POS. II Prot._______________/150.07.11

OGGETTO: CERISDI - Contributi ex art. 14 lr 27/1991. Rendicontazione. Modalità di erogazione.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
e, p.c.
- SEGRETERIA GENERALE

PALERMO



1. Con nota prot. 91742/Area interdipartimentale formazione e qualificazione del 20 giugno 2007, pervenuta allo Scrivente il 26 giugno 2007, con riguardo alla rideterminazione dei contributi per il Centro ricerche e studi direzionali (CE.RI.S.DI.) operata con l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se, nel contributo previsto per le attività formative destinate al personale dei settori pubblico e privato (lett. b, comma 2, dell'art. 14 della l.r. 15 maggio 1991, n. 27) possano venir comprese -pro quota- spese inerenti costi indiretti sostenuti dal CERISDI per spese generali e di funzionamento (già contemplati dal contributo di cui alla lett. c della medesima norma).

Rappresenta, al riguardo, codesto Dipartimento che, lo Scrivente, con parere n. 342 del 1998, reso allo stesso con nota prot. 891/342.98.11 del 19 gennaio 1999, si era espresso ritenendo non possibile comprendere nella quota di contributo destinata all'attività finalizzata a specifiche attività formative -di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 14 della l.r. 27/1991- le spese generali e di funzionamento già riguardate dallo specifico contributo previsto dalla lett. c) della medesima disposizione, stante l'unitarietà della previsione contributiva che ha riguardo ad un assetto complessivo della destinazione del contributo globale.

Rappresenta, altresì, che con decreto del 12 ottobre 1999, n. 4256, l'Assessore delegato alla Presidenza aveva ritenuto di poter aderire alla richiesta del Centro, sulla scorta dell'analisi dei costi dallo stesso evidenziati, consentendo di ammettere anche i costi direttamente connessi alle attività formative in parola, in ragione di una insufficienza di stanziamento dei contributi di cui alla lett. c) dell'art. 14, comma 2, l.r. 27/1991.

Tuttavia ritiene oggi codesto Dipartimento che l'aumento di stanziamento del contributo per spese di funzionamento di cui alla predetta lett. c) del comma 2 dell'art. 14 citato, disposto con l'art. 57, ed il relativo elenco annesso, della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, denoti una diversa situazione rispetto a quella a cui ha avuto riguardo l'Assessorato con il D.A. 4256/1999 citato.


Altra questione su cui codesto Dipartimento richiede l'avviso dello Scrivente riguarda gli adempimenti complessivi per l'erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento "previa presentazione del programma annuale di attività", prevista, per i contributi di cui alla lett. b) del comma 2, dal comma 5 del medesimo art. 14 della l.r. 27/1991, con riguardo alle previsioni di cui all'art. 23 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23, che prevede diverse modalità e misure di erogazione.

Rappresenta, in proposito, codesto Dipartimento che la Segreteria generale -che cura l'erogazione di parte del contributo previsto dall'art. 14 della l.r. 27/1991, e precisamente di quello di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 14 l.r. 27/1991- ha emanato direttive applicative dell'art. 23, l.r. 23/2002 anche nei confronti del Centro in questione.

2. Sulla suesposta questione lo Scrivente non può che confermare quanto rappresentato già a codesto Dipartimento con il precedente parere n. 342 del 1998.

In tale parere, lo Scrivente, alla luce della riformulazione dell'art. 14 della l.r. 27/1991 operata con la l.r. 25 maggio 1995, n. 47, nel rimodulare l'assetto del contributo, destinandone parte dello stesso specificamente alle spese di funzionamento e gestionali, ha ritenuto che:
" Con riguardo alla problematica dell'utilizzazione di contributi finalizzati ad un'attività, va osservato che, in generale ed in linea di principio, le spese correlate alle iniziative sovvenzionate possono ricomprendere anche spese tipologicamente inquadrabili tra le spese generali e di funzionamento, purché le stesse siano direttamente connesse alle attività cui ha riguardo la normativa di concessione, e nella misura in cui siano state occasionate dall'attività stessa o siano proporzionalmente aumentate in dipendenza dell'attività medesima.

