Pos. 2  Prot. N. / 145.11.07 



Oggetto: IPAB - Alienazione beni patrimoniali - Destinazione ricavo.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali
PALERMO






1 - Con nota prot. 2364 del 20 giugno 2007 codesto Dipartimento, rappresentata la situazione di grave dissesto finanziario in cui versano molte IPAB "derivante da squilibrio di gestione per l'entità dei costi sopportati nel mantenimento degli immobili e dei servizi (in particolare per il trattamento stipendiale dei dipendenti), anche in presenza di un'utenza ridotta", chiede allo Scrivente se sia legittimo l'impiego delle somme derivanti dalla compravendita dei beni immobili dei suddetti enti per il potenziamento della gestione dei servizi sociali e per il ripianamento dei disavanzi accumulati negli anni. Ciò scongiurerebbe l'estinzione delle IPAB ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986.
Codesto Dipartimento esprime il proprio orientamento favorevole con riferimento all'art. 39 della l.r. n. 22 del 1986 che dispone che "I corrispettivi dei beni alienati dalle IPAB ai sensi dei precedenti articoli sono destinati dalle IPAB stesse all'attuazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito dei programmi comunali di utilizzazione o di riconversione delle strutture previste dagli articoli medesimi" ed all'art. 9 della l.r. n. 17 del 2004 che ha inserito le IPAB nel piano regionale di valorizzazione e commercializzazione dei beni immobili non destinati ad uso assistenziale.

2 - La legge regionale n. 22 del 1986 " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", nel ridefinire il sistema dei servizi socio-assistenziali, ha previsto la privatizzazione delle IPAB aventi determinate caratteristiche ed ha disciplinato la vita delle rimanenti al fine del loro inserimento nel nuovo sistema di assistenza.
Tale disciplina anticipa, per molti aspetti, le innovazioni introdotte in materia dalla legge 8 novembre 2000 n, 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " ed in particolare dal d. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328". Quest'ultimo provvedimento legislativo dispone ( art. 5 ) la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona e, per quelle escluse da tale previsione, la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato. Lo stesso d. lgs. prevede, poi, all'art. 22 che "Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.".
Va subito rilevato come le linee guida per l'attuazione del piano socio- sanitario della Regione siciliana, approvate con D.P.Reg. 4 novembre 2002 e costituenti direttive generali sull'intero settore, specificatamente per le IPAB hanno previsto il loro riordino secondo il d. lgs. n. 207 del 2001.
Per la soluzione del quesito in esame, va esaminata la normativa di riferimento ed in particolare la l.r. 22 del 1986 ( art. 39 ) e l'art. 9 della l.r. n. 17 del 2004 in materia di valorizzazione dei beni immobili della Regione e degli enti vigilati , richiamati da codesto Dipartimento nella nota cui si risponde, nonché la disciplina recata dal citato d. lgs. n. 207 del 2001.
L'art. 39 della l.r. n. 22 del 1986, nel disporre la destinazione dei proventi delle alienazioni effettuate dalle IPAB, ha riguardo alla vendita degli immobili strumentali all'attività istituzionale e per questi ne destina i proventi all'attività delle stesse IPAB "nell'ambito dei programmi di utilizzazione o di riconversione delle strutture..". E' di tutta evidenza, e rispondente ai criteri di funzionalità e di buon andamento degli enti a finalità di interesse pubblico, che la vendita di parte del patrimonio delle IPAB è considerata strumentale all'espletamento del servizio pubblico in questione, e mirata alla utilizzazione e riconversione delle strutture a ciò destinate. Risulterebbe, perciò, - a parere dello Scrivente - estranea alla suddetta disposizione la previsione dell'utilizzo del ricavato delle vendite degli immobili per le spese di funzionamento delle IPAB, salvo che ciò non rientri in un più ampio programma di risanamento e riconversione condiviso da codesto Assessorato nell'ambito del vigente sistema di vigilanza e controlli.
Con circolare di codesto Assessorato 31 agosto 2006, n. 10, nell'esporre le modifiche apportate al comma 3 dell'art. 68 della l.r. n. 10/99 dall'art. 21 della l.r. n. 19 del 2005 in materia di controlli sugli atti delle IPAB, viene ricordato come la legge n. 328 del 2000, a conferma del riordino dei servizi sociali operato già in Sicilia dalla l.r. 22/86, assegna alle IPAB un ruolo centrale nel sistema dei servizi socio sanitari nell'imminente trasformazione in aziende pubbliche di servizi alle persone ove sussistano le condizioni di funzionalità e di autonomia finanziaria Viene, perciò, promossa la piena utilizzazione delle IPAB "ancora funzionanti per attualità dei fini statutari e per risorse disponibili", esprimendo la necessità che le IPAB "in tempi brevi pervengano alla riqualificazione e/o riconversione delle proprie attività in coerenza con i più recenti indirizzi di sussidiarietà e di responsabilità del Welfare avviato in Sicilia".  

Già con il suindicato D.P.Reg. 4 novembre 2002, recante "Linee-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", nell'osservare la condivisione dei principi recati dalla citata l. n. 328 del 2000, viene affermato che "l'impianto fondamentale della legge n. 328/2000, basato sui principi di riforma economico/sociale, trova immediata applicazione anche in Sicilia, perché gli stessi principi sono presenti nell'intero quadro normativo regionale fatta salva la necessità di un parziale ed esteso adeguamento per una risposta omogenea e coerente dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto delle prerogative costituzionali attribuite allo Statuto siciliano". E l'art. 10 della l. n. 328 prevede, per quanto qui interessa, " forme di controllo delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia".
Dall'esame del d. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, di attuazione dell'art. 10 della detta l. n. 328 del 2000, si ricava ( art. 6 ) che" l'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.....Può porre in essere tutti gli atti ed i negozi funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.."
Peraltro, a fronte di tanta autonomia, viene previsto all'art. 13 "Patrimonio" che "Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi...Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi".
Il successivo art. 14 "contabilità", poi, dispone, per le suddette aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la previsione di una disciplina che ne regoli la soppressione e la messa in liquidazione.
Con l'art. 21, abrogando la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla l. 6972 del 1890 e dei relativi provvedimenti di attuazione dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ha previsto che nel periodo transitorio per il riordino delle istituzioni, "ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Considerato che la l.r. n. 22 del 1986 nulla dispone in materia di disponibilità del patrimonio immobiliare delle IPAB non strumentale ai propri fini istituzionali e che le suddette norme della l. n. 328 del 2000 e successivo decreto legislativo costituiscono punto di riferimento per l'adeguamento della legislazione regionale, se ne ricava l'astratta possibilità per le IPAB di alienare parte del patrimonio disponibile, ma sarà compito di codesto Assessorato verificare la rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri di economicità ed imprenditorialità al fine di garantire che il proseguimento dell'attività assistenziale non venga pregiudicato da una gestione non rispondente al fine pubblico perseguito.
Il riferimento, infine, fatto da codesto Dipartimento all'art. 9 della l.r. n. 17 del 2004 in materia di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati, va completato con la previsione del comma 6 dello stesso articolo, ove è statuito che "La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati". Ciò, anche in assenza dei previsti accordi di programma, induce a non condividere l'affermazione di codesto Dipartimento sull'assenza di vincoli di destinazione degli introiti conseguenti alle alienazioni.
In attesa, pertanto, del previsto riordino delle IPAB, valuterà codesto Dipartimento la convenienza dell'alienazione dei beni in questione con riferimento ai principi desumibili dalla legislazione vigente.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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