Pos. I Prot. _______ /163.07.11


OGGETTO: Agricoltura - Contributi e finanziamenti - Voltura provvedimento concessivo di benefici.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento regionale interventi strutturali
(Rif. nota 20 giugno 2007, n. 56066)

PALERMO

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che una società cooperativa -acquirente di una azienda agricola tra le cui attività figura un credito nei confronti della Regione siciliana per un contributo concesso a valere sulla Misura 4.06 del POR Sicilia 2000-2006 per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario- ha chiesto la voltura del decreto di concessione del predetto contributo intestato alla società cedente l'azienda.
Riferisce altresì codesto Assessorato che il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha comunicato alla ditta interessata la non accoglibilità dell'istanza di voltura giusta il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del bando relativo alla predetta Misura 4.06, dell'art. 12 del provvedimento di concessione nonché in forza della clausola contenuta nella domanda di partecipazione al bando ai sensi della quale la ditta in questione si è impegnata a "chiedere l'autorizzazione preventiva alla p.a. per ogni eventuale variazione".
Ciò premesso, considerato che la medesima ditta ha proposto ricorso gerarchico avverso le determinazioni assunte dall'IPA, vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla "possibilità di volturare il provvedimento" di concessione del contributo dalla società cedente l'azienda alla società acquirente.

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata occorre preliminarmente richiamare le disposizioni che qui rilevano.
L'art. 21 del bando relativo alla Misura 4.06 (in GURS 11 novembre 2003, n. 31, S.O. n. 4), nel disciplinare i vincoli e gli obblighi dei beneficiari dei contributi concessi a valere sulla Misura de qua, dopo aver previsto, tra l'altro, che il beneficiario dovrà "chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'Amministrazione per ogni eventuale variazione", all'ultimo comma dispone che "nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria".
L'art. 12 del decreto di concessione del contributo rilasciato alla ditta cedente l'azienda ribadisce poi che la ditta intestataria del medesimo decreto è tenuta a "chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato per eventuali varianti".
Scopo precipuo delle riportate previsioni, in conformità all'interesse pubblico prevalente, è quello di garantire che i requisiti di ammissibilità -richiesti dal bando relativo alla Misura de qua al fine di accedere alle risorse economiche- permangano fino all'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere effettuato dai competenti organi, in modo da mantenere la correlazione tra finalità del sussidio e beneficiario dell'intervento.
Se questa è dunque la ratio delle disposizioni in esame, va ora evidenziato che Complemento di programmazione, adottato con delibera di Giunta di governo n. 364 del 28 settembre 2006, nel prevedere gli elementi dettagliati circa la Misura de qua, distingue espressamente i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti dai requisiti di ammissibilità dell'azienda agricola: in particolare, i soggetti proponenti (imprenditori singoli o associati) dovranno essere in possesso di conoscenze e di competenze professionali adeguate ivi specificate, e, per le società cooperative, tale requisito si intende assolto qualora sussiste in capo alla persona preposta alla conduzione dell'azienda; per quanto invece riguarda l'azienda (intendendosi con tale termine "l'insieme dei fattori produttivi gestiti da un'unica persona fisica o giuridica") i requisiti richiesti sono due: rispetto della normativa igienico-sanitaria ed ambientale nonché requisito della redditività.
Si osserva altresì che sebbene il provvedimento di concessione del contributo in parola configuri il rapporto di finanziamento esplicitamente in favore della ditta intestataria del medesimo provvedimento, non può non evidenziarsi la prevalente destinazione aziendale del beneficio economico concesso. In altri termini, beneficiario diretto dell'aiuto è il soggetto che ha proposto il progetto ammesso a finanziamento, ciò tuttavia non esclude che il sostegno debba intendersi accordato, in effetti, all'azienda agricola, in conformità, del resto, con lo scopo della Misura di che trattasi il quale, come previsto dal richiamato Complemento di programmazione, è quello di favorire il processo di ristrutturazione e ammodernamento nonché l'ampliamento delle dimensioni "delle aziende"; conseguentemente, il contributo de quo, nell'ipotesi di cessione di azienda, si configura come credito dell'azienda stessa, e, come tale, segue la sorte dei crediti aziendali trasferendosi al cessionario.
Sotto tale profilo dunque, nella fattispecie in esame, la cessione dell'azienda destinataria del beneficio economico, sebbene determini la variazione del soggetto che conduce la medesima l'azienda, non sembra porsi in contrasto con la finalità sottesa alle disposizioni sopra richiamate, ciò laddove si consideri che il trasferimento dell'azienda non incide sui requisiti di ammissibilità richiesti dal bando con riferimento all'azienda stessa; pertanto tali requisiti dovrebbero permanere anche dopo la cessione.
Alla luce delle precisazioni sopra formulate, nella fattispecie, nulla sembra ostare, sotto tale specifico profilo, a che il provvedimento di concessione del contributo a valere sulla Misura 4.06 sia volturato, anche successivamente al trasferimento dell'azienda, dalla società cedente alla società acquirente.
Infine, in osservanza dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, non appare superfluo suggerire che codesta Amministrazione, provveda comunque ad accertare, nei confronti del soggetto che conduce l'azienda trasferita, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando relativo alla Misura 4.06, nonché, nei confronti della medesima azienda trasferita, la permanenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal predetto bando.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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