Pos. 3   Prot. N. /130.07.11 



Oggetto: Dipendenti regionali prosciolti in sede penale.Riassunzione in servizio ai sensi della legge 11.5.2004, n.126.




Allegati n........................       
                                                   
                          Presidenza della Regione  
                          Dipartimento regionale del                             personale, dei servizi generali, di                             quiescenza, previdenza ed assistenza del                         personale 
                      Palermo 



  1-Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente un parere sull'accoglibilità della richiesta di riammissione in servizio, per un periodo pari a quello non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza inoltrata ai sensi della L.n.126del 2004 da due dipendenti assolti con sentenze divenute irrevocabili nei mesi scorsi. 
  Al riguardo il Dipartimento richiedente manifesta il proprio orientamento negativo ritenendo che sia le domande di riammissione che le sentenze che le supportano non ricadano entro i limiti temporali legislativamente stabiliti per il riconoscimento del diritto al ripristino del rapporto d'impiego. 


  2-Non può che condividersi l'avviso di codesto Dipartimento perfettamente coincidente con le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato, sezione II, nel parere 10-11-2004, n. 10458/04 reso su specifico quesito mirante a chiarire se il beneficio previsto dall'art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 2003 n. 350, nel testo rivisitato dall'art. 1 d.l. 16 marzo 2004 n. 66, convertito in l. 11 maggio 2004 n. 126, sia da intendersi a regime, eventualmente entro quali limiti, ovvero si risolva in un intervento straordinario una tantum.  
  L'organo consultivo, pur senza sottacere qualche dubbio sulla legittimità costituzionale di una disciplina che riserva un trattamento di favore ad un ristretto numero di destinatari a priori agevolmente individuabili, si è infatti espresso nel seguente modo.  
  "Gia il testo dell'art. 3, comma 57, l. n. 350 del 2003, nell'ancorare i presupposti che fanno sorgere il diritto al prolungamento o ripristino del rapporto d'impiego (ovvero, come si è visto, alla riliquidazione del trattamento pensionistico) a sentenze di proscioglimento antecedenti all'entrata in vigore della legge, porta necessariamente a escludere che si tratti di una norma a regime. Non stupisce quindi che il sopravvenuto art. 2 d.l. n. 66 del 2004, convertito in l. n. 126 del 2004, chiudendo il cerchio con una disposizione di carattere procedurale che accompagna la previsione del beneficio, ponga un termine, perentorio, per la presentazione della domanda, il che significa chiaramente da un lato che la previsione stessa ha cessato di essere operativa allo scadere del termine previsto (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dal 14 agosto 2004), e dall'altro, che la norma di natura sostanziale contenuta nell'art. 3, comma 57, l. n. 350 del 2003 limita il proprio campo di applicazione a circostanze già realizzatesi in precedenza." 



  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 






       


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