Pos. 3   Prot. N. 139 .11.07 




Oggetto: Espropriazione per p.u. Cessione volontaria. Rideterminazione dell'indennità.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P.

PALERMO




1.Con la nota prot. n. 59420 del 18 giugno 2007 codesto Dipartimento pone un quesito relativo alla rideterminazione dell'indennità espropriativa di un terreno di proprietà privata.
Viene rappresentato che la Soprintendenza di xxx, con nota n. 7772 del 16.04.04, comunicando l'accettazione da parte della ditta proprietaria dell'indennità espropriativa determinata da codesto Dipartimento con provvedimento n. 8053 del 22.11.02, aveva chiesto l'autorizzazione per la stipula dell'atto di cessione volontaria.
Successivamente, con nota n. 2417 del 23 giugno 2004, la ditta richiedeva il riconoscimento dell'irriguità dei terreni oggetto di esproprio nonché il pagamento dell'impianto di irrigazione insistente su detti terreni pur avendo già dichiarato, in data 7 agosto 2003, di accettare l'indennità di espropriazione. Nonostante tale richiesta, in data 15 settembre 2004, la ditta stipulava l'atto di cessione volontaria al prezzo determinato in precedenza.
In data 14 febbraio 2006 la Soprintendenza di xxx inviava una nota via fax prot. n. 7344 del 12 settembre 2005 relativa alla rideterminazione delle colture stimandole irrigue.
Viene quindi chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente " in merito alla richiesta di rideterminazione dell'indennità espropriativa vantata dalla menzionata ditta".


2. Sul quesito prospettato si osserva quanto segue.
Come si desume dal negozio di cessione volontaria pervenuto allo Scrivente per le vie brevi, il procedimento espropriativo in questione è disciplinato dalla normativa di cui alla L.22-10-1971 n. 865 contenente, fra l'altro, norme sulla espropriazione per pubblica utilità.
In particolare l'art. 12 della L. 22-10-1971 n. 865 prevede, ai commi 1 e 2, che " Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 .
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata".
L'art. 17 della stessa normativa poi dispone che " Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo".
L' atto di cessione volontaria, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865/1971 è, come è noto, un negozio bilaterale tra promotore dell'espropriazione e proprietario, in funzione sostitutiva del decreto di esproprio e avente una causa tipica e propria, ovvero la realizzazione del procedimento espropriativo mediante una forma alternativa al decreto di esproprio, forma costituita da un negozio privatistico ( R. De Nictolis, " L'espropriazione per pubblica utilità", Giuffrè p. 237).
Ora, nel caso di specie, la proprietaria una volta accettata l'indennità provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della l. 865/71 citato, ha proceduto a stipulare con la competente Soprintendenza di xxxx un atto di cessione dell'immobile oggetto di espropriazione nel quale, come si legge, le parti hanno concordato la misura dell'indennità provvisoria nella misura del 200% così come previsto dal comma 1 dell'art. 17 della legge n. 865/1971. Non viene fatta in tale atto,alcuna espressa riserva da parte della proprietaria in ordine ad un'eventuale successiva rideterminazione della stessa indennità per la quantificazione dell'impianto di irrigazione.
Ora, in via generale, non è precluso alla proprietaria richiedere una successiva determinazione dell'indennità dato che l'atto di accettazione dell'indennità provvisoria e la cessione volontaria sono atti giuridicamente differenti anche se reciprocamente connessi. Infatti la stipula dell'atto di cessione non preclude l'azionabilità in sede giurisdizionale delle questioni relative al pagamento dell'indennità provvisoria , come è stato ritenuto dalla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 12, l. n. 865/1971 (a tale riguardo R. De Nictolis, op. cit. p. 233). "In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria rappresenta uno dei modi attraverso i quali la legge consente la determinazione dell'indennità spettante al soggetto destinato a subire il trasferimento coattivo del bene, onde la sua conclusione non ha alcun effetto preclusivo dell'azione promossa al fine di stabilire quale sia l'esatto importo della detta indennità - trattandosi non di situazione configurabile come conclusione di contratto di compravendita, ma di un negozio di diritto pubblico diretto soltanto a consentire una più sollecita definizione della procedura ablatoria ..."" (Cass., sez. I, 12-07-1994, n. 6554).
Tale possibilità andrebbe tuttavia riferita al solo caso di errore nella individuazione della giusta indennità spettante. Nella fattispecie, però, non soccorre né l'ipotesi di un vizio del consenso ex artt. 1427 e 1428 c.c. che possa determinare l'annullabilità dell'accordo né quella, minore, del mero errore di calcolo che ai sensi dell'art. 1430 possa dar luogo ad un rideterminazione dell'indennità. Infatti, l'espropriato, pur avendo contezza della natura irrigua della coltura praticata nel fondo e della presenza di opere di irrigazione, non ha tuttavia rinnovato, in sede di stipula della cessione, alcuna riserva sulla determinazione del prezzo offertogli, accettandolo integralmente e precludendosi un'eventuale opposizione alla stima (cfr. sull'argomento, Cass. Sez. I, 9-7-2003, n. 10789).



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale