POS. II Prot._______________/129.07.11

OGGETTO: Contributi per acquisto di beni alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Computabilità dell'IVA.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PALERMO



1. Con nota prot. 18454 del 4 maggio 2007, pervenuta allo Scrivente l'11 giugno 2007, codesto Dipartimento, rappresentando che due organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al relativo registro regionale hanno chiesto che nel calcolo del contributo ritenuto ammissibile per acquisto di beni venga computata l'IVA e che, di contro, il relativo importo non risultava evidenziato nelle istanze da esse presentate, ha chiesto allo Scrivente se, comunque, possa computare il relativo importo nel calcolo del contributo in questione.

Sulla problematica codesto Dipartimento ha omesso di esprimere il proprio orientamento.



2. Sulla suesposta questione, si osserva che nessun ostacolo giuridico, in via di principio, si frappone alla liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto sul contributo in questione, ove il relativo importo resti effettivamente a carico dell'organizzazione acquirente.

Il quesito deriva dalla circostanza che le istanze avanzate dalle organizzazioni, secondo il modello predisposto da codesto Dipartimento, indicano in una somma "complessiva" l'importo per il quale il contributo è stato richiesto, senza comprendere in tale importo anche l'IVA sugli acquisti.

Invero, ancorchè nelle istanze sia stato indicato l'importo degli acquisti al netto dell'imposta in questione, la circostanza che l'importo stesso riguardava il costo base (IVA esclusa) del materiale di che trattasi dovrebbe emergere dai preventivi di spesa che, a termini dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2001, n. 12, devono corredare l'istanza nonché dalle attestazioni di congruità dell'ufficio tecnico comunale, previste nella medesima disposizione.

Peraltro, l'eventualità che l'importo corrispondente all'IVA possa venire a gravare su altri contributi richiesti ad altri soggetti o da questi erogati, dovrebbe evidenziarsi dalle apposite dichiarazioni che, sempre a termini della citata disposizione regolamentare, devono corredare l'istanza in parola.

Pertanto, dalla documentazione complessiva presentata per la richiesta di contributo (istanza e relativi allegati) si suppone che dovrebbe evincersi il complessivo costo delle attrezzature stesse; e, di conseguenza, potrà tenersi conto anche del costo per IVA nel computo del contributo che codesto Dipartimento potrà erogare.

Piuttosto va osservato che l'IVA è un costo solo allorquando resti effettivamente a carico del contribuente.

Ancorchè le organizzazioni in questione siano soggetti privi di scopo di lucro, tuttavia non è escluso che, in ragione di particolari attività, possano esser soggetti alla normativa fiscale e, quindi, venir considerati, sempre a tali fini, soggetti IVA.

Ed, inoltre, non è da escludere la possibilità che, in ragione della loro connotazione, tali organizzazioni possano anche esser destinatarie di particolari agevolazioni fiscali.

Pertanto, anche per il futuro, si suggerisce di prevedere e richiedere che le attestazioni di notorietà comprendano anche la circostanza che l'IVA da computare nel calcolo del contributo viene sopportata interamente dai richiedenti nonché la dichiarazione della relativa misura percentuale effettivamente applicabile.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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