Pos. 2   Prot. N. / 113.11.07 



Oggetto: Dichiarazione d'interesse artistico ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 15 del 2006 - Effetti.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI, AMBIENTALI E
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l'architettura e l'arte
contemporanea
PALERMO



1 - Con nota del Servizio I n. 03/51 del 24 maggio 2007, codesto Dipartimento pone allo Scrivente i seguenti quesiti relativi alla dichiarazione di importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 15.
Premesso che il suddetto articolo 3 si riferisce agli autori o committenti dell'opera e non ai proprietari o detentori della stessa che tuttavia "potrebbero essere interessati alle refluenze della dichiarazione di interesse artistico rilasciata da questo Dipartimento, soprattutto nei casi, previsti, di intervento di Ufficio", viene chiesto :
- se dalla dichiarazione in oggetto derivino obblighi conservativi per il proprietario;
- nel caso in cui l'autore dell'opera non sia più vivente, se il proprietario della stessa debba richiedere a codesto Dipartimento l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di restauro o ristrutturazione o che, comunque apportino modifiche all'opera;
- se a seguito della dichiarazione in parola derivino i vincoli di inalienabilità e di diritto di prelazione previsti per i beni storici dal d. lgs. n. 42 del 2004;
- se la dichiarazione possa prescrivere misure di tutela indiretta volte al rispetto dell'opera;
- nel caso di dichiarazione d'interesse di opere esistenti, se occorra prevedere "l'iter con procedura di avvio del procedimento che determina l'accensione immediata delle norme di salvaguardia".

2 - La legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, nell'istituire il Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, ne elenca all'art. 1, c. 4, le competenze. La lettera b) di tale comma prevede la "dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633".
Il successivo articolo 3 disciplina (invero in maniera lacunosa ) le procedure per il rilascio della predetta dichiarazione d'interesse artistico nonché dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto della stessa dichiarazione.
All'art. 4 è prevista la concessione di "contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici, delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 3".
Si ritiene di evidenziare come il rilascio della dichiarazione di interesse in oggetto viene previsto dalla normativa in esame solo su richiesta degli autori o dei committenti e per opere da realizzare. Il comma 1 dell'art. 3 chiaramente, infatti, definisce gli ambiti di intervento di codesto Dipartimento al fine che ci occupa (" su richiesta degli autori o dei committenti pubblici o privati"); il testo dell'intero articolo pare concernere opere da realizzare anche quando, al comma 2, si riferisce ai "progetti di cui al comma 1 ai fini della dichiarazione di importante interesse artistico degli interventi di architettura contemporanea".
Alla luce di tale considerazione si giustifica la mancata previsione dei proprietari o detentori dell'opera quali possibili interessati alla dichiarazione de qua.
Perplessità suscita, inoltre, il riferimento operato da codesto Dipartimento alla dichiarazione di interesse nei casi "di intervento di Ufficio". La legge regionale in oggetto, infatti, prevede il rilascio della dichiarazione in questione "su richiesta degli autori o dei committenti".
Ciò premesso, al fine di rispondere ai sopra elencati quesiti, va chiarito se la dichiarazione in oggetto comporta l'acquisizione della qualificazione "bene culturale" ai fini dell'applicazione dei vincoli connessi a tali beni.
La legge regionale in oggetto nulla dispone in merito agli effetti derivanti dalla dichiarazione d'interesse se non quelli previsti dall'art. 20 della l. n. 633 del 1941 ( "protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore ") e dall'art. 4 della stessa legge regionale n. 15 del 2006 relativamente alla concessione di contributi per la realizzazione ed il recupero delle opere promosse da soggetti pubblici.
Al fine, pertanto, di verificare la configurabilità delle opere in parola come beni culturali soggetti a tutela, occorre esaminare le disposizioni a tal riguardo contenute nel d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137".
Gli articoli 10 e 11 di tale codice indicano l'ambito oggettivo della tutela elencando le tipologie di cose che possono costituire oggetto di riconoscimento ai fini dell'applicazione della normativa di tutela o che possono essere considerate come "beni" soltanto in relazione a taluni, particolari profili di interesse e, limitatamente ad essi, essere assoggettate a specifiche disposizioni di tutela.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza scopo di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Diverso il tenore del comma 2 che indica categorie di beni culturali ope legis, riconosciuti come tali non all'esito di un procedimento amministrativo di individuazione ma direttamente dalla norma in parola.
Il comma 3 fa l'elenco delle categorie di cose la cui tutelabilità è condizionata dalla formale dichiarazione dell'interesse culturale. Il successivo comma 4 evidenzia a titolo specificativo ed esemplificativo alcune tipologie delle cose indicate al comma 1 ed al comma 3 lett. a).
Al comma 5 si rende esplicita l'esclusione dalla tutelabilità dei beni che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, con riferimento alle cose indicate al comma 1 ed al comma 3, lett. a) ed e).
L'art. 11, dopo aver fatto salva l'applicazione del precedente art. 10, se ne ricorrono le condizioni ivi previste, attribuisce la qualifica di beni culturali a tipologie di cose che non integrano nuove categorie di beni culturali da aggiungere a quelle già indicate dall'art. 10, al solo effetto di assoggettare le stesse ad un regime diverso e particolare dettato dalle singole disposizioni che le riguardano e che il legislatore si è curato di indicare espressamente. Così, per quello che qui interessa, la lettera e) considera le opere di architettura contemporanea di valore artistico affinché possano beneficiare, ai sensi dell'art. 37 del codice, del contributo dello Stato in conto interessi per interventi conservativi. Le opere dell'architettura contemporanea sono, cioè, beni culturali nei limiti delle specifiche disposizioni che li contemplano. Così, anche le opere di architettura non ultracinquantennali e di autore vivente( escluse dalla tutela generale per il limite di cui al suindicato comma 5 dell'art. 10 ) possono ottenere un sia pur speciale e parziale riconoscimento di interesse culturale al fine dell'applicazione di una misura ( considerata dal codice ) di tutela, qual' è il contributo suddetto.
Le opere d'arte contemporanea sono, inoltre, tutelate, sotto un diverso profilo , dalla legislazione sul diritto d'autore ( l. n. 633 del 1941 ). Alla dichiarazione di particolare valore artistico in discorso consegue, infatti, l'effetto previsto dall'articolo 20, c.2, della l. 22 aprile 1941, n. 633 : consentire all'autore dell'opera di architettura di provvedere personalmente allo studio ed all'esecuzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione dell'opera stessa ed anche successivamente. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 suddetto compete, ai sensi dell'art. 23 della detta l. n. 633 del 1941, agli eredi in esso indicati.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le opere di architettura contemporanea di autore vivente o la cui esecuzione risalga a non più di 50 anni possono ottenere la dichiarazione di cui alla l.r. n. 15 del 2006 solo al fine della tutela del diritto di autore come disciplinato dall'art. 20 della l. n. 633 del 1941 e, ove ne ricorrano le condizioni previste, al fine dell'ottenimento del contributo indicato dall'art. 4 della stessa legge regionale.
L'imposizione dei vincoli discendenti dalla natura di bene culturale non può essere collegata a tali tipi di opere ma potrà scaturire, con le procedure previste dalla legislazione vigente, alla morte dell'autore ed al compimento del 50° anno del compimento dell'opera.
Essendo stata così esclusa la previsione di una tutela vincolistica dei beni in oggetto, si ritengono risolti negativamente i diversi quesiti posti da codesto Dipartimento.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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