Pos. I Prot. _______ /152.07.11


OGGETTO: Programmazione - Misure POR Sicilia - Percentuale avanzamento dei lavori.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale della pesca
(rif. nota 26 giugno 2007, n. 668)

PALERMO

1. Il punto 3.2 del paragrafo 3 delle Informazioni generali dell'avviso pubblico relativo alle Misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 (in G.U.R.S. n. 18 del 23 aprile 2004, S.O. n. 2), prevede, tra l'altro, che nel provvedimento di concessione del contributo a valere sulle Misure sopra indicate "sarà indicata la percentuale di avanzamento dei lavori da realizzare entro un anno dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale percentuale di interventi realizzati dovrà fare riferimento alle spese ammissibili, comprovate da fatture regolarmente quietanzate e relative a lavori effettivamente realizzati".
Il successivo paragrafo 5 delle predette Informazioni generali dispone poi, tra l'altro, che "il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini o delle procedure previsti ai precedenti punti 3.2, 3.3 e 3.4 del paragrafo 3, comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione, da parte del destinatario, dell'eventuale anticipazione ricevuta oltre gli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione delle anticipazioni".
In relazione a tali previsioni codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, riferisce che, dalla verifica effettuata sull'andamento dei progetti ammessi a finanziamento, è emerso -per "la sostanziale totalità dei progetti"- il mancato rispetto della percentuale di avanzamento dei lavori prevista nei decreti di concessione dei contributi e da realizzare entro un anno dalla notifica dei decreti stessi.
Rileva poi codesto Dipartimento che, i progetti per i quali non è stata rispettata la percentuale di avanzamento dei lavori, sono "ad oggi ampiamente realizzati e prossimi alla conclusione", con la conseguenza che, in forza del combinato disposto dei paragrafi 3 e 5 delle Informazioni generali sopra riportate, "la scrivente Amministrazione sarebbe obbligata a procedere alla revoca dei contributi concessi a progetti la cui conclusione è, tuttavia, imminente".
Rileva altresì codesta Amministrazione che le risorse eventualmente recuperate a seguito della "revoca dei contributi concessi", per la Misura 4.16, "non potrebbero trovare ulteriore utilizzo in quanto tutti i progetti validamente inseriti nella graduatorie sono stati interamente finanziati"; per la Misura 4.17 invece, sebbene vi siano progetti validamente inseriti in graduatoria e non finanziati, l'eventuale loro finanziamento risulterebbe "non compatibile con gli obblighi di certificazione di spesa assunti da parte di questa Amministrazione".
Ciò premesso, vien chiesto il parere dello scrivente circa la possibilità di "superare" la decadenza prescritta dal combinato disposto dei punti 3.2 e 5 delle Informazioni generali sopra riportati "in ragione dell'impatto negativo all'interno del sistema produttivo siciliano che deriverebbe dal definanziamento dei progetti in oggetto sia dell'interesse pubblico al rispetto degli obiettivi di spesa previsti per la scrivente Amministrazione ed ancora del probabile coinvolgimento di quest'ultima in futuri contenziosi".

2. La questione prospettata da codesta Amministrazione richiede di accertare se, in deroga al sistema sopra ricostruito di cui ai punti 3.2 e 5 delle Informazioni generali dell'avviso pubblico relativo alle Misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000-2006, sussistano o meno le condizioni per non procedere alla decadenza del contributo nell'ipotesi di violazione, da parte del destinatario del beneficio economico, della disciplina che regola il rapporto di concessione del finanziamento.
Dal punto di vista formale, si fa presente che la sanzione di decadenza in esame è prevista da un bando pubblico, ossia dall'atto amministrativo generale che disciplina la procedura selettiva per l'accesso ai contributi relativi alle Misure di che trattasi; conseguentemente, poichè non si rinviene alcuna disposizione normativa che prescrive espressamente la comminatoria di decadenza, deve affermarsi il potere dell'Amministrazione di procedere ad una riconsiderazione delle prescrizioni contenute nell'atto amministrativo adottato.
Dal punto di vista sostanziale, si osserva che il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, delle disposizioni che regolano la concessione, non determina ipso iure la decadenza dei finanziamenti, richiedendosi al riguardo un positivo e formale atto di revoca o di decadenza, da emanarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione concedente.
Ai fini dell'adozione del predetto atto, dovrà dunque valutarsi -alla stregua dei canoni di correttezza, imparzialità e buona amministrazione cui è soggetta l'attività valutativa dell'organo pubblico- se il mantenimento della disponibilità del contributo da parte del beneficiario risponda o meno all'interesse pubblico.
Sotto tale profilo si fa presente che, nella fattispecie, interesse pubblico è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi connessi alle Misure 4.16 e 4.17 di sostegno in favore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di assicurare l'erogazione, nei confronti dei soggetti ammessi a contributo, delle risorse a valere sulle predette Misure.
Si osserva ancora che la rappresentata realizzazione quasi totale degli investimenti proposti evidenzia comunque il buon esito del trasferimento di risorse pubbliche in favore dei privati, laddove la decadenza del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate, determinerebbe probabilmente l'interruzione dell'attività connessa al progetto finanziato e sortirebbe dunque un effetto contrario e comunque non rispondente alle finalità perseguite dalle Misure di che trattasi.
Del resto, ai fini in questione, non possono non rilevare le ragioni rassegnate da codesta Amministrazione nella richiesta di parere circa la evidenziata inutilità, nella fattispecie, del recupero delle somme erogate, nonché circa i futuri contenziosi cui si esporrebbe codesta Amministrazione nei confronti di beneficiari che vantano una posizione di diritto soggettivo in relazione alla concreta erogazione del beneficio e alla conseguente disponibilità della somma percepita, rispetto alla contraria posizione assunta dalla medesima amministrazione con un provvedimento di revoca o di decadenza del finanziamento.
Al riguardo va tuttavia richiamato il principio della par condicio dei beneficiari delle agevolazioni, con riferimento, in particolare, alla Misura 4.17, per la quale, come precisato da codesto Dipartimento, vi sono progetti validamente inseriti in graduatoria e non finanziati; ed infatti -tenuto conto che il relativo avviso pubblico prevede espressamente al punto 3.3: "le risorse che si renderanno eventualmente disponibili saranno utilizzate, scorrendo l'elenco della graduatoria, per la concessione dei contributi in favore dei soggetti titolari dei progetti ammissibili, precedentemente esclusi per mancanza di fondi"- valuterà codesta Amministrazione se le ragioni esposte circa la non compatibilità, con gli obblighi di certificazione della spesa, dell'eventuale finanziamento di tali progetti, non trovino ostacolo nel rispetto del richiamato principio della par condicio dei beneficiari in questione.
Fermo restando quanto sopra detto detto, alla stregua delle osservazioni formulate e tenuto conto altresì della considerazioni svolte da codesta Amministrazione nella richiesta di parere, sembra che, nella valutazione comparativa tra gli interessi rilevanti nella fattispecie, l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei progetti beneficiari dei finanziamenti a valere sulle Misure in questione possa ritenersi prevalente rispetto al formale e corretto adempimento delle prescrizioni contenute nella disciplina del rapporto concessorio.
Conseguentemente, appare ragionevole e conforme ai canoni sopra richiamati di correttezza e buona amministrazione non procedere, nella fattispecie in esame, alla comminatoria di decadenza dei finanziamenti erogati.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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