Pos. 3   Prot. N. 13950 - 160 .07.11  


Oggetto: Trasporti- L.r. n. 11/2004 - Trasporto combinato "strada-mare"- Iscrizione nel registro dei beneficiari del "bonus".



Allegati n...

   



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE TRASPORTI
  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                          PALERMO 



1 - Con nota 12 luglio 2007, n. 352, Serv. 8, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla sussistenza, in capo legale rappresentante di un'impresa di trasporto, dei requisiti di "idoneità morale, finanziaria e professionale" richiesti dall'art. 3 del D.A. n. 164/2004 per l'iscrizione nel registro delle imprese beneficiarie del "bonus" previsto dalla legge n. 11/2004 per gli operatori che si avvalgano del sistema combinato di trasporto "strada-mare" in partenza o arrivo dai porti dell'Isola. In sede di istruttoria dell'istanza di erogazione del contributo si rilevava che la ditta interessata, già iscritta nel registro dal mese di maggio 2005, aveva presentato un certificato generale del casellario relativo al presidente del proprio consiglio di amministrazione recante una condanna risalente al 1991 per il reato di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 10/7/1982, n. 429 (violazione degli obblighi gravanti sul sostituto d'imposta).

Codesto Dipartimento, rilevata la natura finanziaria di tale reato, comunicava nel 2006 di non poter procedere all'erogazione dell'incentivo e condizionava l'iscrizione nel registro dei beneficiari del "bonus" alla prova dell'intervenuta riabilitazione. In mancanza di comunicazione in merito, all'impresa è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancella zione dal registro in questione ma nelle more dell'adozione di tale provvedimento è intervenuta il 14-2-2007 l'ordinanza di riabilitazione. Non avendo questa, com'è noto, effetto retroattivo, ci si pone il dubbio se debba farsi luogo all'annullamento d'ufficio dell'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese beneficiarie consentendo alla ditta una nuova iscrizione per effetto dell'intervenuta riabilitazione.
Si riferisce , inoltre, che la lettura dell'ordinanza di riabilitazione ha destato in codesta Amministrazione dubbi sulla sussistenza dei presupposti per la cancellazione dell'impresa dal registro (annullamento in via di autotutela dell'iscrizione disposta nel 2005) ; l'ordinanza, infatti, indica che dalla sentenza di condanna emerge che la fattispecie omissiva aveva avuto riguardo ad un ritardato versamento delle ritenute di imposta senza che residuassero conseguenze economiche del reato da eliminare.
Si chiede, pertanto, se alla luce della normativa che disciplina l'iscrizione nel registro dei percettori del bonus "qualsiasi reato di natura finanziaria faccia venir meno il requisito dell'idoneità morale".

2- Si premette che, come riferito con precedenti pareri, le cause di esclusione dal registro delle imprese di trasporto vanno individuate in base ai requisiti di onorabilità quali indicati dall'art. 5 del
D. lgs. n. 395/2000. Per l'iscrizione nel registro dei beneficiari del bonus ambientale codesta Amministrazione, con l'adozione del decreto assessoriale n. 164 del 3 dicembre 2004, successivamente integrato con il decreto n.108/gab. del 10 agosto 2006, ha invece richiesto requisiti diversi ed autonomi relativi all' idoneità morale, finanziaria e professionale che richiamano quelli previsti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (cfr. lo schema di domanda, allegato A al D.A. n. 164/2004, al punto 3, lett. g) ed i) e il corrispondente art. 3, lett. g) ed i) del D.A. 10-8-2006. Tali requisiti possono essere valutati discrezionalmente dall'Amministrazione nel caso di condanne di cui alla lett. g) e cioè in ordine a condanne per reati che incidono "gravementesulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria (accezione ampia e comprensiva, ad avviso dello scrivente, degli illeciti tributari); per quanto riguarda invece i delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico il mancato riferimento alla gravità dei medesimi sembra escludere un ambito discrezionale con automatica esclusione nel caso di condanne.
Va altresì premesso che l' istituto della riabilitazione (art.178 c.p.) è inserito nel capo II del titolo VI del codice penale rubricato "Della estinzione del reato e della pena" e comporta il venir meno degli effetti penali della condanna. Essa elimina alcune conseguenze penali del reato commesso, le quali, minorando la capacità giuridica, costituiscono un ostacolo al normale svolgimento dell'attività dell'individuo nel consorzio civile. In particolare la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale della condanna , salvo che la legge disponga diversamente. In conseguenza della riabilitazione il condannato recupera la capacità di avere e di esercitare le facoltà giuridiche perdute in seguito alla condanna e particolarmente quelle perdute in seguito della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. La riabilitazione non ha efficacia retroattiva in rapporto agli effetti già verificatisi (cfr. F. Antolisei - Manuale di diritto penale _ Parte generale_ Giuffrè ed. 1997, pp.gg. 789 e segg.). In sostanza, la riabilitazione, costituisce fatto sopravvenuto sicuramente suscettibile di valutazione positiva da parte dell'amministrazione ma non fa venir meno l'esistenza del precedente penale al fine della valutazione della moralità del soggetto (cfr. C.S., sez. V, 6-12-2006,n.7195).
Si ritiene, pertanto, che il reato, pur di natura tributaria, rientri fra quelli finanziari la cui gravità è apprezzabile dall'Amministrazione. Ove questa si determinasse nel senso della gravità dell'illecito e in considerazione del fatto che la riabilitazione non ha comunque efficacia retroattiva non resterebbe che annullare la precedente iscrizione nel registro delle imprese e negare il contributo. Salva una nuova richiesta di iscrizione dell'impresa da effettuarsi sulla base di una nuova valutazione della sua moralità per effetto dell'intervenuta riabilitazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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