgente disciplina nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, di fatto, l'esclusione degli stessi dall'immediato avvio della riforma.
Infine, con il successivo comma 765 della precitata legge finanziaria 2007 il Legislatore ha demandato ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando.
Ed infatti, per concludere il riepilogo del sistema normativo afferente, in attuazione del comma 765 appena citato, con D.M. 30 gennaio 2007 sono state regolate le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando (entro il 30 giugno 2007) e la forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.
Orbene, da quanto sopra sintetizzato ne discende:
- la formulazione del comma 1 dell'art. 1 del predetto decreto e l'unificazione in un'unica più generale categoria dei "destinatari inclusi" (lavoratori dipendenti del settore privato) tiene ovviamente conto della più puntuale individuazione operata dalle fonti normative di cui costituisce, seppure indirettamente, attuazione (art. 2 del decreto legislativo 252/2005 e comma 6 dell'art. 23 dello stesso decreto per ciò che riguarda l'esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
- dal tenore delle disposizioni normative afferenti la materia e dal contenuto del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 cit. sembra potersi sostenere che l'elemento discriminante per l'esatta individuazione dei destinatari è costituito non già dalla tipologia del rapporto di lavoro dei dipendenti bensì dalla tipologia del datore di lavoro nei cui confronti la prestazione lavorativa viene effettuata (vedi ad esempio: art. 8 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dal comma 766 dell'art. 1 della legge 269/2006 ed art. 10 del decreto legislativo 252/2005 come modificato dal comma 764 della legge 269/2006).
Tale tesi interpretativa sembra sostanzialmente corrispondere al contenuto della deliberazione della Commissione per la vigilanza dei fondi pensione (COVIP) del 21 marzo 2007 (pubblicata nella GURI 28 marzo 2007, n. 73), recante le direttive operative in merito all'applicazione del D.M. 30 gennaio 2007.
Il primo comma del paragrafo 1della citata deliberazione, infatti, nel fornire talune precisazioni in ordine alle procedure di espressione della volontà del lavoratore, è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, non distinguendo la tipologia di rapporto di lavoro nemmeno quando si riferisce ai soggetti esclusi. Non vi è dubbio che la richiamata direttiva, proprio per la natura di atto esplicativo finalizzato a fornire chiarimenti, avrebbe avuto un diverso tenore (chiarendo in modo puntuale quali tipologie di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni devono ritenersi compresi nella nuova disciplina e quali, al contrario, devono ritenersi esclusi) ove il Comitato non avesse ritenuto, ad esempio, esclusi dall'applicazione del D.M. cit. anche coloro che instaurano con una pubblica amministrazione un rapporto di lavoro di diritto privato.
Conforme a tale interpretazione sembra, altresì, la circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 3 aprile 2007, n. 70, la quale, alla lett. a) dell'art. 2 della parte prima, definisce i datori di lavoro obbligati al versamento relativo al fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria INPS) e, più in particolare, definisce il requisito dell'appartenenza al settore privato del datore di lavoro chiarendo che il detto requisito attiene alla natura privatistica del datore di lavoro.
La circolare chiarisce, altresì, che si intendono compresi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione e gli enti pubblici economici ed infine, oltre a ribadire l'esclusione dal "settore privato" delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 (vedi anche quinto comma dell'art. 1 della parte seconda della stessa circolare), riassume, per evidenti finalità esplicative, talune ulteriori caratteristiche distintive, volte all'accertamento dell'inclusione nel settore privato di enti o organismi pubblici di non chiara collocazione.
In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni".

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  
(dott. R.Dongarrà VISTO: avv. G.Carapezza)
L'Avvocato Generale
  (Francesco Castaldi) 




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