Pos. I Prot. 11306/110.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Imprenditore agricolo.- Attribuzione della qualifica a Fondazioni ONLUS ed Enti morali.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
(Rif. nota n. 45457 del 21 maggio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente "in merito alla possibilità che le Fondazioni ONLUS e gli Enti morali possano risultare destinatari dei benefici previsti dalle normative comunitarie in relazione al POR Sicilia 2000/2006 (FEOGA)".
La problematica viene proposta nella presupposizione che la circostanza che gli oggetti sociali degli indicati Enti individuino attività del tutto estranee all'esercizio di quella attività di imprenditore agricolo richiesta viceversa dai conferenti bandi quale requisito di ammissibilità per accedere alle relative provvidenze, non ne consenta la concessione, ancorché gli stessi soggetti giuridici risultino titolari di aziende agricole.

2.- Ai fini della soluzione della accennata problematica occorre dunque, in via preliminare, accertare se le Fondazioni ONLUS e gli Enti morali possano vantare lo status di imprenditore agricolo.
A tale scopo va premesso che, ai sensi della vigente normativa codicistica (art. 2082 c.c.), "è imprenditore chi (n.d.r. persona fisica o persona giuridica che sia) esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
In ordine ai requisiti essenziali prescritti dal riportato articolo del codice civile si osserva che la richiesta organizzazione dell'attività economica agli indicati fini, va intesa, sotto il profilo giuridico, come coordinamento, nella proporzione ritenuta idonea, dei fattori della produzione. Il requisito della professionalità necessario per l'acquisizione della qualifica di imprenditore, presuppone, a sua volta, lo svolgimento sistematico ed abituale, ancorché non esclusivo o prevalente rispetto ad altre attività contemporaneamente esercitate, dell'attività, ed appare configurabile nella predisposizione dei mezzi operativi idonei. Il sotteso scopo di lucro infine, costituente connotazione essenziale della nozione di impresa, può non soltanto emergere in relazione ad un auspicato incremento pecuniario, ma anche in qualsivoglia utilità economica.
Si osserva ancora che la qualifica di imprenditore si acquista in conseguenza del fatto obiettivo dell'esercizio dell'attività economica, indipendentemente dai fini - in ipotesi, addirittura, anche illeciti (cfr. Cassazione, 1 luglio 1969, n. 2410) - in concreto perseguiti.
Il criterio distintivo che consente poi l'individuazione della peculiare nozione di imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del codice civile, consiste nel concreto esercizio delle ivi individuate attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e altre ad esse connesse, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo il principio secondo cui per la sussistenza di una qualsivoglia impresa -e dunque, nella fattispecie, di una impresa agricola - è necessario lo svolgimento di una attività economica astrattamente idonea non tanto a produrre lucro, quanto a coprire i costi di produzione.

Ciò, in via generale, premesso, si osserva che la natura di Fondazione, ONLUS ed Ente morale in genere non esclude che il soggetto giuridico considerato possa svolgere una attività imprenditoriale - industriale, commerciale o agricola che sia - laddove essa si configuri come mezzo strumentale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
L'attività esercitata può connotarsi per una coerenza con la particolarità degli scopi perseguiti, costituendo con questi ultimi un ambito operativo organico, ma può anche essere assolutamente avulsa dai medesimi, connotandosi soltanto quale strumento da cui trarre risorse da destinare al fine prefisso alla persona giuridica e ad essa coessenziale.
Coerentemente con tale assunto sia il Tribunale di Roma (cfr. sentenza 29 luglio 1987) sia la Corte di Cassazione, sezione Lavoro (cfr. sentenza 12 ottobre 1995, n. 10636), hanno ritenuto che il fine ideologico, nella fattispecie confessionale, perseguito da un ente ecclesiastico non esclude di per sé la presenza dello scopo di lucro.
Considerato dunque che requisito necessario ed essenziale poiché un soggetto possa acquistare lo status di imprenditore è che una attività oggettivamente economica sia allo stesso direttamente imputabile in conseguenza dell'effettivo esercizio di una attività intrinsecamente imprenditoriale, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza 29 ottobre 1998, n. 10826) ha osservato che appare giustificata l'attribuzione del "carattere imprenditoriale alla gestione, da parte di associazione senza fini di lucro, in un'attività svolta professionalmente con una complessa organizzazione di beni strumentali e di personale per la prestazione di un servizio a terzi, anche se l'esercizio di tale attività economica non sia prevalente rispetto alle altre attività contemporaneamente esercitate dallo stesso soggetto".

Accertata dunque la possibilità teorica di attribuire la qualifica di imprenditore, e, in dipendenza della specifica attività esercitata, di imprenditore agricolo, ad una persona giuridica che - come le Fondazioni, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o gli Enti morali in genere - persegua, quale finalità istituzionale propria, scopi assolutamente estranei rispetto all'esercizio di una qualsivoglia attività economica, si rileva per completezza, sempre in via generale e fatta salva l'ipotesi di specifici requisiti che singoli bandi emanati per la fruizione di benefici normativamente previsti nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 possano eventualmente richiedere, che gli aiuti comunitari appaiono finalizzati a sostenere, in ragione di presupposte situazioni di svantaggio riscontrate nell'esercizio di attività economiche, individuati settori della produzione e tutti coloro che in quei mercati sono attivi, a prescindere dalle connotazioni individuali dei singoli operatori.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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