POS. II Prot._______________/109.11.2007

OGGETTO: Sanzioni amministrative ex art.167, D.Lgs. n.42/2004 e succ. mod. - Rateizzazione - Art.26, L. n.689/1981 - Applicabilità.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni culturali, Ambientali ed E.P.
PALERMO







1. Con nota prot. n. 48246 del 18 maggio 2007, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'applicabilità dell'art.26 della L. 24 novembre 1981, n.689, -che, in materia di sanzioni amministrative, prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria di disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta-, alla fattispecie prevista dall'art.167, quinto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, che ha introdotto la possibilità, per gli abusi meno gravi commessi in zone a vincolo paesaggistico e indicati al quarto comma della medesima disposizione, di evitare l'obbligo di rimessione in pristino per il trasgressore, previo accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo e pagamento di una sanzione pecuniaria.
Al riguardo codesto Dipartimento non esprime il proprio orientamento, limitandosi a ricordare allo Scrivente: 1) che l'art.33, R.D. 3 giugno 1940, n.1357 prevede che l'indennità prevista dall'art.15, primo comma, L. 29 giugno 1939, n.1497, oggi abrogata, in alternativa alla demolizione delle opere abusive, possa essere pagata in un congruo numero di rate bimestrali e 2) che codesto Assessorato, con circolare n.11 del 26 maggio 1999 aveva fissato criteri e modalità per la concessione della predetta dilazione di cui all'art.33, R.D.n.1357/1940 cit. in un numero di rate bimestrali da un minimo di sei ad un massimo di dodici.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.26, L. 24.11.1981, n. 689, testualmente dispone che:
"Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. - L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.".

In breve, l'art. 26, L. n.689/1981 cit. ha introdotto un procedimento autonomo per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, che viene instaurato dalla richiesta dell'interessato, a differenza del pagamento rateale della multa o dell'ammenda, che è disposto anche d'ufficio (v. l'art. 133-ter c.p., introdotto dall'art. 100 della stessa legge n. 689 del 1981). Competente a decidere su tale richiesta è l'autorità "che ha applicato la sanzione pecuniaria": se questa determinazione è avvenuta in via amministrativa (attraverso l'ordinanza-ingiunzione) la richiesta è presentata all'autorità amministrativa; se la determinazione è stata effettuata dal giudice penale (nel caso previsto dall'art. 24), la richiesta è presentata all'autorità giudiziaria.

Ciò posto, l'esame della problematica in oggetto deve necessariamente prendere avvio da uno sguardo sistemico alla L. n. 689/1981 cit., di cui il citato art.26 fa parte.

Com'è noto, la legge n.689/1981, recante "Modifiche al sistema penale", disciplina il modello generale di illecito amministrativo, fornendo (in particolare con il capo I: artt.1-43) un quadro normativo sistematico e tendenzialmente generale, applicabile cioè a tutte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro.
Questa impostazione non esclude affatto, tuttavia, l'esistenza di sistemi sanzionatori amministrativi diversi, per i quali non valgono le regole enunciate nel capo I della legge del 1981.
Si pone allora il problema di stabilire quando e in che misura sia applicabile la normativa in questione.
In realtà il legislatore stesso si è fatto carico di questi problemi nell'art.12, L. n.689/1981 cit. per il quale: "Ambito di applicazione. -Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.".

Da tale disposizione, che delinea in via positiva ("tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro") ed in via negativa ("in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito") l'ambito di applicazione dei principi generali contenuti nella L. n.689/1981, si evince: 1) che il capo I si osserva per ogni violazione che comporti una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, salvo alcune eccezioni, a prescindere dal dato che si tratti o meno di sanzione pecuniaria originariamente penale e successivamente soggetta a depenalizzazione e 2) che il capo I della L. n.689/1981 non deve essere applicato alle sanzioni assoggettate a disciplina speciale (principio della salvezza delle normative speciali).
La ratio di questa esclusione è stata rintracciata nell'attinenza della potestà sanzionatoria alla cura di un certo interesse pubblico. La disciplina generale delle sanzioni amministrative rimane, in questo senso, volutamente a maglie larghe e consente variazioni in relazione alla specialità di alcune normative e alle esigenze peculiari di alcune materie.

Ciò detto, al fine di stabilire se la disposizione di cui al predetto art.26, L. n.689/1981 cit. sia o meno applicabile alla fattispecie di cui all'art.167, quinto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e succ. mod. e integraz., occorre inquadrare anche quest'ultima nell'impianto normativo di cui fa parte.

L'art.167, D.Lgs. n.42/2004 cit., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dalla L. 15 dicembre 2004, n.308 e dal D.Lgs. 24.3.2006, n.157, fissa al primo comma il principio per cui, in caso di abuso paesaggistico, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
La norma, a seguito delle indicate modifiche, fa però salvi i casi previsti al comma 4 della medesima.

Infatti, il comma 4 dell'art.167 prevede, limitatamente alle specifiche violazioni meno gravi indicate alle lettere a), b) e c), la possibilità per il trasgressore di richiedere all'autorità amministrativa competente l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento effettuato.
Il relativo procedimento è disciplinato al successivo quinto comma che, per quel che in questa sede interessa, dispone che: "Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.".

La norma introduce, pertanto, per le violazioni ivi previste, la possibilità per il trasgressore di evitare la sanzione demolitoria, pagando una somma di danaro.

La ricognizione normativa in oggetto deve essere completata, per quel che in questa sede interessa, con l'esame dell'art.158 del Codice che testualmente dispone che:
"1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357."
Qui il legislatore del Codice, nel riconoscere la potestà regolamentare alle Regioni, dispone che, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali attuative del decreto legislativo n.42/2004, resti in vigore il regolamento della legge L. 22 giugno 1939, n.1497 (com'è noto, successivamente trasfusa nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, recante il testo unico della materia, da ultimo abrogato dal Codice del 2004 a decorrere dal 1° maggio 2004) approvato con R.D. n.1357/1940, ovviamente per quanto compatibile e quindi applicabile.

Il regolamento di attuazione citato prevedeva, per quanto qui interessa, all'art.33, la possibilità per l'autorità amministrativa di consentire che l'indennità di cui al primo comma dell'art.15, L. n.1497/1939 cit. "sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali".

Ora, poichè il suindicato art.167 del Codice ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio, il richiamato art.15 della n.1497/1939 e, poi, l'art.164, D.Lgs. n.490/1999 (entrambi, come detto, abrogati), la norma regolamentare rientra tra quelle "applicabili", a norma del predetto art.158 del Codice, con riferimento all'attuale art.167 dello stesso.

Tutto ciò rilevato, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all'applicabilità della disciplina generale sull'illecito amministrativo, non può che concludersi che la presenza di una disposizione di settore, quale è l'art.33, R.D. n.1357/1940 cit., che disciplina specificamente le modalità di pagamento della sanzione di cui all'art.15, L. n.1497/1939, -oggi art.167, D.Lgs. n.42/2004- esclude l'applicabilità della norma generale di cui all'art.26, L.n.689/1981.
E' dunque possibile concedere una dilazione nel pagamento della sanzione di cui al comma quinto dell'art.167, D.Lgs. n.42/2004 secondo le previsioni di cui all'art.33, R.D. n. 1357/1940 cit.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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