Pos. 3   Prot. N. 10897 - 140/07.11  


Oggetto: Collegi e comitati - Consorzio Autostrade Siciliane - Art. 10 dello Statuto - Designazione del componente del Consiglio direttivo da parte dei soci di minoranza.



Allegati n...

   


ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
                      DIPARTIMENTO LL. PP.  
                                      Palermo 



1 - Con nota 13 giugno 2007, n. 43398, codesto Dipartimento premette che l'art. 10 dello Statuto del Consorzio per le Autostrade siciliane prevede che "Il Consiglio direttivo si compone di sette membri, compreso il Presidente ed il vice Presidente, tutti eletti dall'Assemblea con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti sei membri.
Ai fini del rispetto della proporzionalità delle quote di partecipazione, il Presidente e cinque componenti vengono designati dal Presidente della Regione. Il restante componente viene eletto dall'Assemblea del Consorzio su designazione dei soci di minoranza.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
I sette membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni ed eleggono nel proprio seno il vice presidente.
Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa con voto consultivo il Direttore generale del consorzio".

All'assemblea indetta dal Commissario straordinario il 6-6-2007, dopo l'elezione del presidente,
la seduta è stata sospesa in quanto i soci di minoranza non hanno raggiunto un accordo sul componente da designare in loro rappresentanza. Infatti, secondo alcuni soci per la sua designazione dovrebbe seguirsi il criterio previsto dall'art. 7 dello Statuto secondo il quale ciascun socio rappresenta un numero di voti proporzionale alla quota del fondo consortile sottoscritta mentre, per altri , dovrebbe seguirsi il criterio del voto paritario.
Il Commissario ha richiesto sul punto l'avviso di codesto Assessorato che lo ripropone allo scrivente Ufficio unitamente a quello relativo alla possibilità di considerare comunque costituito il consiglio con l'elezione del presidente e degli altri cinque componenti.

2. La soluzione non può che essere ricercata nello statuto dello stesso Consorzio. La legislazione regionale, infatti, nulla prevede in merito al funzionamento di tale organo né riescono utili le previsioni dettate per altri enti regionali.
Orbene, l'art. 7 dello statuto consortile prevede espressamente che l'Assemblea delibera "a maggioranza di quote patrimoniali" e l'art. 10 richiama il "rispetto della proporzionalità delle quote di partecipazione" nella composizione del consiglio. Ne consegue che detto principio di proporzionalità debba logicamente essere applicato anche all'interno dei soci di minoranza al fine della designazione del comune componente del consiglio direttivo.

Sulla seconda questione, a prescindere dalla mancanza di una espressa previsione circa un numero minimo di componenti sufficienti alla costituzione dell'organo, proprio la circostanza che lo Statuto voglia assicurare la rappresentanza della minoranza in seno al consiglio non consente di poterlo ritenere costituito senza l'elezione di tutti i componenti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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