Pos. 1   Prot. N. /169.07.11  



Oggetto: Enti locali. Consiglieri. Modalità di presentazione delle dimissioni.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

PALERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento pone allo Scrivente un quesito relativo alla disciplina che regola le dimissioni dalla carica di consigliere comunale con particolare riferimento all'identificazione delle esatte modalità di presentazione dell'atto di dimissioni.
Il richiedente Dipartimento riferisce il contenuto dell'art. 174 comma 2 dell'OREL, come sostituito dall'art. 25 della l.r. 7/1992 ove è stabilito che le dimissioni dalla carica di consigliere "sono presentate ai rispettivi consigli".
Nel richiamare la disposizione statale recata dall'art. 38 comma 8 del decreto legislativo 267/2000 che disciplina la medesima materia ed il cui testo previgente ha dato luogo a molteplici pronunzie giurisprudenziali non sempre univoche, codesto Dipartimento segnala che la nuova formulazione della disposizione statale, come modificata dall'art. 3 del decreto legge 80/2004 convertito nella legge 140/2004, indica con precisione le modalità procedimentali relative alla presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale e provinciale chiarendo in via definitiva gli aspetti problematici emersi nell'applicazione della previgente norma statale.
Nella nota cui si risponde viene, altresì, evidenziato che in ambito regionale non è intervenuta alcuna modifica volta ad esplicitare con maggiore chiarezza il procedimento che ci occupa e che, comunque, l'interpretazione seguita dal richiedente Dipartimento ha costantemente avuto riguardo al principio della necessaria personalità della presentazione ed alla irretrattabilità delle stesse dimissioni presentate, una volta acquisite al protocollo dell'ente locale di riferimento, presumendo la validità legale della documentazione presentata e la veridicità della volontà ivi dichiarata sino a prova contraria.
Ciò premesso, attese le segnalazioni provenienti da taluni enti locali relativamente a profili interpretativi problematici sorti nell'applicazione dell'art. 174 dell'OREL viene chiesto allo Scrivente di esprimersi in merito.
Rilevando la necessità di prendere in considerazione la giurisprudenza formatasi sulla disciplina del già citato art. 38 del Decreto legislativo 267/2000 anteriormente alla più recente modifica e segnalando, comunque, alcune sostanziali differenze nella formulazione della norma statale (art. 38, D.lgs. 267/2000 previgente) e della disposizione regionale (art. 174 OREL), codesto Dipartimento ritiene, in ogni caso, di propendere per un'interpretazione secondo cui le dimissioni vanno presentate personalmente, ritiene, altresì, che risulta indifferente se la presentazione delle stesse avvenga durante una seduta dell'organo consiliare ovvero con consegna al protocollo dell'ente con correlata identificazione dell'amministratore dimissionario da parte del funzionario addetto, mentre appare dubbia la questione relativa alla presentazione per posta e la consegna da parte di altro soggetto all'uopo delegato.
Al fine di rispondere all'esigenza di codificare regole procedurali certe che governino gli atti di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere è opinione del Dipartimento richiedente che le stesse, anche in assenza di apposita modifica legislativa, possano essere poste con atto regolamentare o statutario delle ente locale ovvero con specifica direttiva assessoriale e chiede allo Scrivente Ufficio di esprimere il proprio parere in ordine alle problematiche sopra rappresentate.

