Pos. I Prot. _______ /143.07.11


OGGETTO: Enti locali - Consorzi ex artt. 18 l.r. 9/1986 e 22 l. 142/1990 - Natura giuridica.


ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale della pesca
(rif. nota 20 giugno 2007, n. 1873)

PALERMO

1. Il punto 2.2 del paragrafo 2 delle Informazioni generali dell'avviso pubblico relativo alla Misura 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 (in G.U.R.S. n. 18 del 23 aprile 2004, S.O. n. 2), prevede, tra l'altro, che ai progetti utilmente collocati nelle graduatorie verrà riconosciuto un contributo pubblico sulle spese ammissibili fino al 100% "se il progetto è presentato da enti locali anche in associazione con istituti di ricerca ...".
In relazione a tale previsione codesto Dipartimento, con la lettera in riferimento, rappresenta che, "nella graduatoria riservata ai soggetti pubblici", a valere sulla Misura sopra indicata è stato utilmente ammesso il progetto presentato dal "Consorzio Metropoli Est s.r.l.".
Riferisce altresì codesto Dipartimento che il predetto consorzio, "la cui attuale compagine sociale risulta interamente formata da Comuni", è stato costituito "ai sensi dell'art. 18 della Legge Regione siciliana 6 marzo 1986 n. 9 e dall'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142".
Ciò premesso -considerato che la Ragioneria centrale presso codesto Assessorato, sebbene abbia provveduto alla registrazione del decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento del progetto presentato dal "consorzio" de quo, ha osservato che dall'atto costitutivo non si evince la natura pubblica della "Società consortile a r.l., ancorchè costituita da Comuni"; tenuto conto altresì che ai sensi dell'art. 5 dello statuto del "consorzio" in questione "le quote di categoria B possono appartenere sia ad Enti pubblici sia a privati"- vien chiesto l'avviso dello scrivente circa la "natura giuridica attribuibile al Consorzio tra Comuni" costituito ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 9/1986 e dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142/1990, e, in particolare, "se lo stesso possa ritenersi assimilabile alla stregua di ente locale".
Vien chiesto altresì il parere dell'Ufficio in merito "all'eventuale subordinazione dell'inserimento del consorzio di cui si discute all'interno della graduatoria prevista per i soggetti pubblici, ... , all'obbligo per il predetto consorzio di non modificare la propria compagine sociale per l'intera durata del progetto finanziato".

