Pos. I Prot. 12534/175.2007.11


OGGETTO: Organi.- Consiglieri e amministratori.- Società pubbliche e miste.- Limite ai compensi ex art. 16 l.r. 2/2007.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 34038 del 9 luglio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata si chiede a questo Ufficio di esprimere il proprio avviso in ordine ad una questione interpretativa derivante dal combinato disposto dell'art. 16 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e delle disposizioni legislative nazionali in detto articolo espressamente richiamate.
La problematica proposta concerne, in particolare, l'individuazione dell'indennità da utilizzare quale parametro massimo cui commisurare i compensi annuali omnicomprensivi da corrispondere al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, e delle società a partecipazione mista tra la Regione ed altri soggetti pubblici e privati.
Rassegna codesto Dipartimento che, nel dubbio se parametrare i compensi in discorso all'indennità spettante all'autorità politica rappresentante del soggetto partecipante ovvero mantenere quale punto di riferimento il sindaco o il presidente della provincia, appare più aderente alla lettera della legge fare riferimento alle indennità spettanti agli organi politici apicali degli enti locali, e su tale ipotesi chiede l'avviso dello scrivente.

2.- L'art. 16 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, al comma 1, primo periodo, così dispone: "Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Le richiamate disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e per quanto, in particolare, rileva ai fini dell'esame della problematica proposta, il comma 725 - cui i successivi commi 726 e 728, afferenti la materia dei compensi, rinviano - così dispone: "Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata."
La norma giuridica che, in forza del rinvio operato dalla disposizione regionale sopra riportata, è destinata a trovare applicazione nei confronti degli amministratori (presidente e componenti il consiglio di amministrazione) delle società (a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati) ivi considerate, opera un espresso e letterale riferimento alle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia.
In forza quindi del fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi "ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", si ritiene legittimo attribuire al combinato disposto delle norme richiamate il significato adombrato dall'Amministrazione richiedente.
Ed invero, atteso che la norma regionale non dispone un adeguamento delle disposizioni dichiarate applicabili alla diversa realtà regionale, né tantomeno sostituisce espressamente il parametro di riferimento individuato dalla disposizione nazionale, si ritiene che la volontà oggettivata nel testo sia quella di rendere applicabile nelle fattispecie considerate il parametro delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, quali risultano determinate in attuazione dell'art. 19 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, non essendo consentito, in assenza di equivocità nella formulazione, sostituire alla volontà esternata un'altra contraria e diversa, ancorchè in ipotesi, meglio rispondente, in una complessiva esegesi del testo, alle finalità perseguite dalla legge.

Si concorda altresì nel ritenere che, atteso l'ambito territoriale di operatività delle ivi considerate società - quantomeno laddove esse siano partecipate dalla Regione o da enti pubblici regionali con competenze estese all'intero territorio - non possa che farsi riferimento al comune, o alla provincia regionale, in cui ha sede la Regione o l'ente regionale rilevante.

Ferme restando le considerazioni svolte non ci si esime tuttavia dal segnalare che, in seno al disegno di legge recante "Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo", approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 20 giugno 2007, depositato all'Assemblea regionale siciliana in data 10 luglio 2007, l'articolo 65 propone un'interpretazione autentica della disposizione che si annota divergente da quella cui lo scrivente, in forza dei principi che regolano l'interpretazione della legge, è pervenuto, e che appunto in ragione del suo distinguersi da essa non potrebbe che essere recata che con forza di legge.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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