POS. I Prot._______________/131.11.2007

OGGETTO: Ente autonomo Fiera di XXXX - Composizione del collegio dei revisori.

Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO

1. Con nota 5 giugno 2007, n. 1261, il Dipartimento in indirizzo chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla seguente fattispecie.
L'Ente autonomo fiera di XXXX ha adottato il proprio statuto in conformità alla statuto tipo degli enti fieristici di cui all'allegato A del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44 - recante "Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38".
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'ente, il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Uno dei membri effettivi è designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
Il rappresentante della Corte dei conti riveste le funzioni di presidente del collegio.
La previsione suindicata, adottata ai sensi del D.P.Reg. 44/1997, non ha finora trovato applicazione perchè ritenuta in contrasto con quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 28 marzo 1995, n. 22 - recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale" - ai sensi del quale non possono ricoprire incarichi di cui alla medesima legge "i magistrati ordinari, amministrativi o contabili".
L'Amministrazione richiedente ha provveduto ad avviare la procedura di modifica dello statuto tipo, al fine di rimuovere il suindicato contrasto e, nelle more, l'attuale collegio dei revisori dell'Ente è stato ricostituito avvalendosi del disposto dell'art. 8 della l.r. 16 maggio 1978, n. 5 - recante "Integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico".
In virtù di quanto sopra riferito, l'Amministrazione in indirizzo chiede se l'incompatibilità posta dall'indicato art. 3 della l.r. 22/1995 sia venuta meno alla luce dell'art. 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 - recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" - che prevede l'integrazione dei collegi dei revisori degli enti regionali con un magistrato della Corte dei conti, abrogando, all'ultimo capoverso, ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la stessa norma.
In caso di positiva soluzione al quesito suesposto, si chiede se la generica previsione, all'art. 12 dello statuto dell'Ente fieristico, di un rappresentante della Corte dei conti nel collegio dei revisori debba essere intesa come magistrato con qualifica non inferiore a quella di Consigliere, come indicato dall'art. 13 della l.r. 2/2007,
Si chiede infine se l'inciso, contenuto all'indicato art. 12, di un "rappresentante della Corte dei conti" debba interpretarsi come riferito ad un magistrato della Corte o anche ad un funzionario amministrativo della stessa.

2. Sulla problematica posta si espone quanto segue.
L'art. 3 della l.r. 22/1995, ha così disposto: "1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:....................... c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;".
La norma suindicata - entro l'ambito di competenza della Regione, circa l'organizzazione di apparati e attività proprie o degli enti dipendenti - ha posto il divieto - in capo agli organi regionali titolari del potere di nomina, di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica (cfr. art. 1 della l.r. 22/1995) - di procedere a nominare negli anzidetti organi soggetti esercitanti determinate funzioni e, tra queste quelle di magistrati contabili.
Del resto, la norma regionale non può statuire casi di incompatibilità per i magistrati, né tantomeno quali incarichi gli stessi possano ricoprire o meno, trattandosi di materia riservata alla legge statale.
La normativa sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti è infatti contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, "Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
Il D.P.R. 388/1995, pur disponendo all'art. 6, lettera g), l'incompatibilità per i magistrati della Corte dei conti a partecipare a collegi sindacali o di revisori dei conti, fa salvi i casi in cui ciò sia espressamente previsto da legge dello Stato o delle Regioni.

Nel rispetto ed entro i limiti del sistema delineato dalla normativa statale, il legislatore regionale ha previsto l'utilizzo di magistrati contabili per compiti che prevedono l'attribuzione di incarichi, estranei a quelli d'istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa statale dello specifico status applicabile (cfr. Corte costituzionale, sentenza 224/1999).
L'art. 13, comma b), della l.r. 2/2007, nella parte in cui dispone "i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali,........sono integrati con un magistrato della Corte dei conti, in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere, che ne assume la presidenza. ............................................. E' abrogata ogni altra disposizione disposizione in contrasto o incompatibile con la presente norma;" ha superato l'art. 3 della l.r. 22/1995, con riferimento al solo divieto di nomina di magistrati contabili negli organi di controllo interno degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica (cfr. art. 1 e 3 della l.r. 22/1995).
In virtù di ciò, la previsione di cui al D.P.Reg. 44/1997 e, conseguentemente, l'art. 12 dello statuto dell'Ente fiera non sono più confliggenti con la volontà del legislatore regionale alla luce della sopravvenuta previsione di cui all'art. 13 della l.r.2/2007.

Quanto al quesito sulla necessità di "aggiornare" la previsione statutaria della nomina di un rappresentante della Corte dei conti all'indicazione contenuta all'art. 13 della l.r. 2/2007 - nel senso della scelta del magistrato contabile tra quelli in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere - si rassegnano le seguenti considerazioni.
In via generale, quanto previsto dall'art. 13 della l.r. 2/2007, non confligge con la normativa sullo status dei magistrati della Corte dei conti, in tal senso, così argomenta, nella già indicata sentenza 244/1999, la Corte costituzionale: "poichè la disposizione regionale non modifica lo status dei magistrati contabili, ma si limita ad utilizzare nell'ambito della competenza regionale, e per fini che riguardano la Regione, la possibilità di conferimento di incarichi extraistituzionali a magistrati contabili, non può parlarsi di una norma di status che discrimini fra questi ultimi. Né d'altra parte, in un regime che consente incarichi anche su <> (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 388 del 1995), può ritenersi che contrasti col principio di uguaglianza la semplice possibilità che uno o alcuni magistrati, a differenza di altri, siano investiti di determinati incarichi. Quanto poi al criterio della <>, di cui è parola nell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 388 del 1995, esso è un criterio guida che deve valere per le deliberazioni del Consiglio di presidenza, e che deve essere rispettato nel complesso delle deliberazioni medesime; non vale per i soggetti che, utilizzando la facoltà concessa dalle norme statali, decidono di avvalersi di magistrati o di determinati magistrati della Corte dei conti per incarichi extraistituzionali.".
Si ritiene, però, che la previsione della qualifica non inferiore a quella di consigliere, di cui all'art. 13, lett. b), della l.r. 113/2007, non abbia refluenza sulla previsione statutaria indicata da codesta Amministrazione, dovendosi, invero, ritenere che quella specifica qualifica sia richiesta per l'integrazione dei collegi dei revisori dei soli enti regionali che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione.

Infine, in ordine all'ultimo quesito, circa la possibilità di intendere l'inciso "rappresentante della Corte dei conti" - contenuto nel D.P.Reg. 44/1997 e nello stesso art. 12 dello statuto consortile per la designazione di uno dei componenti effettivi del collegio dei revisori - come riferibile anche ad un funzionario amministrativo della stessa Corte, detta interpretazione è da escludersi categoricamente, giacchè le suindicate disposizioni assegnano la designazione di quel componente al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che è l'organo di autogoverno della magistratura contabile.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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