2. Ai fini dell'esame delle questioni prospettate appare anzitutto opportuno richiamare il punto 2.1 del paragrafo 2 delle Informazioni generali citate in epigrafe che, nel disciplinare i soggetti beneficiari delle agevolazioni a valere sulla Misura di che trattasi, in particolare, per la sottomisura b), indica, tra l'altro, "soggetti privati ed imprese singole o associate, operanti nel settore della pesca, enti locali ed istituti di ricerca se rientranti in azioni proposte da operatori di settore ...".
La riferita disposizione invidua dunque, quali destinatari dei contributi in questione, oltre ai privati e alle imprese operanti nel settore, anche gli enti locali nel presupposto che, pur non operando direttamente nel settore, gli stessi hanno comunque finalità di carattere generale e, come tali, possono realizzare interventi di interesse collettivo ovvero azioni che rispondono agli interessi generali della collettività.
Così qualificati gli enti locali in relazione alla possibilità di beneficiare dei contributi in parola, nella fattispecie trattasi di accertare se il "Consorzio Metropoli Est s.r.l.", utilmente inserito nella graduatoria "riservata ai soggetti pubblici", possa o meno rientrare in tale nozione di enti locali.
Risulta dagli atti trasmessi allo scrivente con nota di codesto Dipartimento 6 luglio 2007, n. 2051, che, in effetti, l'Ente de quo si configura come società; ed infatti, l'atto costitutivo della società "Metropoli est s.r.l", all'art. 1, prevede espressamente che "è costituita, in funzione consortile, ai sensi dell'art. 18 della legge Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 e dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i Comuni sopra detti una società a responsabilità limitata denominata "Metropoli Est s.r.l. "".
Ciò detto, sembra opportuno richiamare le disposizioni sopra citate.
L'art. 18 della l.r. n. 9/1986 dispone che "i Comuni e le Province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
L'art. 22, comma 3, della legge n. 142/1990 (legge, quest'ultima, abrogata dall'art. 274del D. Lgs. n. 267/2000) prevedeva che i comuni e le province possono gestire servizi pubblici , tra l'altro, "a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ...".
Premesso ora che non appare conferente il riferimento all'art. 18 della l.r. n. 9/1986, laddove, quale strumento di comuni e province per la gestione di servizi pubblici, tale norma individua soltanto la società per azioni, si osserva che risulta invece conducente il richiamo dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142/1990. Ed infatti, la predetta disposizione fa riferimento, oltre che alla società per azioni, anche alla società a responsabilità limitata che è la forma giuridica assunta dall'Ente di che trattasi; pertanto, da un punto di vista strettamente formale, la qualificazione dell'ente in questione quale "consorzio" appare impropria, conseguentemente la natura giuridica del medesimo Ente è quella propria della società a responsabilità limitata.
A tale proposito si rileva ancora che, sotto il profilo strutturale, l'ente de quo non è assimilabile ai "consorzi fra enti locali" come previsti e disciplinati dall'art. 25 della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana"), nonché dall'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (norma quest'ultima applicabile nell'ordinamento regionale per effetto del rinvio dinamico contenuto nell'art. 37, comma 2, della l.r. n. 7/1992).
In particolare l'art. 25 della l.r. n. 16/1963 prevede che ai consorzi indicati nel precedente art. 24 -e, cioè, quelli costituiti tra due o più comuni ovvero tra province o, ancora, tra comuni e province- possono partecipare "altri enti pubblici"; analogamente l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che al consorzio costituito tra enti locali possono partecipare "altri enti pubblici". Le riferite disposizioni prevedono dunque che del consorzio quale struttura associativa di enti locali possono far parte solo altri enti pubblici laddove invece, ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'Ente di che trattasi, la quote di capitale sociale di categoria "B" possono appartenere sia ad enti pubblici "sia a privati".
E pur tuttavia non può non evidenziarsi che la forma della società a responsabilità limitata è stata utilizzata nella fattispecie per associare, così come previsto dall'art. 1 dell'atto costitutivo, una pluralità di enti locali "in funzione consortile". In particolare, tale espressione intende qualificare, ad avviso dello scrivente, l'Ente de quo dal punto di vista funzionale, ciò nel senso che la società a responsabilità limitata, quale configurazione giuridica dei soggetti sottoscrittori (peraltro tutti enti locali), si pone quale ente strumentale degli enti locali che ne fanno parte.
In altri termini, l'Ente in questione -pur non essendo certamente riconducibile, sotto il profilo strutturale, alla nozione legislativa di consorzi fra enti locali- sembra assimilabile, dal punto di vista funzionale, alla nozione di consorzio fra enti locali poiché finalità del medesimo Ente è l'esercizio associato tra gli enti locali che ne fanno parte delle funzioni riconducibili all'oggetto sociale, il quale, in particolare, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, è quello di "coordinare ed attivare, predisponendo tutte le azioni necessarie a tale scopo, il progetto di sviluppo territoriale e dell'area comprensoriale denominata area metropolitana est utilizzando a tale scopo i fondi strutturali comunitari, ...".
Pertanto, alla stregua delle considerazioni formulate, tenuto conto che l'ente di che trattasi ha la natura di ente strumentale degli enti locali che ne fanno parte, può affermarsi che lo stesso è assimilabile alla nozione sopra accolta di enti locali, quali soggetti beneficiari delle agevolazioni a valere sulla Misura di che trattasi.
Infine, si fa presente brevemente che, in relazione alla definizione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola, contenuta nel punto 2.1 del paragrafo 2 delle Informazioni generali indicate in epigrafe, laddove è fatto espresso riferimento agli "enti locali",appare accoglibile e certamente opportuna la proposta formulata da codesto Dipartimento di subordinare la permanenza in graduatoria dell'Ente de quo all'obbligo di non modificare la compagine sociale con l'inserimento di soggetti privati per l'intera durata del progetto finanziato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.








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