Pos.   4 Prot. N. /170.11.2007 



Oggetto: Esito infruttuoso procedura immobiliare. Individuazione eventuali ulteriori adempimenti. Quesito.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento Corpo regionale delle miniere

PALERMO





1. Con la nota cui si risponde, codesto Dipartimento ha inoltrato la nota 1 giugno 2007, prot. 3530 del Distretto minerario di YYYYYYYYY, finalizzata all'acquisizione di un parere circa l'individuazione degli ulteriori adempimenti procedimentali, suscettibili di adozione a seguito dell'esito infruttuoso del IV tentativo di vendita all'incanto, esperita nell'ambito di un procedimento esecutivo immobiliare, originato dall'omesso pagamento di sanzioni amministrative - conseguenti all'accertamento di attività abusive di cava - e successiva iscrizione a ruolo del cespite, per la c.d. "esecuzione forzata".
Nella fattispecie rappresentata (vendita immobiliare in danno di XXXXX HHHH) il Distretto minerario di YYYYYYYY, a seguito di comunicazione da parte dell'Agente per la riscossione della Provincia di KKKKKK dell'esito infruttuoso del I, II e III incanto, autorizzava l'esperimento del IV incanto, anch'esso tuttavia conclusosi infruttuosamente; conseguentemente chiedeva a codesto Dipartimento indicazioni circa l'esistenza di eventuali ulteriori adempimenti in ordine alla procedura esecutiva, nonché ai fini dell'eventuale acquisizione al Demanio regionale dei beni immobili residuati dalla suesposta procedura infruttuosa di vendita, ove quest'ultima non dovesse, altrimenti, avvenire d'ufficio a cura esclusiva del Concessionario per la riscossione di concerto con l'Assessorato regionale delle Finanze.


2. Ai fini della soluzione della questione posta è utile delineare il quadro normativo di riferimento, peraltro correttamente richiamato dal Distretto minerario di YYYYYYYYY, nella citata nota n. 3530/07.
La l.r. 9 dicembre 1980, n.127 "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana", all'art. 29 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori dell'esercizio dell'attività di escavazione, alla cui riscossione si provvede "..con le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni", ai sensi della quale - ...decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso" (co. 1, art. 27 "esecuzione forzata").
Occorre, dunque, fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca appunto "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", come modificato dal Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della l. 28 settembre 1998, n. 337".
In tema di esecuzione forzata immobiliare, l'art. 85, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 "Assegnazione dell'immobile allo Stato" stabilisce che se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento". Tale norma, tuttavia, per espressa previsione dell'art.30, comma 1, del D.lg n. 46/99, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
Il comma 2 della medesima disposizione disciplina, invece, proprio l'ipotesi sopradescritta, prevedendo che "negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
E', dunque, la stessa disposizione di legge a prevedere le conseguenze dell'esito infruttuoso dell'eventuale IV incanto, non lasciando spazio per ulteriori adempimenti che consentano una qualsivoglia prosecuzione del procedimento esecutivo, stante la sua automatica estinzione al realizzarsi della fattispecie astrattamente prevista dalla norma in questione.
In ordine allo svolgimento di ulteriori attività finalizzate all'eventuale acquisizione al Demanio regionale dei beni immobili residuati dalla suesposta procedura infruttuosa di vendita, sembra utile richiamare anche la specifica disciplina in materia di "Acquisizione al patrimonio regionale", dettata dall'art. 30 della citata l.r. n. 127/1980, ai sensi del quale "Nei casi previsti dalla presente legge di decadenza dell'autorizzazione o di esercizio non autorizzato dell'attività di cava, qualora il titolare dell'autorizzazione o l'esercente abusivo dell'attività estrattiva sia il proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa motivata relazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, può essere disposto limitatamente ai materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora il giacimento presenti per l'ubicazione e l'entità delle sostanze minerali particolare interesse ai fini dello sfruttamento industriale, il passaggio del medesimo nel patrimonio indisponibile della Regione".
La norma sopracitata, regola, tuttavia, una particolare ipotesi di acquisizione al patrimonio regionale dei giacimenti minerari da cava, che presuppone il ricorrere di specifiche condizioni in capo all'esercente abusivo dell'attività estrattiva, in relazione anche a caratteristiche proprie del giacimento medesimo, e che, comunque, prescinde dell'esito del processo esecutivo.
La specificità della norma presuppone, dunque, una verifica dell'eventuale riconducibilità alla stessa della fattispecie in esame, con riferimento alle predette condizioni e caratteristiche.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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