Pos. I Prot. _______/ 132.07.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste - Consorzi agrari - Applicabilità in ambito regionale dell'art. 1, comma 9 bis, del decreto legge n. 181/2006.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(rif. nota 1 giugno 2007, n. 50014)
PALERMO


1. L'art. 1, comma 9 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dispone che "il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007".
In relazione a tale disposizione, codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata -premesso che nella Regione siciliana "opera già un unico Commissario Liquidatore per ogni singolo Consorzio Agrario"- chiede il parere dello scrivente circa l'applicabilità della stessa nell'ambito della Regione in assenza di apposito"recepimento" da parte del legislatore regionale.
Al riguardo codesto Dipartimento, rilevato che i consorzi agrari si configurano come strumenti per il perseguimento delle finalità di politica regionale ed evidenziato che la norma in esame incide sulla regolamentazione di tali strumenti, osserva che la medesima norma "potrebbe essere considerata come emessa in violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana ... che sancisce la riserva di legislazione esclusiva a favore della Regione sulla materia dell'agricoltura", e rileva altresì che la disposizione de qua, integrando una modificazione della attribuzioni dell'Amministrazione regionale, determinerebbe una "grave violazione del disposto dell'art. 1 D.L.vo 7/05/48 n.789".

2. La disposizione riportata in epigrafe, per quanto contenuta in un solo comma e, in particolare, nel comma 9 bis dell'art. 1 del decreto legge n. 181/2006, realizza un intervento di ampia portata in materia di riassetto dei consorzi agrari.
Ed invero, con la disposizione in esame, in primo luogo viene ribadito che le funzioni di vigilanza sui consorzi agrari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono svolte di concerto tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
In secondo luogo viene ridefinita la forma giuridica e la struttura ordinamentale dei consorzi agrari. Come già stabiliva la legge 28 ottobre 1999, n. 410, si individua nella società cooperativa a responsabilità limitata la forma giuridica dei consorzi agrari; a differenza però della normativa precedente, si prevede l'applicazione integrale della disciplina dettata dal codice civile, escludendo ogni normativa speciale.
Vengono di conseguenza abrogate le disposizioni specifiche dettate per i consorzi agrari dalla legge n. 410/1999, ad eccezione di alcune di esse puntualmente individuate come l'art. 2, che definisce gli scopi dell'attività dei consorzi agrari, e l'art. 6 che prevede nel caso di cessione di azienda o di vendita di beni da parte di un consorzio in liquidazione, il diritto di prelazione a favore dei consorzi agrari costituiti nella regione o in regione confinante, che si trovino in amministrazione ordinaria.
A seguito poi delle modifiche introdotte nella disciplina ordinamentale dei consorzi, l'ultimo periodo del comma 9 bis in esame prevede l'adeguamento degli statuti dei consorzi alla normativa dettata dal codice civile entro il 31 dicembre 2007.
In terzo luogo, la norma di che trattasi interviene sulla attuale situazione di crisi dei consorzi agrari, individuando le procedure necessarie per superare la fase di carattere straordinario della gestione dei predetti consorzi rappresentata dai commissari. Per quanto concerne i consorzi agrari che si trovano in stato di liquidazione coatta amministrativa, si prevede la nomina di un commissario unico in sostituzione dei commissari in carica con il compito di chiudere la liquidazione entro la data del 31 dicembre 2007; per gli altri consorzi si impone ai commissari in carica di ricondurre i singoli enti alla gestione ordinaria provvedendo alla ricostituzione degli organi statutari entro il 31 dicembre 2006.
Scopo della disposizione normativa è quella di ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi nonché di ridurre l'incidenza dei costi per i compensi dovuti ai commissari e disporre di ulteriori risorse a vantaggio dei creditori.
Ciò detto in via generale, si osserva ora che la questione dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1, comma 9 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, nell'ordinamento regionale va affrontata attraverso un esame della medesima disposizione alla stregua della tripartizione sopra effettuata.
In primo luogo, l'attribuzione di competenza al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, della funzione di vigilanza sui consorzi agrari, non può che essere letta, nell'ordinamento regionale, tenuto conto delle norme di attuazione e dell'assetto delle competenze dei diversi rami dell'amministrazione regionale.
Ed invero, per effetto dell'art. 1 del D.P.R.5 novembre 1949, n.1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio"), "le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana a norma e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, 455".
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 1948, n. 789 ("Norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste"), "le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b), c) ed l) dello Statuto della Regione siciliana".
Infine, il quadro normativo va completato ricordando che tra le materie attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, l'art. 8 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione e della Regione siciliana (D.Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70), annovera espressamente quella della "vigilanza sui consorzi agrari".