Con riferimento alla problematica sottoposta, tuttavia, occorre aver riguardo alla circostanza che il legislatore regionale, nel rimodulare complessivamente il contributo in parola con la l.r. 25 maggio 1995, n. 47, ha previsto che una parte di esso venisse destinato ad iniziative di perfezionamento ed aggiornamento di personale dei settori pubblico e privato, destinando specificamente un'altra quota del contributo complessivo alle spese di gestione e funzionamento del Centro, ricomprendendovi anche le spese per il personale dipendente.

Di conseguenza non sembra possibile comprendere nella quota di contributo destinata all'attività finalizzata (iniziative formative specifiche) spese relative alla quota di contributo specificamente destinata alle spese di gestione e funzionamento, anche nella considerazione che il legislatore, nel disporre la ripartizione delle quote con la l.r. 47/1995, ha avuto riguardo ad un assetto complessivo della destinazione del contributo globale.

Peraltro, l'inclusione nella quota di contributo destinata alle iniziative di formazione di cui alla lett. b) dell'art. 14 della l.r. 27/91 di spese contemplate alla lett. c) del medesimo art. 14, potrebbe determinare un surrettizio aumento della quota di contributo prevista dalla lett. c) menzionata, in contrasto con le previsioni normative".

Infatti la originaria previsione dell'art. 14 della l.r. 27/1991 contemplava, oltre che il contributo per le borse di studio ""Premio Giovanni Bonsignore" (lett. a) solo un contributo di 2.500 milioni, destinato "all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato. Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario".

Successivamente, con l.r. 25 maggio 1995, n. 47, la previsione contributiva del predetto art. 14 lr 27/1991 venne rimodulata prevedendo un contributo di lire mille milioni per le iniziative formative predette (lett. b) ed un contributo di lire 800 milioni per spese di gestione e funzionamento, ivi comprese le spese per dipendenti e con esclusione delle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile sede del Centro (lett. c).

Oggi, a seguito delle ricordate previsioni della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, il contributo per spese di funzionamento è stato più che raddoppiato (950 mila euro) mentre il contributo di cui alla lett. b) più volte citata si è sostanzialmente mantenuto nelle previgenti misure (550 mila euro); ciò, probabilmente, per ovviare alle esigenze cui, in passato, si era ritenuto di far fronte con le determinazioni assunte con il decreto assessoriale n. 4256/1999, citato da codesto Dipartimento.




3. In ordine al secondo quesito suesposto, si osserva che l'art. 23 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23, prevede che:
"1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b) presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo".

Come specificato dal comma 1 di tale articolo, la disposizione è posta per tutte le ipotesi in cui non siano normativamente previste modalità di erogazione di contributi, laddove, per il contributo previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 27/1991, i commi 5 e 5 bis dello stesso articolo dispongono che
"5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.
5 bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo".

Va, comunque, ricordato che la lettera b) in questione, prevede l'autorizzazione all'erogazione del contributo per le attività formative ivi previste "sulla base di specifici programmi o piani formativi", talchè la previsione del ricordato comma 5 va letta alla luce di tale specifica disposizione; per cui il programma annuale di attività deve contemplare anche la descrizione specifica dei programmi o piani formativi, il cui livello di dettaglio dev'esser individuato da codesto Dipartimento in relazione alle attività istruttorie strettamente necessarie per l'erogazione dell'anticipazione prevista dal comma 5 sopra riportato, in relazione al contributo effettivamente autorizzabile in ragione dei programmi e piani previsti e delle correlate necessità finanziarie prefigurate.

In relazione, poi, all'erogazione del saldo, lo Scrivente, con parere n. 253 del 1996 reso alla Segreteria generale proprio sul contributo di cui alla lett. b) di cui è questione, ha osservato che "ancorchè la normativa che dispone i contributi finalizzati non contempli specificamente la rendicontazione dell'impiego degli stessi, tale rendicontazione è implicita nel sistema, spettando all'Amministrazione il potere-dovere di vigilare acchè i contributi medesimi siano impiegati per lo scopo per cui sono previsti, sotto il duplice profilo che l'attivita' incentivata venga effettivamente svolta e che le somme erogate siano impegnate o spese per lo svolgimento dell'attivita' stessa".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, anche alla Segreteria generale che legge per conoscenza giusta richiesta formulata con nota 10 luglio 2007, prot. 4366, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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