POS. I Prot._______________/178.11.2007

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Agricoltura - Mutui agevolati ex art. 33 l.r. 13/1986 - Voltura.

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
PALERMO


1. Con nota 4 luglio 2007, n. 59985, l'Amministrazione in indirizzo riferisce di avere ricevuto richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento della proprietà di un fondo acquistato con l'agevolazione - recata dall'art. 33 della l.r. 25 marzo 1986, n. 13 - del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
La ditta acquirente informa di essersi insediata sul fondo nel dicembre 2006, in virtù della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - relativa al primo insediamento di giovani imprenditori agricoli.
Riferisce l'Amministrazione che l'atto di compravendita dispone l'accollo da parte della ditta acquirente della parte residua del mutuo stipulato con i benefici creditizi sopra indicati dall'odierno venditore.
In virtù di ciò, codesta Amministrazione evidenzia - richiamando un precedente parere dello scrivente, reso il 27 luglio 2001, n. 12647/73.2001.11 - che la possibilità di effettuare la vendita di un fondo che ha beneficiato delle agevolazioni creditizie e fiscali è consentita, dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, esclusivamente previa estinzione anticipata del mutuo.
All'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio non è mai stata avanzata richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del venditore.
In relazione a quanto sopra, si chiede il parere di questo Ufficio.

2. Va premesso che il richiamato parere di questo Ufficio del 2001 non è concludente ai fini della fattispecie sottoposta, giacchè in quel caso si verteva in tema di richiesta di estinzione anticipata del mutuo contratto con le agevolazioni dell'art. 33 della l.r. 13/1986, nonché sulla risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento delle rate, mentre l'odierna problematica ha ad oggetto la diversa fattispecie della vendita del fondo acquistato con le agevolazioni creditizie dell'indicato art. 33 della l.r. 13/1986, nonché il subingresso nel residuo contratto di mutuo da parte della ditta acquirente.
Nel merito si rassegna preliminarmente che il penultimo comma dell'art. 33 della l.r. 13/1986 - nel disporre: "Alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e della legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo" - contiene un rinvio alle indicate norme nazionali da considerare dinamico, come già indicato in altro parere dello scrivente - reso con nota 1 giugno 2006, n. 9763/76.11.2006, su richiesta di codesto Dipartimento, comunque consultabile sul sito di questo Ufficio.
L'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice", al primo comma, fissa il periodo di decadenza dai benefici concessi dalla legislazione in materia in dieci anni, ridotti a cinque dall'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice". Il secondo comma del medesimo art. 28 prevede che il bene acquistato con i detti benefici non può essere venduto o il mutuo estinto anticipatamente se non sia trascorso un decennio (periodo ridotto, anch'esso, ad un quinquennio, ad opera dell'indicata disposizione del 2001) dall'acquisto del fondo.
Acclarato che il termine di riferimento dei vincoli è quinquennale, si ribadisce (come già affermato nel citato parere del 2006) che lo stesso onera l'acquirente una sola volta, ne consegue che, decorso il quinquennio, il bene può essere trasferito o il mutuo estinto anticipatamente (in tale ultimo caso cessa il concorso nel pagamento degli interessi da parte dell'amministrazione).
La vendita del fondo dopo il quinquennio avviene senza che vi sia decadenza dai benefici previsti, con conseguente possibilità di subingresso nel rapporto di mutuo agevolato se il subentrante ha i requisiti stabiliti per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizi per la formazione della proprietà contadina. Ciò è disposto all'ultimo comma dell'art. 12 della L.817/1971 che, esattamente, recita: "Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate".
Chiarito in via generale quanto sopra, si evidenzia comunque che la problematica sottoposta è invero riconducibile alla fattispecie regolamentata dal terzo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 228/2001 - applicabile nella fattispecie giusta individuato rinvio dinamico - ai sensi del quale non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che aliene il fondo durante la vigenza del periodo vincolativo di cinque anni, qualora l'alienazione avvenga a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo , purchè esercitino l'attività di imprenditore agricolo. La medesima eccezione al periodo vincolativo dei cinque anni è estesa ai casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, come nella specifica fattispecie riferita, in cui l'acquirente è interessato dalla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Conclusivamente - e fermo restando l'eventuale vincolo di indivisibilità del fondo per quindici anni, secondo le disposizioni contenute all'art. 12 della L. 817/1971 - non sembrano sussistere impedimenti al positivo rilascio dell'autorizzazione al subingresso nel residuo mutuo agevolato in capo alla ditta acquirente.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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