Pos. I Prot. 13066/137.2007.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- ARAN Sicilia.- Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti.

UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE
(Rif. nota n. 6989 del 13 giugno 2007)

e, p.c. ARAN Sicilia

L O R O S E D I

1.- In allegato alla presidenziale emarginata è stata trasmessa una richiesta di parere, formulata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia), in ordine all'individuazione della normativa di riferimento in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti applicabile in ambito regionale.
La problematica proposta, insorta in sede di predisposizione di un regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti, di cui l'ARAN Sicilia - nel rispetto delle procedure di controllo - ha deciso di dotarsi, verte sull'applicabilità nei suoi confronti delle norme di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, "ancorché non espressamente recepite con legge regionale", o piuttosto delle "disposizioni in atto vigenti sul territorio regionale".
In particolare si chiede l'avviso dello scrivente in relazione "alla legittimità di prevedere nell'ambito del regolamento - ed in assenza del regolamento governativo cui rinvia l'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come sostituito dall'art. 16 della legge 11/2005), a tutt'oggi non emanato - casi di esclusione dall'accesso dei documenti che riguardano "l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale (leggasi regionale) di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato"".

2.- Al fine di inquadrare correttamente la problematica proposta, occorre preliminarmente rilevare che - come peraltro testualmente sancito dall'art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) - "l'accesso ai documenti amministrativi ... attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." Corollario di tale previsione - che impone un'applicazione tale da assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale dei correlati diritti civili e sociali - sta nell'ulteriore disposizione, recata dallo stesso comma, secondo cui "resta ferme la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela."
Il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, che impone di assicurare i livelli di garanzia individuati dal legislatore statale, non esclude evidentemente che tali livelli possano essere elevati nel libero esercizio delle competenze e dell'autonomia regionale e locale.

Ferma restando tale premessa, va altresì considerato, in primo luogo, che le rilevanti modifiche normative introdotte con la legge 15 del 2005, costituiscono il portato giurisprudenziale consolidatosi nel tempo e pertanto, anche a prescindere da una puntuale formalizzazione in norma, risultano vincolanti per ogni amministrazione pubblica, e, in secondo luogo, che la disciplina afferente la materia, attesi i numerosi rinvii - nominati o meno -operati dal Titolo V della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 alle disposizioni nazionali, appare costituire un corpo organico, sostanzialmente omogeneo.

Ciò preliminarmente osservato si ritiene di dover asserire che l'ipotesi in concreto riguardata in sede di richiesta di parere non attiene invero ad una possibile esclusione dal diritto di accesso, quanto piuttosto ad un differimento di esso.
Ed invero, anche se l'art. 24, comma 6, della legge 241/1990, attiene, in via generale, alla possibile individuazione, con regolamento governativo, di ipotesi in cui possano prevedersi casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, la lettera e) della citata disposizione - che viene specificamente in evidenza in relazione alla fattispecie in commento - ha riguardo all'evenienza in cui i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, con ciò, di contro ed implicitamente, ammettente che laddove l'attività in discorso si sia conclusa non possa più escludersi (o sottrarsi), l'accesso ai relativi documenti amministrativi.
E tale possibilità, e cioè il disporre il differimento dell'accesso a taluni documenti amministrativi, risulta già consentita dalla conferente legge regionale, che all'art. 27, dopo aver previsto, al comma 2, che "non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14" della stessa legge regionale, tra cui rientrano, per quanto rileva, gli atti amministrativi generali, dispone, al comma 3, la "facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa".
Ora, considerato che l'attività di contrattazione collettiva ascritta all'ARAN Sicilia certamente determina, ad un lato, la formazione di quegli atti amministrativi generali in relazione ai quali non è consentito l'accesso agli atti preparatori, e dall'altro, per la delicatezza dell'attività da espletarsi e delle posizioni, anche dialetticamente e strumentalmente assunte al fine di pervenire ad un testo unitario e condiviso, ben può far ritenere, motivandone le ragioni, l'opportunità di un rinvio o posticipazione della conoscenza di atti afferenti contrattazioni in corso che potrebbero rendere disagevole la riduzione ad unità di tesi ed assunti inizialmente divergenti.

A conforto di quanto assunto si osserva che anche il "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'ARAN sottratti all'accesso", adottato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 5 dicembre 2002, prevede, giusta integrazione del 15 gennaio 2004, il differimento di tutti gli atti e documenti formati e utilizzati dall'ARAN nel corso del procedimento di contrattazione collettiva e relativi all'attività di rappresentanza negoziale, fino alla definitiva sottoscrizione del relativo CCNL, e tra essi, in particolare - esemplificativamente ma esaustivamente - elenca gli atti e gli indirizzi per la contrattazione, le relazioni tecniche a ciascun contratto, i documenti e le elaborazioni ad uso interno propedeutici all'attività negoziale ed infine i documenti e gli atti di corrispondenza intercorsi in relazione al procedimento di contrattazione o comunque connessi all'espletamento del mandato negoziale affidato.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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