2. La questione posta da codesto Dipartimento verte sostanzialmente sull'interpretazione dell'art. 174 dell'OREL e, in particolare, sul comma 2 della stessa disposizione che disciplina le dimissioni individuali dalla carica di consigliere e le modalità della presentazione.
In proposito va preliminarmente evidenziato che l'atto di rassegnazione delle dimissioni dalla carica di consigliere, costituisce atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non ricettizio ed immediatamente efficace.
La configurazione di actus legitimus dell'atto di dimissioni in parola è preordinata dall'Ordinamento a salvaguardia del preminente interesse della stabilità e della conservazione, per quanto possibile, della amministrazione ordinaria dell'ente locale, e del mantenimento, nonostante le surrogazioni, della fisionomia che ad essa è stata democraticamente assegnata dal corpo elettorale.
Appare chiaro quindi che, proprio per l'irreversibile riflesso che la presentazione del l'atto di dimissioni determina e per la necessità di ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell'ente, debba essere garantita la effettività e la certezza della data di presentazione delle dimissioni.
Infatti, nel momento in cui la dichiarazione di volontà del dimissionario si intende perfezionata l'atto di dimissione esce dalla disponibilità del dichiarante ed assume una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, peraltro, a produrre l'effetto della successiva surrogazione del consigliere dimissionario da parte del consiglio comunale (Cfr. ex plurimis C.Stato, sez. V, sent. 10 gennaio 2005, n. 29).
Premesse le superiori considerazioni generali sulla natura e gli effetti dell'atto di dimissioni dalla carica di consigliere, sullo specifico quesito posto si osserva quanto segue.
L'art. 174 di cui è questione stabilisce che "le dimissioni....sono presentate ai rispettivi consigli,....".
Dal tenore letterale della disposizione, cui deve darsi un'interpretazione restrittiva, attesa la natura "politica" dell'atto di dimissioni, che è atto di esercizio, sia pure in negativo, di un diritto politico costituzionalmente garantito (Cfr: Con.Stato, sez. V, sent. 10 gennaio 2005, n. 29), sembra discendere che l'atto di dimissioni vada prodotto personalmente dal consigliere dimissionario presso la sede dell'organo consiliare cui appartiene.
Tuttavia, tale interpretazione non può non tenere conto dell'ipotesi in cui un grave impedimento non consenta al consigliere dimissionario la concreta e personale presentazione dell'atto.
In questo caso si ritiene che il consigliere impedito possa esercitare la facoltà di dimettersi dalla carica avvalendosi di un soggetto incaricato della presentazione, purchè, in tale ipotesi, la volontà di dimettersi si manifesti comunque con un'adeguata e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle stesse dimissioni (Cfr. C.Stato, sez. I, 11 dicembre 2002, n. 4269; C.Stato, sez. V, sent. 9 ottobre 2006, n. 6006).
Non sembra conseguentemente compatibile con le considerazioni appena esposte l'inoltro delle dimissioni per posta.
Quanto al soggetto legittimato a ricevere l'atto, nel silenzio della legge, lo Scrivente non può che ritenere sia il Presidente dell'organo (o in caso di assenza il vice presidente), al quale, peraltro, è demandato, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della l.r. 7/1992 e successive modificazioni, il compito della convocazione del consiglio (secondo le modalità previste dall'apposito regolamento) per deliberare con urgenza la surrogazione del consigliere dimissionario e ripristinare la compiutezza dell'organo consiliare.
Ed è lo stesso Presidente che, a mezzo delle strutture di cui si avvale (comma 8, art. 19, l.r. 7/1992 e succ. mod.; comma 4, art. 20, l.r. 7/1992 e succ. mod.; punto 3 ter, lett. e), comma 1, art. 1 l.r. 48/1991 e succ. mod.), provvede (attraverso la tempestiva protocollazione dell'atto) a rendere immediatamente efficaci le stesse dimissioni del consigliere onde poter provvedere alla convocazione di cui sopra finalizzata alla deliberazione della surrogazione del consigliere dimissionario.
Infine, è appena il caso di rilevare che non possono esservi dubbi circa la non necessaria presentazione delle dimissioni nel corso di una seduta del consiglio. Una opposta ipotesi si risolverebbe in una illegittima compressione delle facoltà del consigliere.
Venendo all'ultimo quesito relativo alla possibilità di   porre in essere, con atto regolamentare o statutario dell'ente locale ovvero con direttiva assessoriale, i canoni da seguire nel procedimento di cui è questione, tenendo conto della giurisprudenza formatasi con riferimento alla normativa statale nonché della stessa disciplina normativa dello Stato, precedente ed attuale nella materia, lo Scrivente dubita fortemente sulla legittimità di un tale proposito. 

Invero, sebbene si comprenda l'esigenza del richiedente Dipartimento di avvalersi di criteri e regole certe, attese le indubbie problematiche interpretative che la sintetica e, in effetti, laconica disciplina regionale può porre, trattandosi di materia coperta da riserva di legge regionale non sembra che si possa applicare tout court la normativa statale; né sembra poter soccorrere, se non per gli aspetti generali sopra descritti, la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento a specifiche disposizioni legislative statali non omologhe.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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