Il quadro normativo sopra delineato evidenzia dunque che le competenze e le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio (oggi Ministero dello sviluppo economico) e del Ministero dell dell'agricoltura e delle foreste (oggi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) sono svolte nella Regione siciliana dall'Amministrazione regionale; conseguentemente, ed in particolare, per quanto qui rileva, le competenze concernenti la vigilanza sui consorzi agrari -attribuite dall'art. 1, comma 9 bis, in esame al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali- per effetto delle norme di attuazione sopra richiamate non possono che imputarsi, nella Regione siciliana, all'Amministrazione regionale e, tenuto conto dell'assetto delle competenze, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nel senso sopra precisato va quindi affermata l'efficacia del primo periodo dell'art. 1, comma 9 bis, del decreto legge n. 181/2006 nell'ordinamento regionale; sotto tale profilo dunque la disposizione in questione non configura una violazione dell'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di industria e commercio (D.P.R. 1182/1949) e in materia di agricoltura e foreste (D.P.R. n. 789/1948), laddove, come sopra meglio precisato, l'attribuzione della competenza in materia di vigilanza sui consorzi agrari è effettuata, nell'ordinamento regionale, proprio in forza delle richiamate norme di attuazione.
In secondo luogo poi, per ciò che concerne le disposizioni del comma 9 bis in esame che introducono modifiche nella disciplina ordinamentale dei consorzi e che prevedono l'adeguamento degli statuti dei consorzi alla normativa dettata dal codice civile, si fa presente che tali previsioni statali trovano applicazione diretta e immediata nell'ordinamento regionale anche in assenza di "recepimento" delle stesse da parte del legislatore regionale, trattandosi di norme che attengono all'ordinamento civile laddove nessuna competenza legislativa spetta alla Regione.
In terzo luogo, con riferimento alla disposizioni del comma 9 bis in esame che prescrivono la nomina di un commissario unico per i consorzi agrari in liquidazione coatta o in stato di concordato, ovvero la ricostituzione degli organi statutari per i consorzi agrari in bonis, si osserva che la questione dell'applicabilità diretta e immediata di tali disposizioni nell'ordinamento regionale presuppone che siano individuati in via generale i criteri che presiedono alle relazioni tra fonti statali e fonti regionali.
Premesso che la materia che viene in rilievo al riguardo è quella dell'agricoltura che rientra, ex art. 14, lett. a) dello Statuto siciliano tra le materie di competenza legislativa esclusiva della regione, al riguardo si fa presente che tradizionalmente i rapporti tra la legislazione statale e potestà legislativa esclusiva siciliana sono caratterizzati dal principio c.d. della "prevenzione". In virtù di tale principio, nelle materie di competenza esclusiva della Regione, le leggi statali non trovano applicazione in tutte quelle fattispecie che siano già state regolate da una legge regionale; specularmente, nelle materie affidate alla competenza esclusiva regionale, in assenza di normativa regionale trova applicazione la normativa statale.
Ciò detto, tornando a considerare la specifica questione in esame, poiché non si rinviene nell'ordinamento regionale alcuna disposizione che disciplini la gestione straordinaria dei consorzi agrari, deve conseguentemente affermarsi, alla stregua di quanto sopra osservato, che le disposizioni del comma 9 bis in esame, laddove disciplinano le procedure necessarie per superare la fase di carattere straordinario della gestione dei consorzi agrari, trovano applicazione diretta e immediata nell'ordinamento regionale pur in assenza di "recepimento" del legislatore regionale.
Né può ritenersi che tale applicazione diretta e immediata integri una violazione dell'art. 14, lett. a), dello Statuto regionale che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura; ciò nella considerazione, già sopra esplicitata, che la Regione stessa non ha esercitato alcuna competenza legislativa con riferimento alla gestione straordinaria dei consorzi agrari.
Si fa presente altresì che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), precisa che il quinto periodo del comma 9 bis dell'art. 1 del decreto legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2333/2006, "deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta".
La disposizione testè riportata va letta in correlazione con la finalità precipua del più volte menzionato comma 9 bis; ed invero, considerato che lo scopo del predetto comma 9 bis è, come sopra evidenziato, quello di ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi, potrebbe al riguardo ritenersi che la nomina del commissario unico riguardi solo i consorzi agrari laddove sono in carica terne commissariali. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1076, della legge n. 296/2006, chiarisce invece che il nuovo commissario unico va nominato dall'autorità di vigilanza in sostituzione di tutti i commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 233/2006, non solo collegiali ma anche di monocratici.
Tale precisazione acquista rilievo ai fini in esame laddove si consideri che in tal modo risultano superate le perplessità manifestate da codesto Dipartimento in relazione alla circostanza che nella Regione siciliana opera già un unico commissario liquidatore per ogni singolo consorzio agrario; ciò nel senso che anche in ambito regionale l'autorità di vigilanza deve provvedere alla nomina del commissario unico per i consorzi agrari in liquidazione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni formulate, deve concludersi che le disposizioni dell'art. 1, comma 9 bis, del decreto legge n. 181/2006, convertito con modificazioni in legge n. 233/2006, trovano applicazione diretta e immediata nell'ordinamento regionale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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