POS. I Prot._______________/179.11.2007

OGGETTO: Agricoltura e foreste - Operai forestali - Transito, ex art. 54, comma 6, l.r. 16/1996 e succ. mod., nei contingenti di operai a tempo indeterminato di cui all'art. 46, c. 1, lett. a), l.r. 16/1996 - Quesiti.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Foreste
PALERMO


1. Con nota n. 12409 del 13 giugno 2007, pervenuta allo scrivente il 10 luglio successivo, codesto Dipartimento chiede di conoscere se debbono essere sottoposti all'accertamento di idoneità fisica e professionale - disposta dall'art. 51 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, per gli operai a tempo indeterminato - anche gli operai forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 54 della l.r. che, ai sensi del successivo comma 6 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 44, comma 11, della l.r. 14 aprile 2006, n. 14 - avendo svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualifica professionale - transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di operai forestali a tempo indeterminato di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) della lr. 16/1996.
Si chiede, inoltre, se il transito degli operai suddetti nel contingente O.T.I. (operai forestali a tempo indeterminato) comporti il loro passaggio al Dipartimento Azienda foreste demaniali (che in atto gestisce i contingenti O.T.I.) e se, conseguentemente, rientri nella competenza dello stesso provvedere all'assegnazione di detti operai al Dipartimento regionale foreste.

2. Il primo dei quesiti va risolto affermativamente. Invero la modifica del comma 6 dell'art. 54 della stessa l.r. 16/1996, disposta dal comma 11 della l.r. 14/2006, non sembra derogare la generale previsione di cui all'art. 51, comma 1, l.r. 16/1996, limitandosi a prevedere il transito di una specifica categoria di lavoratori forestali al contingente di operai O.T.I. di cui all'art. 46, comma 1, lett. a).
Detta modifica si inserisce a regime nel corpo normativo della stessa legge e nelle specifiche previsioni disposte per quel determinato contingente, tra le quali, la subordinazione, ai fini dell'iscrizione nel contingente degli O.T.I., all'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e professionale di cui al comma 1 dell'art. 51 della l.r. 16/1996.

La soluzione del secondo quesito si rinviene nelle previsioni contenute nelle seguenti disposizioni della l.r. 16/1996 e della l.r. 14/2006.
Per la gestione e l'assegnazione degli operai - come individuati al comma 6 dell'art. 54 della l.r. 16/1996 - transitati nei contingenti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), va richiamato il Capo II - Norme comuni e transitorie - della l.r. 14/2006, il cui art. 46 ha inserito nella l.r. 16/1996 l'art. 62-bis che di seguito si riporta:
"Art. 62-bis
Lavoratori in soprannumero.

1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.".
In ordine alle articolazioni territoriali degli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori forestali, tra cui anche di quella dei contingenti a tempo indeterminato, nonché sulla rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti distrettuali - si riporta quanto previsto agli artt. 44, commi 2 e 5, e 48 (norma istitutiva dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale), comma 4, della l.r. 14/2006:

Art. 44 - Misure urgenti per l'occupazione forestale.

"2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute."

Art. 48 - Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

"4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale."
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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