POS. II Prot._______________/149.07.11

OGGETTO: CEFPAS - Dirigente regionale comandato.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

PALERMO



1. Con nota prot. 91176/Servizio gestione giuridica del personale in servizio del 20 giugno 2007 codesto Dipartimento ha rappresentato che un dirigente dell'Amministrazione regionale risulta comandato presso il CEFPAS e che, a seguito della informativa con la quale codesto Dipartimento comunicava la cessazione del predetto comando ritenendolo venuto meno per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro ex l.r. 10/2000, il Centro stesso ha evidenziato che il comando di personale regionale è previsto dalla speciale previsione di cui all'art. 22 della l.r. 30/1993, la cui modifica -operata con l'art. 139, comma 48, della l.r. 4/2003- eliminando la transitorietà della previsione del comando di unità di personale regionale va intesa anche come ulteriore compartecipazione della Regione al funzionamento del Centro stesso, insieme al finanziamento annuale delle spese di esercizio.

Ritiene, in proposito, codesto Dipartimento che, per effetto della contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 23 del CCRL, recepito con D.P.Reg. n. 10/2001, il dirigente dovrebbe venir collocato in aspettativa senza assegni e stipulare un contratto di diritto privato con il CEFPAS, sul quale graverebbe l'intero trattamento economico nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Pertanto codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente sull'attualità della disposizione richiamata dell'art. 22 della l.r. 30/1993, alla luce delle suindicate modifiche di legge e contrattuali intervenute.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, è stato istituito il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), ente di diritto pubblico strumentale (art. 20).

L'art. 22 della medesima legge regionale prevedeva anche, "al fine di assicurare l'immediata funzionalità del Centro" il comando di unità di personale regionale, fissandone il limite massimo totale e per qualifica.

Successivamente, con l'art. 139, comma 48, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, la possibilità di comandare personale regionale presso il predetto Centro è stata prevista a regime, stante che la disposizione dell'art. 22, comma 2, è stata testualmente modificata espungendo il termine "l'immediata".

L'art. 47 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione stipulato il 5 luglio 2007 (G.U.R.S. n. 31, S.O. n. 2, del 13 luglio 2007) prevede l'assegnazione temporanea -per periodi di almeno 12 mesi, rinnovabili- di dirigenti presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, oltre che per gli enti di nuova istituzione, sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento, anche qualora l'assegnazione, comunque denominata, sia prevista da norme di legge o regolamentari che assegnino ad altra amministrazione appositi contingenti di personale.

Stante, quindi, che l'assegnazione in questione è normativamente prevista dall'art. 22 della l.r. 30/1993, anche nella considerazione della predetta modifica normativa recata dall'art. 139, comma 48, della l.r. 4/2003, in applicazione di tale disposizione appare ammissibile la continuazione dell'assegnazione in comando, presso il Centro, del personale dirigenziale per cui è questione.


In ordine all'Amministrazione su cui grava l'onere del trattamento economico fondamentale, senza scendere nell'esame della problematica dell'idoneità di un contratto collettivo a regolamentare aspetti e rapporti diversi da quelli direttamente intercorrenti tra dipendenti e relativa Amministrazione, va osservato che l'art. 47 del CCRL 5/7/2007, all'ultimo comma, prevede ordinariamente, a carico dell'Amministrazione utilizzante, l'onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, tranne che non sia disposto diversamente da norme di legge o da protocolli tra le amministrazioni interessate.

Nella fattispecie che qui ci occupa, la circostanza che la complessiva disposizione del più volte richiamato art. 22 l.r. 30/1993 e successive modifiche, rubricato "Funzionamento del Centro", preveda anche risorse umane regionali, insieme alle risorse finanziarie ivi disposte, appare esplicativa della volontà del legislatore di porre a carico del bilancio regionale anche i costi per il trattamento stipendiale del personale di cui viene autorizzato il comando, secondo le ordinarie regole che presiedono il comando stesso, quale contribuzione al funzionamento del Centro stesso.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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