Pos. 3  Prot. N. 13891 - 158.11.07 




Oggetto: Trasporti - Trasporto combinato strada - mare. Iscrizione nel registro dei beneficiari del bonus.Requisiti soggettivi. Art.12 L.r. n.11/2004.



Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni

PALERMO



1.Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di procedere o meno alla cancellazione dal registro delle imprese beneficiarie del c.d. bonus ambientale di cui all'art.12 della L.r. 5 luglio 2004, n. 11, di una società cooperativa consortile, già iscritta al medesimo registro a far data dal mese di maggio 2005, avendo codesta Amministrazione verificato la commissione da parte del legale rappresentante della stessa di alcuni reati incidenti sulla idoneità morale e finanziaria dell' impresa in sede di istruttoria dell'istanza per l'erogazione del bonus.
Il certificato generale del casellario ha evidenziato :
- una condanna a giorni 6 di arresto sostituito con l'ammenda di lire 150.000, su sentenza irrevocabile emessa il 27-9-1994 per omessa denuncia di stranieri (art. 2 Dl.lgs. n. 50/1948 e 62 bis cod. penale);
- una condanna su sentenza irrevocabile del 12-4-1996 al pagamento di 2 milioni di lire di ammenda inflitta per violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con la pena accessoria dell'interdizione dall'ufficio di componente di commissioni tributarie per anni 3.
Rappresenta codesta Amministrazione che, a seguito della comunicazione alla società consortile di volere procedere alla cancellazione della stessa dal registro dei beneficiari del bonus, ove non avesse comprovato l' avvenuta riabilitazione ai sensi dell' art. 178 del codice penale, quest' ultima richiedeva la sospensione del procedimento di cancellazione dal registro, avendo presentato istanza per ottenere dall' organo giudiziario la declaratoria di intervenuta estinzione ai sensi dell' art. 173 del codice penale della pene inflitte sia con le citate condanne che con una ulteriore comminata nel 1997 con sentenza di altro giudice e non menzionata nel certificato, sempre per violazione di norme relative all'evasione di imposte.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Il decreto assessoriale n. 164 del 3 dicembre 2004, successivamente integrato con il decreto n.108/gab. del 10 agosto 2006, di attuazione della L.11/2004, nell'istituire il registro dei beneficiari del bonus da corrispondere ai soggetti che esercitano il trasporto combinato strada - mare, prevede, all' art. 5, la possibilità che l' impresa già iscritta venga cancellata dal registro oltre che su espressa richiesta della stessa ditta, anche d' ufficio "nel caso in cui da verifiche effettuate dall' amministrazione, emerga che l' impresa non sia più in possesso dei requisiti di iscrizione".
Pertanto, l' Amministrazione, in sede di istruttoria delle istanze presentate per l' erogazione del bonus, ha il potere di procedere, in autotutela, alla cancellazione dal registro delle imprese beneficiarie del bonus che non abbiano più i requisiti richiesti.
Sia l' istituto della estinzione della pena per prescrizione ( art.173 c.p.) che quello della riabilitazione (art.178 c.p.) sono inseriti nel capo II del titolo VI del codice penale rubricato "Della estinzione del reato e della pena": si tratta , in entrambi i casi, di istituti che estinguono solo la punibilità in concreto dell' autore del reato ma non fanno venir meno il fatto della commissione dello stesso ai fini della valutazione dei requisiti di moralità del soggetto (C.S., sez. V, 6-12-2006,n.7195).
In particolare, l'art.173 prevede l'estinzione delle pene dell' arresto e dell' ammenda per decorso del tempo rimanendo ferma la condanna riportata e senza estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna medesima.
La riabilitazione , invece, elimina alcune conseguenze penali del reato commesso, le quali, minorando la capacità giuridica, costituiscono un ostacolo per il normale svolgimento dell' attività dell' individuo nel consorzio civile. In particolare la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.
In conseguenza della riabilitazione il condannato recupera la capacità di avere e di esercitare le facoltà giuridiche perdute in seguito alla condanna e particolarmente quelle perdute in seguito della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. La riabilitazione, così come l' estinzione della pena , non hanno efficacia retroattiva in rapporto agli effetti già verificatesi, (cfr. F. Antolisei - Manuale di diritto penale - Parte generale - Giuffrè editore, 1997 pag. 789 e ss.).
Deve in proposito rilevarsi che se, come riferito con precedenti pareri, le cause di esclusione dal registro delle imprese di trasporto vanno individuate in base ai requisiti di onorabilità quali indicati dall'art. 5 del D. lgs. n. 395/2000, per l'iscrizione nel registro dei beneficiari del bonus ambientale codesta Amministrazione, con l'adozione del decreto assessoriale n. 164 del 3 dicembre 2004, successivamente integrato con il decreto n.108/gab. del 10 agosto 2006, ha invece richiesto requisiti diversi ed autonomi relativi all' idoneità morale, finanziaria e professionale che richiamano quelli richiesti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici [cfr. lo schema di domanda, allegato A al D.A. n. 164/2004, al punto 3, lett. g) ed i) e il corrispondente art. 3, lett. g) ed i) del D.A. 10-8-2006 nonché l'art. 75 del D.P.R: n. 554/1999 e,ora, l'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006]. Tali requisiti possono essere valutati discrezionalmente dall'Amministrazione nel caso di condanne di cui alla lett. g) del su richiamato decreto assessoriale n. 164 e cioè in ordine a condanne per reati che incidono "gravementesulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria (accezione ampia e comprensiva, ad avviso dello scrivente, degli illeciti tributari); per quanto riguarda invece i delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico il mancato riferimento alla gravità dei medesimi sembra escludere un'ambito discrezionale con automatica esclusione nel caso di condanne.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni le ripetute condanne per evasione fiscale non seguite da riabilitazione e per le quali è soltanto pendente istanza di estinzione della pena sembrerebbero comportare la mancanza dei requisiti di moralità e professionali con conseguente cancellazione dal registro dei beneficiari del bonus e rigetto della richiesta di corresponsione del contributo.
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SI ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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