POS. II Prot._______________/159.11.2007

OGGETTO: Impiego pubblico - Ispettori del lavoro - Corsi di formazione - Ammissione di dipendenti di categoria C e di dipendenti a tempo determinato.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Lavoro
PALERMO






1. Con nota prot. n.25271/Segr.Dir. del 20 giugno 2007 codesto Dipartimento, premesso di avere avviato una attività di formazione destinata a dipendenti regionali ai fini del conseguimento della qualifica di ispettore del lavoro, ha rappresentato allo Scrivente che hanno fatto istanza di partecipazione al predetto corso dipendenti di ruolo (categorie C e D) ed una dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato, proveniente dal processo di stabilizzazione del bacino dei lavoratori socialmente utili, di categoria D.
Ciò posto, codesta Amministrazione ha chiesto allo Scrivente di fornire indicazioni al comitato di selezione relativamente alla possibilità di partecipare al corso, per l'acquisizione della qualifica di ispettore del lavoro, per i dipendenti di ruolo della categoria C e per la suddetta dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato di categoria D.
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sulla problematica, limitandosi a ricordare quanto già espresso dallo Scrivente con parere prot. n.7344/101.11.2006 in merito al conseguimento della qualifica di ispettore del lavoro, per avvenuto affiancamento, del personale di ruolo della categoria C.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il quadro normativo, attualmente in vigore, per quel che concerne il personale ispettivo, e limitatamente a quel che in questa sede interessa, è il seguente:
- artt. 7, primo comma, e 8 della legge 22 luglio 1961, n.628, recante "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.", che, rispettivamente, dispongono che:
"7. Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.
....".
"8. Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.
Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.
La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.";

- l'art.6 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.", che testualmente, ai primi due commi, dispone che:
"6. Personale ispettivo. 1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.";

- l'art.40 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15 che così dispone:
"Art.40. Funzioni ispettive in materia di lavoro. 1. Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, trovano applicazione nella Regione.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.
3. Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro. ".

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.124/2004, è rimasto fermo il vecchio disposto di cui all'art.8 della L. n.628/1961, per il quale la qualifica ispettiva può essere assegnata al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro (applicabile nell'ordinamento regionale siciliano giusta quanto affermato dal C.G.A., sez. consult., 19.07.1989, n.305).


La dizione "carriera direttiva" e "carriera di concetto" usata dal legislatore statale del 1961 è coerente con l'ordinamento del personale impiegatizio allora vigente, nel quale si distinguevano quattro carriere (ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva), oltre a quella dirigenziale differenziata da quella direttiva.

Ora, dalla norma statale in esame ad oggi, si sono succeduti due cambi di sistema nella classificazione del personale.
Il sistema impostato sulle carriere è stato in un primo tempo soppiantato, in ambito statale, dalla L. 11 luglio 1980, n. 312 che ha introdotto il c.d. sistema delle qualifiche funzionali in cui sono transitati i dipendenti appartenenti alle ex quattro carriere, non riguardando la riforma i dirigenti.
Quindi, in base a tale ordinamento, la carriera direttiva era rappresentata dai dipendenti inquadrati nelle fasce funzionali 7° e 8° che rivestivano la qualifica di dirigente, mentre la carriera di concetto era rappresentata dagli assistenti.
La stessa corrispondenza valeva per la Regione siciliana, ove la distinzione in qualifiche fu prevista dalla l.r. 23.03.1971, n.7 e succ. mod. e integraz.

Quest'ultima articolazione del lavoro pubblico è stata superata, infine, con la riforma del pubblico impiego che, in ambito statale, ha avuto il suo asse portante nel decreto legislativo n. 29/93 (poi confluito nel T.U. approvato con D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165), e in ambito regionale nella L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con cui è stata operata una netta distinzione tra dirigenza e comparto non dirigenziale, con differente regolamentazione del rapporto di lavoro.

Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale, il C.C.R.L. di categoria (approvato con D.P.Reg. n.10/01), com'è noto, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione dello stesso che prevede categorie in luogo delle qualifiche funzionali e, nell'ambito di ogni categoria, posizioni economiche differenziate.
Il personale viene ad essere collocato su quattro categorie, denominate A, B. C e D, rappresentando quest'ultima quella apicale, equivalente alla ex carriera direttiva.
Nel nuovo sistema, sono collocati in categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche, con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Le suindicate funzioni, il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e la collocazione nel complessivo ordinamento professionale conducono a ritenere tale categoria di personale corrispondente a quella in possesso della qualifica di "assistente" prevista dal precedente ordinamento (v., in tale senso pareri resi con note prot. n.69/257.11.2004 e n.7344/101.11.2006) e, prima ancora, al personale della carriera di concetto, riguardato dalla norma statale del 1961.
I dipendenti di ruolo della categoria C possono, pertanto, essere ammessi ai corsi in oggetto.

Per quanto concerne "la dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato categoria D", va chiarito che il "contratto di lavoro a tempo determinato", salvo eccezioni, è retto dagli stessi principi e rientra a nella categoria dei "rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (v. art.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e, dunque, nel medesimo contesto normativo che disciplina il contratto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n.165/2001 cit.; L.r. 15.05.2000, n.10; C.C.R.L. 2002-2005 del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1, l.r. n.10/2000: v. art.1, primo comma), da quest'ultimo differenziandosi unicamente per la diversa durata (appunto, a tempo determinato).

In linea di principio, dunque, la risposta al quesito non può che essere affermativa, potendo la dipendente in oggetto partecipare ai corsi di cui trattasi.
Pur tuttavia va ricordato che la disposizione di cui all'art.8, L. n.628/1961 è finalizzata a far fronte a possibili eventuali esigenze di servizio ed è strumentale all'efficace servizio dell'attività di vigilanza, rimanendo pertanto nella discrezionalità dell'Amministrazione se assegnare al personale la qualifica.
In particolare, nel caso in esame, nel rispetto dei parametri costituzionali di economicità, efficienza ed efficacia, codesta Amministrazione valuterà se ammettere al corso il soggetto di cui trattasi anche e soprattutto in relazione alla residua durata del contratto a tempo determinato.
Non si comprende, infine, nè si evince dalla richiesta di parere, come sia possibile che una dipendente proveniente dal processo di stabilizzazione del bacino dei lavori socialmente utili, risulti collocata, come riferito da codesto Dipartimento, in categoria D, atteso che il predetto personale, già utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, è stato stabilizzato nei profili appartenenti alle posizioni A1 o B1 del comparto non dirigenziale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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