Pos. 1  Prot. N. /153.07.11  


Oggetto: Ente Pubblico e privato. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio. Comando di personale dei Consorzi di bonifica.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Dipartimento regionale interventi infrastrutturali.


PALERMO


1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi su una questione relativa al comando di personale presso l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio e, in particolare, sulla collocazione in posizione di comando di una dirigente proveniente da uno dei Consorzi di Bonifica della Regione.
Nella nota cui si risponde si evidenzia che il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 10/2006, con la quale è stato istituito l'Ente che ci occupa, dispone che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli enti e istituti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
Viene rilevato, altresì, che Il predetto regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 18 maggio 2006 ma ancora in itinere, prevede, in modo non perfettamente aderente al dettato legislativo, che l'Istituto si avvalga, "in primo luogo, di personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000", tra i quali non possono essere inclusi i consorzi di bonifica a causa della loro natura di enti economici.
Codesto Dipartimento nel rappresentare che, comunque, la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto, relativa al comando della dirigente di cui trattasi (già nella medesima posizione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste) è stata approvata, segnala di aver comunicato all'Istituto la sospensione del pagamento degli emolumenti a favore della dirigente da parte dell'Amministrazione regionale, atteso il correlato aggravio a carico dello stesso Istituto degli oneri finanziari conseguenti al transito della stessa dirigente.
A conclusione dell'esposizione fattuale relativa alla questione posta viene riferito che, a seguito delle precitate comunicazioni, il Direttore dell'Istituto ha proposto al consiglio di amministrazione di revocare la delibera con la quale la dirigente veniva inquadrata in posizione di comando e che il predetto organo consiliare non ha ritenuto di accogliere la proposta di revoca, invitando il Direttore a chiedere a codesto Dipartimento di esprimersi in merito.
Con la nota cui si risponde, la cui documentazione di supporto (citata ma non allegata) è pervenuta allo Scrivente in data 4 settembre 2007, codesto Dipartimento chiede di esprimersi su quanto soprarappresetentato.

2. Circa il quesito posto si osserva quanto segue.
Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 10/2006 nel dettare la disciplina per l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto dispone che lo stesso regolamento possa prevedere la possibilità di utilizzare personale dell'Amministrazione regionale ovvero degli enti e istituti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione attraverso lo strumento del comando.
Tale disposizione, invero l'unica prescrittiva in merito al contenuto del regolamento, sembra che abbia inteso indicare, nell'ambito della generale autorizzazione normativa all'utilizzo dello strumento del comando, la platea di personale cui rivolgersi per l'assegnazione temporanea presso l'Istituto.
La ratio di tale prescrizione va, a parere dello Scrivente, ricercata nell'esigenza di utilizzare prestazioni lavorative, seppure temporanee, da parte di soggetti ordinariamente alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ovvero di enti del settore pubblico regionale equiparabili all'Istituto in discorso per il medesimo collegamento con la Regione derivante dal rapporto di soggezione al controllo e vigilanza della Stessa.
Non sembra, invece, che dalla formulazione del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 10/06 possa evincersi che la disciplina regolamentare del comando di unità di personale esterno sia vincolata riguardo l'impossibilità di escludere alcuni tra gli enti indicati nel precitato comma 4 dell'art. 3.
Essa, infatti, si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo degli enti su cui può cadere la scelta e lascia alle valutazioni dell'Assessore proponente e della Giunta regionale la determinazione in merito all'eventuale inclusione del personale dell'Amministrazione regionale e di tutti gli enti ivi richiamati (o di alcuni di essi) ovvero alla puntuale individuazione di personale proveniente da specifiche amministrazioni che, ad esempio, svolgono attività contigue alle funzioni attribuite all'Istituto regionale di cui trattasi.
Conseguentemente, non sembra che possa considerarsi in contrasto con il dettato legislativo una disposizione del regolamento di organizzazione che (come riporta codesto Dipartimento) nell'attuale formulazione stabilisce che "l'Istituto si avvale, in primo luogo, di personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000".
Quanto, però, alla soluzione concreta del problema posto, lo Scrivente non può esimersi dal rilevare che, in ogni caso, fino al momento dell'adozione definitiva dell'atto regolamentare in parola l'assegnazione temporanea di personale presso l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio potrà essere disposta esclusivamente ai sensi dell'art. 47, comma 6, n. 2) del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 - quadriennio giuridico 2002-2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 e dell'art. 60, comma 6, n. 2), del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 - quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Le richiamate norme contrattuali, che hanno ridisciplinato l'istituto del comando già regolato dall'art. 56 del D.P.R. 3/1957, sono però, com'è noto, attivabili soltanto nei confronti del personale delle amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della l.r. 10/2000; quindi, a parere dello Scrivente, la dirigente in servizio presso il Consorzio di Bonifica di cui è questione non può, allo stato attuale e per i motivi sopraesposti, essere assegnata in via temporanea all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  






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