Pos. 3   Prot. N. /125.11.07 



Oggetto: Anticipazione indennità buonuscita.




Allegati n........................       
                                                   
                          Presidenza della Regione  
                          Dipartimento regionale del                             personale, dei servizi generali, di                             quiescenza, previdenza ed assistenza del                         personale 
                      Palermo 



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente un parere urgente sulla questione di seguito descritta.  
  L'art.20 della l.r.11 del 1988 faculta i dipendenti regionali a chiedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita sino al 70% di quanto maturato. 
  Altra norma, contenuta nell'art.45 l.r. n.10 del 1999, prevede la garanzia regionale per i prestiti contratti dal personale dietro cessione di quote di stipendio, nei limiti dell'indennità di buonuscita cui il contraente il prestito avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego.  
  L'Amministrazione riferisce che, finora, nel riscontrare le richieste di anticipazione dopo aver determinato la quota del 70% della buonuscita già maturata al netto di eventuali precedenti anticipazioni ha proceduto a ridurre " la restante parte della quota già impegnata a garanzia dei prestiti" 
  Al fine di determinarsi in ordine ad una specifica istanza di anticipazione il Dipartimento chiede di conoscere in che limiti debba tener conto della garanzia prestata dall'Amministrazione per una cessione in corso. 



  2-Dalla lettura delle due norme disciplinanti rispettivamente i prestiti a tasso agevolato dietro cessione di stipendio e l'anticipazione di buonuscita non si rinvengono ragioni per ritenere che l'importo erogabile a quest'ultimo titolo, corrispondente al massimo al settanta per cento dell'indennità maturata, debba sempre e comunque essere ridotto dell'intera somma necessaria a tenere indenne l'Amministrazione nell'ipotesi che diventi attuale l'obbligazione di garanzia per il prestito contro cessione del quinto dello stipendio stipulato dal richiedente l'anticipazione. 
  Si ritiene invece che, ove il trenta per cento dell'indennità di buonuscita cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto non superi la somma vincolata per effetto del contratto di cessione, quest'ultima non venga in rilievo ai fini dell'anticipazione.Le ragioni dell'Amministrazione, eventualmente chiamata a rispondere del prestito, potranno,infatti,trovare integrale soddisfazione nella quota di buonuscita che non può formare oggetto di anticipazione. 
  Viceversa l'Amministrazione deve tener conto dell'impegno assunto a garanzia del prestito ove in ragione del medesimo risulti indisponibile una quota di buonuscita superiore al trenta per cento di quella complessivamente maturata. Ciò in quanto la precedente cessione ha comportato un vincolo anche sulla quota di buonuscita anticipabile. 
  In tale ipotesi, quindi, l'anticipazione potrà essere concessa solo se, e ne limite in cui, in tale ultima quota residui un importo non vincolato al prestito. 


3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


   


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